Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
L'applicazione della custodia cautelare in carcere a seguito di sentenza di condanna di primo grado -in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 - richiede, qualora previamente sia stato revocato, per insussistenza delle esigenze cautelari, analogo titolo custodiale, l'individuazione e l'indicazione in motivazione delle situazioni nuove o sopravvenute idonee a legittimare il superamento del cosiddetto giudicato cautelare - ancorché esso non abbia valore assoluto ma operi esclusivamente "rebus sic stantibus" - non considerate dal giudice della precedente statuizione e tali da renderla inattuale; né, a tal fine, può spiegare rilievo il richiamo alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di presunzione "iuris tantum", come tale suscettibile di prova contraria, raggiunta, nella specie, nel pregresso incidente cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 33326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33326 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 831
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 14276/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IM, N. IL 17/11/1974;
avverso l'ordinanza n. 262/2010 TRIB. DEL RIESAME di NAPOLI, del 25/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 25 gennaio 2010 il Tribunale del riesame di Napoli, confermando il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale quale giudice dibattimentale, ha disposto che RR SS rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
Il titolo custodiale era stato emesso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, recante condanna alla pena di undici anni di reclusione;
l'imputato si trovava allo stato libero in conseguenza della revoca di una precedente misura cautelare a suo tempo disposta per lo stesso fatto, essendosi riscontrata l'insussistenza di esigenze cautelari. Nel confermare l'adozione della misura il giudice del riesame si è richiamato alla presunzione di pericolosità dettata dall'art. 275 c.p.p., n. 3, nonché al pericolo di fuga dell'imputato in considerazione dell'entità della pena detentiva irrogatagli.
Ha proposto ricorso per cassazione l'RR, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso sostiene esservi agli atti la prova di inesistenza delle esigenze cautelari, vincente sulla presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, essendo stata in precedenza disposta la sua scarcerazione proprio per tale ragione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È, infatti, condivisibile la censura volta a valorizzare il pregresso accertamento dell'insussistenza di esigenze cautelari, che aveva motivato la revoca di un analogo titolo custodiale emesso, in precedenza, nei confronti dello stesso RR. Per quanto il ed. giudicato cautelare non abbia valore assoluto, ma operi esclusivamente rebus sic stantibus, il superamento di esso può legittimarsi soltanto attraverso il vaglio di situazioni nuove o sopravvenute, che non siano state prese in considerazione dal giudice che ha emesso la precedente statuizione.
Nel caso di cui ci si occupa il giudice di merito avrebbe potuto riconoscere l'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura soltanto individuando - e indicando nella motivazione - le ragioni per cui il precedente giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari più non poteva considerarsi d'attualità, per la sopravvenienza di ragioni tali da contraddire quel convincimento;
ne' poteva richiamarsi, a tal fine, alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 (nel testo novellato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38), trattandosi di presunzione iuris tantum, come tale suscettibile di prova contraria, che nel caso specifico era stata raggiunta nel pregresso incidente cautelare. Va detto, altresì, che la dimostrazione del sopravvenuto pericolo di fuga non può essere tratta, ipso facto, dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nel giudizio di cognizione, in base al presupposto che l'entità della pena inflitta possa indurre l'imputato a darsi alla fuga;
già le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 34537 del giorno 11 luglio 2001, in una fattispecie riguardante un'ipotesi di ripristino della misura ex art.307 c.p.p., comma 2, hanno enunciato il principio - comunque di generale valenza - secondo cui "la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce"; nello stesso senso si sono poi pronunciate le sezioni singole con una serie di pronunce tra cui vale la pena di ricordare, di questa stessa sezione, Cass. 14 febbraio 2005 n. 12869, ricognitiva fra l'altro dell'applicabilità della menzionata regula iuris anche al caso in cui la misura cautelare sia emessa per la prima volta a seguito della condanna.
L'ordinanza qui impugnata, che non ha dato corretta applicazione ai suesposti principi, deve essere conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Napoli. Le ragioni dell'annullamento non comportano la rimessione in libertà dell'imputato. Conseguentemente la cancelleria è chiamata a curare gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010