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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 14871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14871 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 241/2026 CC - 06/02/2026 R.G.N. 37330/2025 sul ricorso proposto da: UA XI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del Tribunale del riesame di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Firenze, adito ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di UA AO avverso l'ordinanza della Corte di Appello con cui veniva respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di Dai Caiping, sita in Prato, eventualmente anche con l'applicazione del braccialetto elettronico. 2. Avverso la suddetta ordinanza, UA XI, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per tassazione, deducendo con un unico motivo violazione Od p4 dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e)Yrn relazione agli artt. 125 comma 3 e 274 cod. proc. pen.. Secondo la difesa, la motivazione della ordinanza impugnata è carente e contraddittoria, in quanto il Tribunale ha omesso di valutare il dato, oggettivo, rappresentato dalla documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa inframuraria. Si evidenzia che l'ordinanza impugnata, pur dandone atto, non compie alcuna valutazione circa l'avvenuta donazione in favore della Comunità Penale Sent. Sez. 3 Num. 14871 Anno 2026 Presidente: TI AN Relatore: ER IA Data Udienza: 06/02/2026 di San Patrignano, ulteriore elemento di segno oggettivamente contrario rispetto alla pregressa latitanza. Infine, la difesa sottolinea che il presunto inserimento del ricorrente in un saldo contesto illecito appare una mera petizione di principio poiché non sono indicati gli elementi da cui ciò si ricaverebbe. In definitiva, secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza oltre che illogica appare carente in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari in termini di massima intensità. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la difesa reitera doglianze Zd. già rappresentante nelle sedi di merito su cui il Tribunale r/ è pronunciato con esauriente motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il Collegio dà atto che, con ordinanza del 28 ottobre 2022, la Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per eassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Firenze che in data 25.11.2021, che ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado ad anni quattroYmesi sei di reclusione ed euro 19.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90. 2. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è quindi affermato che in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al Tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla uprema Corte (Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01; in senso conforme SEz. 4, n. 39762 del 27/11/2025) 20253325 Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare, nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in quanto la definitività del titolo esecutivo, seppur sopravenuta al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase 2 ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al «rribunale ordinario a fini cautelari e, a fortiori, alla Corte di cassazione. In relazione alla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione, si registrano due orientamenti giurisprudenziali. Secondo una parte della giurisprudenza, il giudice deve accertare che non si sia verificata - per usare un termine civilistico - la così detta "soccombenza virtuale" della parte che ha proposto l'impugnazione. Quindi, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta dal giudice anche se l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando dall'esame dei motivi risulta evidente l'infondatezza del gravame proposto (Sez. 2, n. 20722 del 10/04/2001 - dep. 18/05/2001, Rv. 218906 — 01 che, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ha ritenuto corretta la condanna alle spese da parte delii ibunale che - quale giudice di appello su un'impugnazione proposta avverso un'ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di conferma di misura cautelare personale in precedenza disposta - aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame perché nelle more del giudizio incidentale era stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile). (In senso conforme Sez. 3, n. 13222 del 5/3/2021; Sez. 5, n. 42435 del 14/9/2023; Sez. 2, n. 20722 del 10/04/2001, Castelluccia, Rv. 218906). Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in conformità con l'orientamento di legittimità secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 6, n. 1158 del 2.12.2025, dep. 2026; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 Rv. 286244-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino). Questo Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata 3 Il Presidente AN TI U.02141 Il n igliere e tensor T A VERD ce 24 IR, 2026 IL FUNZIONAM LU 4 situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, AJ, Rv. 251694); per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza AJ (§ 9) "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen., in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). 3. In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 06/02/2026
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Firenze, adito ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di UA AO avverso l'ordinanza della Corte di Appello con cui veniva respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di Dai Caiping, sita in Prato, eventualmente anche con l'applicazione del braccialetto elettronico. 2. Avverso la suddetta ordinanza, UA XI, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per tassazione, deducendo con un unico motivo violazione Od p4 dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e)Yrn relazione agli artt. 125 comma 3 e 274 cod. proc. pen.. Secondo la difesa, la motivazione della ordinanza impugnata è carente e contraddittoria, in quanto il Tribunale ha omesso di valutare il dato, oggettivo, rappresentato dalla documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa inframuraria. Si evidenzia che l'ordinanza impugnata, pur dandone atto, non compie alcuna valutazione circa l'avvenuta donazione in favore della Comunità Penale Sent. Sez. 3 Num. 14871 Anno 2026 Presidente: TI AN Relatore: ER IA Data Udienza: 06/02/2026 di San Patrignano, ulteriore elemento di segno oggettivamente contrario rispetto alla pregressa latitanza. Infine, la difesa sottolinea che il presunto inserimento del ricorrente in un saldo contesto illecito appare una mera petizione di principio poiché non sono indicati gli elementi da cui ciò si ricaverebbe. In definitiva, secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza oltre che illogica appare carente in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari in termini di massima intensità. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la difesa reitera doglianze Zd. già rappresentante nelle sedi di merito su cui il Tribunale r/ è pronunciato con esauriente motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il Collegio dà atto che, con ordinanza del 28 ottobre 2022, la Corte di cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per eassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Firenze che in data 25.11.2021, che ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado ad anni quattroYmesi sei di reclusione ed euro 19.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90. 2. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). Si è quindi affermato che in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al Tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla uprema Corte (Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 - 01; in senso conforme SEz. 4, n. 39762 del 27/11/2025) 20253325 Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione cautelare, nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in quanto la definitività del titolo esecutivo, seppur sopravenuta al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase 2 ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al «rribunale ordinario a fini cautelari e, a fortiori, alla Corte di cassazione. In relazione alla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione, si registrano due orientamenti giurisprudenziali. Secondo una parte della giurisprudenza, il giudice deve accertare che non si sia verificata - per usare un termine civilistico - la così detta "soccombenza virtuale" della parte che ha proposto l'impugnazione. Quindi, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta dal giudice anche se l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando dall'esame dei motivi risulta evidente l'infondatezza del gravame proposto (Sez. 2, n. 20722 del 10/04/2001 - dep. 18/05/2001, Rv. 218906 — 01 che, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ha ritenuto corretta la condanna alle spese da parte delii ibunale che - quale giudice di appello su un'impugnazione proposta avverso un'ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di conferma di misura cautelare personale in precedenza disposta - aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame perché nelle more del giudizio incidentale era stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile). (In senso conforme Sez. 3, n. 13222 del 5/3/2021; Sez. 5, n. 42435 del 14/9/2023; Sez. 2, n. 20722 del 10/04/2001, Castelluccia, Rv. 218906). Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in conformità con l'orientamento di legittimità secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 6, n. 1158 del 2.12.2025, dep. 2026; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 Rv. 286244-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino). Questo Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata 3 Il Presidente AN TI U.02141 Il n igliere e tensor T A VERD ce 24 IR, 2026 IL FUNZIONAM LU 4 situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, AJ, Rv. 251694); per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza AJ (§ 9) "Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen., in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). 3. In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 06/02/2026