Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2000, n. 750
CASS
Sentenza 16 febbraio 2000

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Ai fini della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della legge 724 del 1994, la deroga ai limiti di volumetria ivi previsti, è possibile solo quando la concessione originaria è stata oggetto di annullamento formale da parte dall'autorità amministrativa o da parte del giudice amministrativo, non quando sia stata oggetto di disapplicazione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ciò anche quando la concessione edilizia originaria, successivamente annullata, abbia avuto natura tacita, cioè si sia formata attraverso il cd. silenzio-assenso.

La disapplicazione giurisdizionale della concessione amministrativa in sanatoria resta ferma, e non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione neppure per motivi non esaminati o non conosciuti dal giudice della cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2000, n. 750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 750
    Data del deposito : 16 febbraio 2000

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