Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MA342 0 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 4271/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Cron.7822 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 967 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud. 06/12/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NI IE RI, NI IO, nella qualità di eredi di NI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, difesi dall'avvocato MAURO ROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato CLAUDIO TEDIOLI, giusta delega in atti;
2471 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 1059/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione I Civile, emessa 1108/03/99 e depositata il 04/08/99 (R.G. 981/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Domenico ANGELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI NI conveniva in giudizio dinanzi al TT US, proponendo op- Tribunale di Firenze posizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatogli dal US per l'importo di 1:lire 400.000.000, oltre le spese, portato da 47 titoli cambiari dei quali egli ri- sultava avallante. Deduceva di non aver mai firmato i titoli e di disconoscere la propria firma per avallo ed inoltre che il US, come risultava da una scrittu- ra, non aveva diritto di azionare le cambiali di cui al precetto. Il Tribunale rigettava l'opposizione. Propo- sto appello da parte di MA NI NI e di IO NI, la Corte NI, quali eredi di GI d'appello di Firenze lo rigettava, affermando, in ordi- ne al quinto motivo dell'appello, che lo stesso era del tutto generico non deducendosi neppure in cosa con- sistesse il riempimento dei titoli, essendosi limitato 1'appellante a dedurre l'inesistenza dell'accordo. Avverso questa sentenza MA NI NI e MA rio NI propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. TT US resiste con controricor- so. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che nel quinto motivo della citazione in appello avevano denunciato in modo conciso, ma efficace, che il Tri- bunale di Firenze aveva omesso di considerare in modo approfondito il documento a firma di US TT, ove questi accettava un eloquente ed univoco "pactum de non petendo" in relazione proprio a quei titoli che successivamente (aveva) azionato in modo illegittimo>>. La Corte d'appello aveva affermato la genericità del motivo, sottolineando che sul punto gli appellanti si erano limitati a dedurre l'inesistenza dell'accordo. Il motivo era stata erroneamente considerato e la motiva- zione era contraddittoria proprio su questa circostan- za, avendo essi ricorrenti sempre sostenuto proprio l'esistenza di un accordo tra GI NI e il Mau- 3 soli. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato la genericità del quinto mo- tivo, con conseguente decadenza dall'impugnazione. L'errore consisteva in ciò, che essi avevano, sia pure in modo conciso, denunziato l'errore commesso dal primo giudice in punto di valutazione del documento a firma US, con cui questi si impegnava a non azionare le cambiali. Era innegabile poi che la rilevanza del docu- mento, nonché la errata interpretazione del medesimo, fossero al centro del quinto motivo di doglianza;
ciò si evidenziava dal senso stesso dell'atto d'appello, dallo scopo del medesimo e dagli atti di entrambi i gradi del giudizio. La Corte d'appello di era limitata al solo tenore delle richieste dell'appellante senza considerare tutto il complesso dell'atto. I due motivi, che in quanto connessi possono esse- re trattati congiuntamente, sono infondati. Nel quinto motivo d'appello gli appellanti deduce- vano: il riempimento è abusivo e non doveva assoluta- mente esistere. Il fatto è pertanto più radicale di quello diverso di riempimento con contenuto diverso dal pattuito. Di ciò era da sempre consapevole il US TT, come anche risulta dagli stessi atti di cau- 4 sa>>. Questo essendo il tenore letterale del motivo non è censurabile la sentenza impugnata per averlo ritenuto generico, in quanto lo stesso è evidentemente non sor- retto da una congrua argomentazione descrittiva, che consenta di trarre gli argomenti di fondatezza che as- sumono ricorrenti. Né dal tenore complessivo dell'atto si traggono sul punto maggiori elementi. E' poi opportuno precisare, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., che la Corte territo- riale non ha ritenuto l'inammissibilità del quinto mo- tivo d'appello né la decadenza dall'impugnazione. Ha bensì ritenuto che, a fronte della motivazione contenu- ta nella sentenza del Tribunale, la genericità del mo- tivo non consentiva di superare le statuizioni contenu- te nella sentenza impugnata. Sempre con riferimento al quinto motivo del ricor- SO, la Corte territoriale ha specificato che dallo stesso non si ricavava neppure in che cosa sia consi- stito il riempimento abusivo e perché esso non dovesse sussistere, limitandosi l'appellante a dedurre l'inesistenza dell'accordo>>. Nei due motivi di ricorso si censura questa motiva- zione deducendo che era innegabile la mancanza di le- gittimazione del US in considerazione del docu- 5 mento con il quale si impegnava a non azionare le cam- biali, così come era certa la rilevanza del documento;
la motivazione era contraddittoria per aver ritenuto inesistente il documento, quando essi ne avevano sempre sostenuto l'esistenza. Si tratta però di censure prive di consistenza, sol che si consideri che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è neppure riportato il testo della scrittura in questione, ciò che non consen- te di stabilire la decisività o meno di tale documento. E' poi priva di significato la censura sull'affermazione da parte della Corte di merito della contraddittorietà della motivazione circa l'inesistenza del documento in questione. Come già detto, la mancata riproduzione del documento non consente, infatti, di stabilire se la circostanza dedotta sia decisiva. Inol- tre, in sé considerata, la circostanza non appare co- munque rilevante, essendo il rigetto dell'appello fon- dato su più generali valutazione circa la genericità e l'inconsistenza delle doglianze. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soc- combenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 (cento/00) per spese e in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Merpientiacions Innocenzo ttista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista Oggi 7