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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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FATTI DI CAUSA 1. Nel processo esecutivo immobiliare n. 312/2018 r.g.esec. del Tribunale di Foggia e relativo al pignoramento di terreni agricoli di proprietà di Alessio D.C., in data 1° marzo 2022 il giudice dell'esecuzione conferiva incarico di esperto stimatore all'ing. Antonio Salandra; col provvedimento non venivano indicati giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo e si fissava termine all'1 giugno 2022 per il deposito della relazione con udienza ex art. 569 c.p.c. al 28 giugno 2022. 2. All'udienza del 28 giugno 2022, l'esperto, in ragione di difficoltà nelle ricerche catastali, chiedeva proroga, concessa dal giudice con rinvio dell'udienza al 3 …
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- 3. Principio del pregiudizio effettivo e diritto di difesa (Cass. civ., III Sez., n. 27424/2023)Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 29 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2023, n. 27313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27313 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16920/2021 R.G. proposto da MO SUMMA, domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola PEPE ([...]);
- ricorrente -
contro ES D’AMURI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 620/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI, pubblicata il 20/04/2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13/09/2023 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;
Opposizione esecuzione - a precetto - titolo notificato in forma esecutiva da difensore di concreditore - riferibilità al successivo precettante - inidoneità Civile Sent. Sez. 3 Num. 27313 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 25/09/2023 Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -2- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato Nicola Pepe per il ricorrente. Fatti di causa 1. Con la qui gravata sentenza, recante il n. 620 del 2022, il Tribunale di Brindisi ha respinto l’opposizione proposta, con atto di citazione del 20/11/2020, da MO UM al precetto notificatogli il 16/07/2020 da ES D’MU, per € 5.450,62 (o, come indicato in sentenza e ricorso, 5.4506,62) oltre accessori, ritenendo idonea previa notificazione del titolo esecutivo - costituito dalla sentenza n. 1141/17 di quel tribunale, corretta con ordinanza 06/11/2017 - quella eseguita ad istanza di altro concreditore (tale MO IN) ivi menzionato, in uno a separato precetto da quest’ultimo in precedenza intimato. 2. Per la cassazione della richiamata sentenza ricorre il UM, sulla base di due motivi;
il quale ascrive a vizi della qui gravata sentenza: col primo motivo (rubricato “1”), la violazione degli artt. 479 e 480 cpv. cod. proc. civ., per inidoneità della notifica del titolo esecutivo eseguito da altro concreditore non legato da vincolo di solidarietà attiva;
col secondo motivo (rubricato “3”), la violazione delle medesime norme, per non avere rilevato la nullità del precetto intimato dall’intimante ES D’MU per omessa previa notifica del titolo esecutivo da parte di quest’ultimo. 3. Notificatogli il ricorso, l’intimato resta tale e, per la pubblica udienza del 13/09/2023, il Procuratore generale deposita conclusioni scritte - confermandole poi alla discussione orale - nel senso dell’accoglimento ed il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Ragioni della decisione 1. I due motivi di ricorso, complessivamente considerati per l’evidente loro intima connessione, vanno accolti. Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -3- 2. All’attenzione di questa Corte viene la definizione dell’ambito di operatività dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo per violazione di prescrizioni sulla forma di essi, con particolare riguardo a quelli del processo esecutivo, quanto a modalità e condizioni per la valida loro deduzione con gli strumenti pure apprestati dall’ordinamento. 3. Punto di partenza è il saldo approdo della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inammissibilità di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
e la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (variamente argomentando, tra molte: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. 15/02/2023, n. 4676; Cass., ord. 22/12/2022, n. 37543; Cass. ord. 19/05/2021, n. 13708; Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20868; Cass. 10/07/2019 n. 18574; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. Sez. U., 08/05/2017, n. 11141, punto 6 delle ragioni della decisione;
Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione, ove altri riferimenti;
Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -4- 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678): così, di norma, esigendosi dalla parte, che intenda denunciare il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell’onere di allegare – e, in caso di contestazione, di provare – anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura. 4. Può quindi sommariamente – e, se non altro, a fini meramente descrittivi per non essere questa la sede di un approfondimento teorico dei principi coinvolti – ricostruirsi il pregiudizio in concreto derivato dalla violazione della norma processuale come requisito di ammissibilità della doglianza: sicché, in armonia con altrettanto generali principi del processo, è onere di chi voglia dispiegare una censura l’allegazione – e, se del caso, la prova – dei suoi requisiti di ammissibilità. Ne consegue che, se non altro di regola, per ogni violazione di norme del processo incombe a chi la invoca l’onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa, quali disegnati nel processo cui la norma si riferisce;
e tanto in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire. 5. I principi generali in tema di nullità ne precludono poi la declaratoria nei casi in cui l’atto viziato abbia comunque raggiunto il suo scopo: sicché è sempre in relazione alla finalità della prescrizione imposta a pena di nullità – che, in coppia dialettica, rende evidente lo scopo dell’atto assistito da quella sanzione – che va verificato se la sua eventuale violazione abbia in concreto determinato un pregiudizio al soggetto che intende farla valere. 6. In tal senso può del resto leggersi la conclusione della recente Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596 (Rv. 663244 - 01), che, all’esito di una compiuta ricostruzione del sistema delle invalidità degli atti processuali, commina la nullità della sentenza ove la parte non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, senza alcun onere Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -5- di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia: evidentemente, per l’assoluto impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa e quindi per la violazione del principio del contraddittorio, che si estrinseca in ogni fase del processo, violazione connaturata alla totale soppressione della facoltà concessa dalla legge di articolare le proprie difese, sia pure ferme le relative preclusioni, ancora al momento della decisione delle questioni sottoposte al giudicante. 7. È vero allora che sottesa a tale conclusione è la considerazione dell’essenzialità della prescrizione formale all’estrinsecazione di diritti connaturati all’essenza stesso del procedimento: o, sotto altro angolo visuale, l’esonero dall’allegazione di un pregiudizio quale presupposto per dolersi utilmente di una violazione di una norma sulle forme degli atti processuali si correla alla – e si giustifica con la – evidenza immediata dell’impossibilità del raggiungimento dello scopo prefisso dall’ordinamento per quell’atto e per essere invece, in dipendenza della nullità derivante dalla violazione di quella prescrizione, irrimediabilmente e completamente precluso il conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta. 8. È, ad ogni buon conto, questa la conclusione cui in sede di legittimità si è pervenuti quanto alla nullità degli atti del processo esecutivo, prima di tutto in quanto caratterizzato oltretutto da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio (Cass. 24/07/1993, n. 8293, Rv. 483292 - 01; Cass. 26/01/2005, n. 1618, Rv. 579538 - 01; Cass. 17/07/2009, n. 16731, Rv. 609209 - 01): in quanto processo sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (beninteso, in forza del riconoscimento già in altra sede avvenuto - e consacrato nel titolo esecutivo - di tale sua peculiare posizione) e sulla preminenza della Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -6- finalità del soddisfacimento delle ragioni di quello, fatto salvo il rispetto di alcune facoltà ancora riservate alla sua controparte;
e nel quale appunto il contraddittorio si atteggia come funzionale non alla estrinsecazione di difese, visto che il processo esecutivo non conduce mai alla risoluzione di questioni di diritto, ma all’acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio dell’ufficiosa potestà di garantire al creditore, che per definizione ha ragione, il soddisfacimento delle sue pretese. 9. Anzi, nel processo esecutivo, fino ai primi anni del nuovo millennio (secondo la tradizionale loro interpretazione, si vedano le massime di Cass. 12/03/1971, n. 700, Rv. 350481 - 01, o di Cass. 06/07/2006, n. 15378, Rv. 593562 - 01) era invalsa l’interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell’opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall’effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato;
poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l’opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato. 10. La violazione di norme formali, quali la notifica di un titolo esecutivo privo però della formula prescritta dal testo dell’art. 475 cod. proc. civ. solo di recente abrogato, non è stata sottratta a tale conclusione, tanto da essere perfino posta a base della riforma – di cui al d.lgs. n. 149/22 – che ha soppresso quell’istituto: l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.; tuttavia, in base ai principi di Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -7- economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. 12/02/2019, n. 3967, Rv. 652822-01). 11. È ben vero che si è poi talvolta escluso l’onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass. 16/10/2017, n. 24291, Rv. 645837 - 01; Cass. 12/06/2020, n. 11290, Rv. 658097 - 01); ora in tema proprio di mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass., ord. 09/11/2021, n. 32838, Rv. 662963 - 01). 