Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE, LAVORO054 19 /03 Lavoro L Composta dagli I Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 15971/00 Consigliere Cron.11942 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere- Ud. 04/11/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: LE RISAIE S.R.L., in persona del legale rappresentante domiciliato in ROMA VIA pro tempore, elettivamente 18, presso 10 studio dell'avvocato EMILIO PREMUDA www.cm...w che lo rappresenta e difende, giusta delega inRICCI, atti;
ricorrente -
contro
EL ELLENA, elettivamente domiciliata in ROMA 31, presso lo studio dell'avvocato VIA ALBERICO II FRANCESCO FALVO D'URSO, che la rappresenta e difende ........... all'avvocato PAOLO MALASOMA, giusta delega 2002 unitamente -" in atti;
4400 -1- - controricorrente la sentenza n. 426/00 del Tribunale di avverso ---- CIVITAVECCHIA, depositata il 26/04/00 R.G.N. 2426/99; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/02 dal Consigliere Dott. Grazia | CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il pretore di Civitavecchia, con sentenza del 28 ottobre 1999, accoglieva il ricorso proposto dalla sig.NA LI nei confronti della società Le Risaie a r.l. col quale la ricorrente aveva chiesto che, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, quest'ultima venisse condannata al pagamento delle competenze dovute in ragione del rapporto medesimo . Avverso la decisione di primo grado la società Le Risaie proponeva appello al Tribunale di Civitavecchia che, con sentenza depositata il 26 aprile 2000, lo rigettava. I giudici del gravame rilevato che, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di provare l'elemento della subordinazione, la giurisprudenza aveva enucleato una serie di indici, riteneva che nel caso di specie la LI avesse provato le circostanze necessarie per l'accertamento dell'esistenza e della durata del contestato rapporto di lavoro subordinato. Catalol Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Le Risaie propone ricorso formulandolo in due motivi. La sig. LI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, trattati unitariamente, la società ricorrente denunciando: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli articoli 2094 e 2697 c.c., 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c., deduce che dalla sentenza impugnata non solo non risultava la prova, che incombeva all'attrice LI, che la stessa avesse svolto la propria attività lavorativa sotto le direttive ed il controllo del datore di lavoro, ma non era stato fornito neanche 1 alcun indizio presuntivo che dimostrasse la natura subordinata del rapporto;
sosteneva anzi che il Tribunale aveva invertito l'onere della prova allorché aveva stigmatizzato la mancanza di prova circa l'esecuzione da parte di terzi della pulizia di appartamenti che l'attrice affermava, senza peraltro provarlo, di avere eseguito per conto della società. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in via generale, ogni prestazione lavorativa può essere svolta in modo autonomo o secondo le modalità del lavoro subordinato e spetta al r giudice del merito, l'apprezzamento circa la riconducibilità di determinate a l a t prestazioni all'uno o all'altro tipo di rapporto secondo un accertamento di a C fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato in riferimento ad un esatto paramentro normativo. Nella caso in esame, pur avendo indicato criteri generali ed astratti che qualificano il lavoro come subordinato e presiedono alla distinzione di questo dal lavoro autonomo, il giudice d'appello, nell'accertare in concreto la effettiva natura del rapporto, non ha, poi, fatto alcun riferimento a tali criteri. La sentenza impugnata si limita infatti ad affermare che dalla prova testimoniale erano emersi fatti specifici dai quali dedurre lo svolgimento da parte della ricorrente, per circa due anni, di una sua prestazione di lavoro. In particolare viene fatto riferimento alla deposizione di un teste che aveva dichiarato che gli appartamenti posti in vendita dalla società resistente "venivano consegnati puliti a cura dell'impresa, ma non so da chi”, per concludere che la persona che si occupava delle pulizie degli appartamenti non poteva che essere la LI, dal momento che non era provato che fosse qualcun altro. A parte l'inspiegato e apodittico collegamento ritenuto dal Tribunale tra il lavoro di pulizia degli appartamenti e la persona della ricorrente, in ogni caso non vengono affatto indicati i criteri in base ai quali il Tribunale ha ritenuto che eventuali prestazioni di pulizia degli appartamenti, che indubbiamente possono venire effettuate sia da lavoratori dipendenti che con modalità di lavoro autonomo, venissero, nel caso di specie, svoltex in modo subordinato. Né dalla sentenza impugnata risulta se la ricorrente abbia svolto per conto della resistente altri lavori (per esempio, lavori di giardinaggio, cui fa recenno la stessa sentenza nella parte relativa allo svolgimento del processo) ed, eventualmente, secondo quali modalità. La pronunzia del Tribunale presenta quindi gravi insufficienze e incongruenze motivazionali e va, pertanto, cassata. La causa viene rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Roma, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso il 4 novembre 2002 Grazia Cataldo II, PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Quatic IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 APR 2003 M E R P oggi, U S IL CANCELLIERE s r o W 3