Sentenza 8 maggio 2015
Massime • 1
In tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri valutativi della condotta tenuta dall'agente: a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, b) la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; c) la motivazione della condotta; d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.
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- 1. G. Iadecola | Lo stato dell’arte nella colpa medicahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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1. Il testo dell'art. 4, co. 8 septies, della legge di conversione del cd. decreto cd. mille proroghe (d.l. 215/2023), approvata dal Senato il 21 febbraio 2023, contiene la estensione del beneficio della “limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave” – prevista per i cd. “professionisti sanitari” dall'art. 3 bis del d.l. n. 44/2021 (conv.to nella l. n.76/2021) in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose consumati “durante lo stato di emergenza epidemiologica” legata al COVID-19 (ossia nel lasso temporale che va dal 31 gennaio 2020, momento di dichiarazione di detto “stato”, sino al 31 marzo 2022, epoca di scadenza dell'ultima proroga di esso) – "ai fatti di cui agli …
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La sentenza n. 8080 del 20 febbraio 2017 della Suprema Corte ha confermato quello che è un consolidato orientamento della giurisprudenza penale in base al quale in capo ad ogni professionista sussiste una responsabilità personale che esula dalla condotta dell'intera équipe. Questi i fatti. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un infermiere e di un medico anestesista ed appellata dagli stessi nonché dal responsabile civile, ossia l'Azienda Ospedaliera. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli secondo la corte di appello di Catania del reato di lesioni personali colpose e condannati alla pena di mesi 6 di reclusione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2015, n. 22405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22405 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/05/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1043
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 38681/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ND, nato il [...];
avverso la sentenza n. 1270/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/3/2014, la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato CC EA alla pena (sospesa) di un mese di reclusione oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento in favore della stessa di una provvisionale di Euro 10.000, per il reato di cui all'art. 590 c.p., in relazione alle lesioni patite da LE TR in conseguenza dell'intervento di plastica protesica di Iaparoceie addominale dal predetto eseguito, quale primario del reparto di chirurgia presso l'ospedale di Cairo Montenotte, in data 12/9/2006.
L'intervento era consistito nella riduzione del Iaparoceie con il posizionamento in addome, in laparoscopia, di una protesi sintetica (una retina) costruita con materiale biocompatibile, fissata alla parete addominale attraverso spirali in titanio, dette anche clips, che il CC aveva sparato in numero di 20 con una pistola introdotta attraverso un particolare strumento detto Trocar. Dopo circa un anno dall'eseguito intervento la LE cominciò ad avvertire forti dolori al basso ventre con coliche addominali;
subì quindi vari ricoveri e si sottopose a diversi accertamenti, all'esito dei quali venne appurato che alcune delle clips inserite dal CC (quattro secondo l'accusa) erano migrate nella cavità vescicale;
le stesse furono poi rimosse chirurgicamente e, in parte, espulse autonomamente per le vie urinarie, ciò comportando coliche e infezione della parte.
Nel contrasto tra le parti circa le cause di tale migrazione, la Corte d'appello, all'esito di perizia collegiale, riteneva, in conformità alle conclusioni espresse dagli ausiliari, che la stessa fosse da ascrivere ad una cattiva loro collocazione durante l'intervento chirurgico, non potendo l'opposta tesi di una loro migrazione motu proprio spiegare la perforazione della parete vescicale, ne' la circostanza che le clips fossero state rinvenute nella parete vescicale tutte impiantate nella stessa direzione: ciò aveva piuttosto indotto i consulenti a ritenere che, nell'effettuare il posizionamento di alcune clips, il chirurgo usò una pressione eccessiva che determinò l'ancoramento delle tacks e della retina nel contesto delle pareti vescicali, al livello sia della cupola che della parete anteriore.
Secondo la Corte d'appello il mal posizionamento delle clips era da attribuire a imperizia del medico operante connotata da colpa grave - secondo la definizione che del concetto è stata data da questa sezione con sentenza n. 16237 del 29/01/2013, Cantore - essendo mancato "quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente".
2. Avverso tale decisione CC EA propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza dell'art. 192 c.p.p., comma 2, per essere fondata l'affermazione di penale responsabilità non su indizi gravi, precisi e concordanti ma sulle contrastanti dichiarazioni della parte civile e sulle congetture dei periti d'ufficio, come tali inidonee a invalidare le tesi altrettanto logiche dei consulenti di parte, nemmeno prese in considerazione, e per non tenere essa conto della certificazione medica prodotta in entrambi i gradi di merito, la quale, secondo il ricorrente, mostrava l'assenza di qualsiasi lesione alla vescica nel corso dell'operazione, anch'essa non valutata dai periti, se non alla stregua di un vago riferimento.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sulla base delle medesime considerazioni critiche, anche vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
2.3. Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motivazione per la mancata valutazione di prove decisive a discarico.
Il riferimento è ancora una volta alla certificazione medica prodotta in entrambi i gradi di giudizio, dalle quali, afferma il ricorrente, emerge l'insussistenza del fatto contestato all'imputato.