12. Anzi, proprio in casi in gran parte sovrapponibili a quello in decisione oggi (Cass., ord. 13/04/2023, nn. 9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871) questa Corte ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell’opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, tanto da cassare la sentenza di unico grado che aveva disatteso l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall’intimato. 13. Almeno due di tali precedenti sono stati anzi richiamati dal Pubblico Ministero a sostegno delle sue conclusioni di accoglimento dell’odierno ricorso, sulla base della seguente considerazione ed in applicazione della richiamata Cass. n. 32838/21: “premesso che i creditori non sono legati dal vincolo di solidarietà alla luce del principio di parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo in mancanza di legge o di titolo, né la solidarietà attiva può essere presunta in materia di spese processuali perché non espressamente prevista dall’art. 97 c.p.c. (Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv. 645154 - 01), la sentenza della Corte (Cass. 23914 del 27/12/2012 Rv. 625129 - 01) su cui si basa la decisione Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -8- impugnata presuppone che il titolo esecutivo sia stato notificato dal difensore nella qualità di difensore di entrambi i creditori;
inoltre, il titolo esecutivo, ai fini della valida notificazione del precetto, deve essere notificato precedentemente o contestualmente a quest’ultimo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., ma non successivamente: risultando dagli atti evidente che il creditore ha intimato al debitore precetto di pagamento per un proprio credito, distinto e autonomo, benché derivante dal medesimo provvedimento giudiziario, rispetto a quello spettante al primo notificante, senza notificare ai debitori il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., intendendosi avvalere a tal fine della notificazione in precedenza effettuata ai debitori da quell’altro creditore del titolo spedito in forma esecutiva esclusivamente in favore di quest’ultima (notificazione, quindi, esclusivamente relativa al relativo autonomo credito)”. 14. Lo scostamento è solo apparente, potendo trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: potendo concludersi che la regola generale - dell’ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede, tuttavia, già in sé – e quasi in nuce - un temperamento, dovendo articolarsi diversamente l’onere del soggetto che intende denunciare il vizio, derivante dalla violazione di regole sulla forma degli atti, a seconda del tipo di vizio e soprattutto della tipologia e della finalità del singolo atto cui detto vizio si riferirebbe. 15. In particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l’onere di uno Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -9- specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con ogni evidenza impedito all’intimato l’esito determinante di evitare l’assoggettamento al processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto). 16. Ma ad analoga conclusione di autoevidenza – od immediata evidenza, se si preferisce – del pregiudizio e di conseguente esonero dall’allegazione specifica di quest’ultimo deve giungersi nel caso della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell’azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio: Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150, Rv. 643823 - 01; Cass., ord. 27/06/2022, n. 20590, Rv. 665112 - 01) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l’esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un’azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti. 17. Infatti, solo in tal modo la parte contro cui è rivolta la notifica del titolo (fino al 28/02/2023, in forma esecutiva;
successivamente, in copia conforme), tale notifica essendo intuitivamente rivolta a preannunciare l’intendimento del notificante di procedere ad esecuzione forzata in base a quello stesso, è messa in grado di conoscere un tale intendimento, all’evidente fine di consentire al destinatario della notifica di attrezzarsi per valutare se adempiere spontaneamente al comando ivi impartito, evitando il processo, o resistere alle pretese ivi consacrate. Significativamente, quando le nullità formali dell’atto di precetto non travolgono la piena estrinsecazione del diritto del destinatario di questo a difendersi dalla minacciata esecuzione, come quando si lamenti la mancata indicazione in precetto della data di una notifica che si ammette Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -10- essere però avvenuta in tempo utile, riprende vigore l’onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore (Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105, Rv. 650240 - 01). 18. Le fattispecie oggetto dei precedenti sopra ricordati al punto 12 sono accomunate da tale caratteristica: la notifica non è stata univocamente diretta a far conoscere l’intenzione di uno specifico notificante di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto;
