Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 33326
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Sentenza 19 maggio 2010

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L'applicazione della custodia cautelare in carcere a seguito di sentenza di condanna di primo grado -in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 - richiede, qualora previamente sia stato revocato, per insussistenza delle esigenze cautelari, analogo titolo custodiale, l'individuazione e l'indicazione in motivazione delle situazioni nuove o sopravvenute idonee a legittimare il superamento del cosiddetto giudicato cautelare - ancorché esso non abbia valore assoluto ma operi esclusivamente "rebus sic stantibus" - non considerate dal giudice della precedente statuizione e tali da renderla inattuale; né, a tal fine, può spiegare rilievo il richiamo alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di presunzione "iuris tantum", come tale suscettibile di prova contraria, raggiunta, nella specie, nel pregresso incidente cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 33326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33326
    Data del deposito : 19 maggio 2010

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