Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 02 1 09 /0 1 REPUBBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.:previdenza Dott. Massimo Genghini Presidente R.G. 15325/98 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Cron. 4405 01 Attilio Celentano " Aldo De Matteis " Rep. " Ud. 14/12/2000 " Gianfranco Servello ha pronunciato la seguente E VARIE DCV SENTENZA Sul ricorso proposto NO NI da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- dei Portoghesi n.12 tempore, elett.dom.in Roma, via presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
RICORRENTE
CONTRO
EMILIA CAIAZZA;
INTIMATA per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 11 maggio 1998, n.1902 (R.G.N.43329/94 ); 1 R 5434 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 aprile 1994 il Pretore del lavoro di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di Emilia Caiazza, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento di somme dovute a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento, oltre rivalutazione ed interessi non cumulati sino alla data dell'effettiva corresponsione. Su gravame dell'assicurata, il Tribunale locale con sentenza parziale riforma della decisionedell'11 maggio 1998, in pretorile, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento della somma di lire 2.313.949 nonché della rivalutazione ed interessi sulla sola somma di lire 1.332.409 dal pagamento degli arretrati sino al soddisfo;
confermava nel resto. Osservava,in particolare,il Tribunale che:la somma dovuta a titolo di rivalutazione fino al ritardato pagamento doveva essere rivalutata,ma tale rivalutazione non poteva ulteriormente riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data di pagamento, atteso che essi non facevano parte del capitale;
su 2 tali interessi non spettavano gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo, stante il divieto di cui all'art.1283 c.c. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.16,comma 6,della legge 30 dicembre 1991,n.412,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere accertato il diritto dell'assicurato a percepire interessi e rivalutazione su arretrati di prestazioni assistenziali (funzione di invalidità dovuta dal 1 maggio 1998 i cui arretrati erano stati corrisposti il 30 novembre 1990), in applicazione della disciplina precedente l'entrata in vigore dell'art.16,6° comma, della legge n.412 del 1991, sul presupposto della riferibilità della stessa ai soli crediti previdenziali e non assistenziali. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione ed errata dell'art.1224 c.c., aiapplicazione sensi dell'art.360, n.3,c.p.c., si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto comunque applicare l'art.1124 c.c. per i crediti successivi al 1 gennaio 1992, trattandosi di debiti di valuta onde la debenza dei soli interessi legali sui ratei maturati dopo la stessa data. Con il terzo motivo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell'art.16 della legge n.412 del 1991,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata avere ritenuto inapplicabile la disposizione di cuisentenza per 3 R al 6 comma del detto art.16 per essere il diritto alla prestazione sorto anteriormente alla sua entrata in vigore e cioè prima del 1 gennaio 1992. Sennonchè occorreva fare riferimento non già alla decorrenza della fattispecie costitutiva della prestazione assistenziale nel suo complesso, bensì alla maturazione dei singoli ratei. I tre motivi,da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema,a Sezioni Unite, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno, dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva prestazione unitaria daobbligazione avente ad oggetto una assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica,ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione per cui,nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991,n.412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con 20 conseguenzal'ulteriore che la nuova disciplina -la quale,eliminando crediti in questione, hal'indicizzazione dei modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 non si applica ai ratei maturati prima del suddetto del 1993 - termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991 (Cass., S.U., 26 giugno 1996, n. 5895). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza poiché, ai fini dell'applicabilità dell'art.16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, occorre fare riferimento non già alla decorrenza della fattispecie costitutiva della prestazione assistenziale nel suo complesso, bensì alla maturazione dei singoli ratei. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto,la Corte, a norma dell'art.384 c.p.c., decide la causa nel merito condannando il Ministero dell'Interno al pagamento della maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria in ordine ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992; conferma nel resto anche per le spese. Non si provvede sulle spese del presente giudizio,a norma dell'art.152 diosp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa sul punto e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della maggior somma tra interessi e 5 rivalutazione monetaria in ordine ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992;conferma nel resto anche per le spese;
nulla per le spese per il giudizio di legittimità. Roma,14 dicembre 2000 таш вилит роси Il Consigliere est. Il Presidente Линейно (ну війрезвыйра Holl IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria TZ FEB. 2001 oggi, A L ABORATORE M E VI CANCELLERIA R P U S 4905 G O I I C I I I I N S I V I L L N 7 I O I 9 V E S T E O G E , A R G I R O , D A N I S P S A T A S S I Ɑ 9 V S 1 I E 1 N M S J 1 I - O 8 C S - I I 4 H 8 V T . Ɑ I V N ' N N I O G I E I T E O O ' Ɑ I 6