qui la notifica del titolo esecutivo è avvenuta sì, ma ad istanza di concreditore in forza del medesimo titolo e senza che sia stato chiaro, dal tenore della relata o da altre circostanze, che il comune difensore abbia agito anche per chi ora ha intimato il precetto opposto;
il pregiudizio autoevidente (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del peculiare diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo (diritto consistente nella facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o la resistenza alle pretese, prima dell’azionamento in forma esecutiva del titolo) sta nel fatto che non poteva essere chiaro al destinatario della notifica che la notifica del titolo fosse avvenuta al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia (e che, cioè, la notifica sia univocamente rivolta ad un determinato fine: per principio analogo su tale ultimo punto, si veda ad es. Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866, Rv. 658856 - 01). 19. Ne consegue che la fattispecie in esame va regolata dai principi di diritto appresso enunciati: «alla regola per la quale è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo. Pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -11- esecutiva, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/22, a rendere edotto il suo destinatario dell’intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela dal pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo e consistente nella facoltà di evitare l’esecuzione presupposta da quella notificazione, occorre che al destinatario della notifica sia chiaro che questa avvenga al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia;
di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva ad istanza di un concreditore ivi menzionato, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di altro concreditore di azionarlo, non è idonea ad esonerare quest’ultimo da una separata notificazione del titolo stesso anteriormente al precetto: in mancanza della quale il precetto intimato dal secondo è nullo». 20. Nella specie, pertanto, l’opposizione non poteva essere rigettata in considerazione del solo fatto della mancata allegazione di uno specifico pregiudizio quale conseguenza della prospettata – e pacifica – inosservanza della regola processuale della necessaria notifica del titolo in forma esecutiva da parte del creditore che poi avrebbe intimato il precetto;
anzi, il giudice del merito avrebbe dovuto prescindere da tale mancata specifica allegazione ed applicare il principio di diritto appena enunciato, per accertare se il titolo era stato notificato in forma esecutiva: a) da chi poteva definirsi difensore anche dell’intimante oggi opposto;
b) antecedentemente o contestualmente al precetto opposto. 21. Il ricorso, così complessivamente trattati e riconosciuti fondati i motivi su cui si basa, va pertanto accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo giudice di unico grado che l’aveva pronunciata, affinché riesamini l’opposizione agli atti esecutivi proposta in applicazione del principio di cui al precedente Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -12- punto 19 e provveda sulle spese pure del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione dispiegata da MO UM nei confronti di ES D’MU avverso il precetto da questi notificatogli il 16/07/2020; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
- ricorrente -
contro ES D’AMURI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 620/2022 del TRIBUNALE di BRINDISI, pubblicata il 20/04/2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13/09/2023 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO;
Opposizione esecuzione - a precetto - titolo notificato in forma esecutiva da difensore di concreditore - riferibilità al successivo precettante - inidoneità Civile Sent. Sez. 3 Num. 27313 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 25/09/2023 Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -2- udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato Nicola Pepe per il ricorrente. Fatti di causa 1. Con la qui gravata sentenza, recante il n. 620 del 2022, il Tribunale di Brindisi ha respinto l’opposizione proposta, con atto di citazione del 20/11/2020, da MO UM al precetto notificatogli il 16/07/2020 da ES D’MU, per € 5.450,62 (o, come indicato in sentenza e ricorso, 5.4506,62) oltre accessori, ritenendo idonea previa notificazione del titolo esecutivo - costituito dalla sentenza n. 1141/17 di quel tribunale, corretta con ordinanza 06/11/2017 - quella eseguita ad istanza di altro concreditore (tale MO IN) ivi menzionato, in uno a separato precetto da quest’ultimo in precedenza intimato. 2. Per la cassazione della richiamata sentenza ricorre il UM, sulla base di due motivi;
il quale ascrive a vizi della qui gravata sentenza: col primo motivo (rubricato “1”), la violazione degli artt. 479 e 480 cpv. cod. proc. civ., per inidoneità della notifica del titolo esecutivo eseguito da altro concreditore non legato da vincolo di solidarietà attiva;