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità nella fattispecie di una colpa grave. Rileva che l'intervento chirurgico è stato effettuato con tecniche cosiddette di nuova generazione le quali implicano la possibilità di commettere qualche errore che, secondo il buon senso comune, non è ascrivibile a colpa grave.
Rileva che gli stessi periti ai quali la Corte aveva impropriamente affidato l'incarico di esprimere un giudizio sul punto non hanno risposto con una loro valutazione autonoma, limitandosi a citare una sentenza della Suprema Corte.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente rileva che comunque il reato deve ritenersi estinto per sopravvenuta prescrizione.
3. La parte civile ha fatto pervenire in cancelleria, in data 8/5/2015, conclusioni scritte - con le quali si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso - ma non è comparsa in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I primi quattro motivi, congiuntamente esaminabili, in punto di affermazione della penale responsabilità, sono manifestamente infondati, proponendosi con gli stessi censure generiche, in termini meramente assertivi.
La ricostruzione delle cause delle lesioni patite dalla persona offesa è argomentata dai periti (e di conseguenza dalla Corte territoriale) in modo logicamente coerente ed esaustivo. Diversamente da quanto apoditticamente asserito in ricorso, risulta presa in considerazione tutta la documentazione medica citata in ricorso, pervenendo i periti alle conclusioni sopra esposte anche alla luce di essa e sulla base comunque di argomentazioni lineari e logicamente coerenti, in sè non fatte segno di alcuna specifica censura.
Il richiamo alle contrapposte valutazioni dei consulenti di parte è, in ricorso, assolutamente privo di contenuti: si invoca la autorevolezza dei consulenti medesimi ma non si indica alcun aspetto o passaggio del percorso argomentativo illustrato dai periti nel quale si manifesterebbero errori, lacune o contraddizioni, ne' sul piano logico, ne' su quello tecnico scientifico.
5. La valutazione della condotta dell'imputato in termini di colpa grave è poi adeguatamente motivata alla stregua delle indicazioni offerte dai periti.
Ad origine delle lesioni è, infatti, come detto, posta, alla stregua di un ragionamento inferenziale connotato da alta probabilità logica, la imperita esecuzione durante l'intervento chirurgico dell'attività di posizionamento delle clips di ancoraggio della retina alla parete addominale, sia perché operata a ridosso della parete vescicale, sia perché effettuata con una pressione eccessiva. Come tale essa denota un netto e marcato allontanamento dalle leges artis tale da potersi apprezzare nella condotta la violazione di regole di base ossia, come affermato nella sentenza impugnata, il mancato esercizio nel caso concreto di "quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente": constatazione questa che si pone dunque su di un piano diverso e preliminare rispetto a quello della valutazione del grado di osservanza delle linee guida specificamente dedicate all'intervento di riduzione di laparocele con tecnica videolaparoscopica o che, se si vuole, ne manifesta un marcato allontanamento qualificabile certamente in termini di colpa grave, che come tale esclude che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui alla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3 (c.d. L. Balduzzi).
Al riguardo questa Sezione, nella richiamata sentenza n. 16237 del 29/01/2013, Cantore, ha indicato quali parametri idonei a distinguere la colpa grave dalla colpa lieve, la "misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi", la "misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente", la "motivazione della condotta", la "consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa". Posta, nel caso di specie, per quanto detto, l'apprezzabilità in termini certamente sfavorevoli all'imputato del primo parametro, non si ravvisano circostanze valutabili in senso opposto agli altri parametri, ricoprendo l'imputato una posizione particolarmente qualificata in rapporto all'intervento (primario del reparto di chirurgia presso l'ospedale di Cairo Montenotte) e non risultando che questo sia stato posto in essere in condizioni di particolare urgenza e pericolo per la paziente.
Le argomentazioni critiche proposte dal ricorrente, del resto, non investono a ben vedere alcuno di questi parametri, ma si risolvono nella sola prospettazione della difficoltà dell'intervento connesso anche all'utilizzo di tecnica di c.d. nuova generazione, che è però allegazione in sè, nella sua laconicità, inconferente a fronte delle specifiche indicazioni causali delle lesioni, evidentemente riferite ad una non corretta manovra operatoria e non ad una possibile complicanza di un intervento correttamente eseguito. La particolarità dell'intervento deve del resto considerarsi aspetto espressamente valutato dai periti i quali, in risposta a specifico quesito relativo all'osservanza delle linee guide e pratiche terapeutiche, hanno nondimeno imputato la descritta eziologia a condotta gravemente imperita del chirurgo, con ciò stesso per converso escludendo che le conseguenze lesive possano considerarsi complicanza possibile legata alla particolare complessità dello stesso e come tale contemplata anche in caso di perfetta osservanza delle linee guida.
6. La declaratoria di inammissibilità - che consegue al riscontro della manifesta infondatezza del ricorso - impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conforme, Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400).
7. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata - avuto riguardo al grado di colpa ravvisabile - come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015