col secondo motivo (rubricato “3”), la violazione delle medesime norme, per non avere rilevato la nullità del precetto intimato dall’intimante ES D’MU per omessa previa notifica del titolo esecutivo da parte di quest’ultimo. 3. Notificatogli il ricorso, l’intimato resta tale e, per la pubblica udienza del 13/09/2023, il Procuratore generale deposita conclusioni scritte - confermandole poi alla discussione orale - nel senso dell’accoglimento ed il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Ragioni della decisione 1. I due motivi di ricorso, complessivamente considerati per l’evidente loro intima connessione, vanno accolti. Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -3- 2. All’attenzione di questa Corte viene la definizione dell’ambito di operatività dei principi generali in tema di nullità degli atti del processo per violazione di prescrizioni sulla forma di essi, con particolare riguardo a quelli del processo esecutivo, quanto a modalità e condizioni per la valida loro deduzione con gli strumenti pure apprestati dall’ordinamento. 3. Punto di partenza è il saldo approdo della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’inammissibilità di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
e la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (variamente argomentando, tra molte: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. 15/02/2023, n. 4676; Cass., ord. 22/12/2022, n. 37543; Cass. ord. 19/05/2021, n. 13708; Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20868; Cass. 10/07/2019 n. 18574; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. Sez. U., 08/05/2017, n. 11141, punto 6 delle ragioni della decisione;
Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione, ove altri riferimenti;
Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -4- 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678): così, di norma, esigendosi dalla parte, che intenda denunciare il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell’onere di allegare – e, in caso di contestazione, di provare – anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura. 4. Può quindi sommariamente – e, se non altro, a fini meramente descrittivi per non essere questa la sede di un approfondimento teorico dei principi coinvolti – ricostruirsi il pregiudizio in concreto derivato dalla violazione della norma processuale come requisito di ammissibilità della doglianza: sicché, in armonia con altrettanto generali principi del processo, è onere di chi voglia dispiegare una censura l’allegazione – e, se del caso, la prova – dei suoi requisiti di ammissibilità. Ne consegue che, se non altro di regola, per ogni violazione di norme del processo incombe a chi la invoca l’onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa, quali disegnati nel processo cui la norma si riferisce;
e tanto in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire. 5. I principi generali in tema di nullità ne precludono poi la declaratoria nei casi in cui l’atto viziato abbia comunque raggiunto il suo scopo: sicché è sempre in relazione alla finalità della prescrizione imposta a pena di nullità – che, in coppia dialettica, rende evidente lo scopo dell’atto assistito da quella sanzione – che va verificato se la sua eventuale violazione abbia in concreto determinato un pregiudizio al soggetto che intende farla valere. 6. In tal senso può del resto leggersi la conclusione della recente Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596 (Rv. 663244 - 01), che, all’esito di una compiuta ricostruzione del sistema delle invalidità degli atti processuali, commina la nullità della sentenza ove la parte non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, senza alcun onere Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -5- di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia: evidentemente, per l’assoluto impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa e quindi per la violazione del principio del contraddittorio, che si estrinseca in ogni fase del processo, violazione connaturata alla totale soppressione della facoltà concessa dalla legge di articolare le proprie difese, sia pure ferme le relative preclusioni, ancora al momento della decisione delle questioni sottoposte al giudicante. 7. È vero allora che sottesa a tale conclusione è la considerazione dell’essenzialità della prescrizione formale all’estrinsecazione di diritti connaturati all’essenza stesso del procedimento: o, sotto altro angolo visuale, l’esonero dall’allegazione di un pregiudizio quale presupposto per dolersi utilmente di una violazione di una norma sulle forme degli atti processuali si correla alla – e si giustifica con la – evidenza immediata dell’impossibilità del raggiungimento dello scopo prefisso dall’ordinamento per quell’atto e per essere invece, in dipendenza della nullità derivante dalla violazione di quella prescrizione, irrimediabilmente e completamente precluso il conseguimento della specifica finalità cui quella norma sulle forme era rivolta. 8. È, ad ogni buon conto, questa la conclusione cui in sede di legittimità si è pervenuti quanto alla nullità degli atti del processo esecutivo, prima di tutto in quanto caratterizzato oltretutto da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio (Cass. 24/07/1993, n. 8293, Rv. 483292 - 01; Cass. 26/01/2005, n. 1618, Rv. 579538 - 01; Cass. 17/07/2009, n. 16731, Rv. 609209 - 01): in quanto processo sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (beninteso, in forza del riconoscimento già in altra sede avvenuto - e consacrato nel titolo esecutivo - di tale sua peculiare posizione) e sulla preminenza della Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -6- finalità del soddisfacimento delle ragioni di quello, fatto salvo il rispetto di alcune facoltà ancora riservate alla sua controparte;
e nel quale appunto il contraddittorio si atteggia come funzionale non alla estrinsecazione di difese, visto che il processo esecutivo non conduce mai alla risoluzione di questioni di diritto, ma all’acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio dell’ufficiosa potestà di garantire al creditore, che per definizione ha ragione, il soddisfacimento delle sue pretese. 9. Anzi, nel processo esecutivo, fino ai primi anni del nuovo millennio (secondo la tradizionale loro interpretazione, si vedano le massime di Cass. 12/03/1971, n. 700, Rv. 350481 - 01, o di Cass. 06/07/2006, n. 15378, Rv. 593562 - 01) era invalsa l’interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell’opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall’effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato;
poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l’opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato. 10. La violazione di norme formali, quali la notifica di un titolo esecutivo privo però della formula prescritta dal testo dell’art. 475 cod. proc. civ. solo di recente abrogato, non è stata sottratta a tale conclusione, tanto da essere perfino posta a base della riforma – di cui al d.lgs. n. 149/22 – che ha soppresso quell’istituto: l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, cod. proc. civ., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.; tuttavia, in base ai principi di Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -7- economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. 12/02/2019, n. 3967, Rv. 652822-01). 11. È ben vero che si è poi talvolta escluso l’onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass. 16/10/2017, n. 24291, Rv. 645837 - 01; Cass. 12/06/2020, n. 11290, Rv. 658097 - 01); ora in tema proprio di mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass., ord. 09/11/2021, n. 32838, Rv. 662963 - 01). 12. Anzi, proprio in casi in gran parte sovrapponibili a quello in decisione oggi (Cass., ord. 13/04/2023, nn. 9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871) questa Corte ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell’opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, tanto da cassare la sentenza di unico grado che aveva disatteso l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall’intimato. 13. Almeno due di tali precedenti sono stati anzi richiamati dal Pubblico Ministero a sostegno delle sue conclusioni di accoglimento dell’odierno ricorso, sulla base della seguente considerazione ed in applicazione della richiamata Cass. n. 32838/21: “premesso che i creditori non sono legati dal vincolo di solidarietà alla luce del principio di parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo in mancanza di legge o di titolo, né la solidarietà attiva può essere presunta in materia di spese processuali perché non espressamente prevista dall’art. 97 c.p.c. (Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv. 645154 - 01), la sentenza della Corte (Cass. 23914 del 27/12/2012 Rv. 625129 - 01) su cui si basa la decisione Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -8- impugnata presuppone che il titolo esecutivo sia stato notificato dal difensore nella qualità di difensore di entrambi i creditori;
inoltre, il titolo esecutivo, ai fini della valida notificazione del precetto, deve essere notificato precedentemente o contestualmente a quest’ultimo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., ma non successivamente: risultando dagli atti evidente che il creditore ha intimato al debitore precetto di pagamento per un proprio credito, distinto e autonomo, benché derivante dal medesimo provvedimento giudiziario, rispetto a quello spettante al primo notificante, senza notificare ai debitori il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., intendendosi avvalere a tal fine della notificazione in precedenza effettuata ai debitori da quell’altro creditore del titolo spedito in forma esecutiva esclusivamente in favore di quest’ultima (notificazione, quindi, esclusivamente relativa al relativo autonomo credito)”. 14. Lo scostamento è solo apparente, potendo trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: potendo concludersi che la regola generale - dell’ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede, tuttavia, già in sé – e quasi in nuce - un temperamento, dovendo articolarsi diversamente l’onere del soggetto che intende denunciare il vizio, derivante dalla violazione di regole sulla forma degli atti, a seconda del tipo di vizio e soprattutto della tipologia e della finalità del singolo atto cui detto vizio si riferirebbe. 15. In particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l’onere di uno Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -9- specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con ogni evidenza impedito all’intimato l’esito determinante di evitare l’assoggettamento al processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto). 16. Ma ad analoga conclusione di autoevidenza – od immediata evidenza, se si preferisce – del pregiudizio e di conseguente esonero dall’allegazione specifica di quest’ultimo deve giungersi nel caso della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell’azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio: Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150, Rv. 643823 - 01; Cass., ord. 27/06/2022, n. 20590, Rv. 665112 - 01) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l’esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un’azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti. 17. Infatti, solo in tal modo la parte contro cui è rivolta la notifica del titolo (fino al 28/02/2023, in forma esecutiva;
successivamente, in copia conforme), tale notifica essendo intuitivamente rivolta a preannunciare l’intendimento del notificante di procedere ad esecuzione forzata in base a quello stesso, è messa in grado di conoscere un tale intendimento, all’evidente fine di consentire al destinatario della notifica di attrezzarsi per valutare se adempiere spontaneamente al comando ivi impartito, evitando il processo, o resistere alle pretese ivi consacrate. Significativamente, quando le nullità formali dell’atto di precetto non travolgono la piena estrinsecazione del diritto del destinatario di questo a difendersi dalla minacciata esecuzione, come quando si lamenti la mancata indicazione in precetto della data di una notifica che si ammette Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -10- essere però avvenuta in tempo utile, riprende vigore l’onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore (Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105, Rv. 650240 - 01). 18. Le fattispecie oggetto dei precedenti sopra ricordati al punto 12 sono accomunate da tale caratteristica: la notifica non è stata univocamente diretta a far conoscere l’intenzione di uno specifico notificante di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto;
qui la notifica del titolo esecutivo è avvenuta sì, ma ad istanza di concreditore in forza del medesimo titolo e senza che sia stato chiaro, dal tenore della relata o da altre circostanze, che il comune difensore abbia agito anche per chi ora ha intimato il precetto opposto;
il pregiudizio autoevidente (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del peculiare diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo (diritto consistente nella facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o la resistenza alle pretese, prima dell’azionamento in forma esecutiva del titolo) sta nel fatto che non poteva essere chiaro al destinatario della notifica che la notifica del titolo fosse avvenuta al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia (e che, cioè, la notifica sia univocamente rivolta ad un determinato fine: per principio analogo su tale ultimo punto, si veda ad es. Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20866, Rv. 658856 - 01). 19. Ne consegue che la fattispecie in esame va regolata dai principi di diritto appresso enunciati: «alla regola per la quale è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo. Pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -11- esecutiva, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/22, a rendere edotto il suo destinatario dell’intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela dal pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo e consistente nella facoltà di evitare l’esecuzione presupposta da quella notificazione, occorre che al destinatario della notifica sia chiaro che questa avvenga al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia;
di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva ad istanza di un concreditore ivi menzionato, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di altro concreditore di azionarlo, non è idonea ad esonerare quest’ultimo da una separata notificazione del titolo stesso anteriormente al precetto: in mancanza della quale il precetto intimato dal secondo è nullo». 20. Nella specie, pertanto, l’opposizione non poteva essere rigettata in considerazione del solo fatto della mancata allegazione di uno specifico pregiudizio quale conseguenza della prospettata – e pacifica – inosservanza della regola processuale della necessaria notifica del titolo in forma esecutiva da parte del creditore che poi avrebbe intimato il precetto;
anzi, il giudice del merito avrebbe dovuto prescindere da tale mancata specifica allegazione ed applicare il principio di diritto appena enunciato, per accertare se il titolo era stato notificato in forma esecutiva: a) da chi poteva definirsi difensore anche dell’intimante oggi opposto;
b) antecedentemente o contestualmente al precetto opposto. 21. Il ricorso, così complessivamente trattati e riconosciuti fondati i motivi su cui si basa, va pertanto accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo giudice di unico grado che l’aveva pronunciata, affinché riesamini l’opposizione agli atti esecutivi proposta in applicazione del principio di cui al precedente Ric. 2022 n. 16920 sez. S3 – UP 13-09-2023 -12- punto 19 e provveda sulle spese pure del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione dispiegata da MO UM nei confronti di ES D’MU avverso il precetto da questi notificatogli il 16/07/2020; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della