Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 1
L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione. In particolare, il rapporto di cui sopra deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2005, n. 12847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12847 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 25/02/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 322
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 12825/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SA, CO AT, CO NZ, TO PE;
avverso la sentenza 22 settembre 2003 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI M., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. LT SA, RA AT, RA NZ ed OS PE ricorrono per cassazione contro la sentenza 22 settembre 2003 con la quale la Corte di appello di Torino confermava, per quel che qui direttamente interessa, la dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, a plurimi furti aggravati, nonché alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. e ELOS anche in ordine ai reati di ricettazione, di falso in certificazione amministrativa e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale;
fatti tutti uniti dal vincolo della continuazione.
Con unico atto, i ricorrenti hanno articolato due ordini di motivi. In primo luogo, violazione ELart. 416 c.p. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la sussistenza di un'associazione per delinquere, nonostante si fosse in presenza di una pluralità di furti già programmati e realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
In secondo luogo, violazione ELart. 707 c.p., dovendo tale reato ritenersi assorbito nella circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. Peraltro, sulla base ELimputazione, il fatto risulta accertato quando i ricorrenti erano in stato di detenzione.
2. Il primo motivo è ai limiti ELinammissibilità per la sostanziale genericità delle censure che (oltre ad incidere nel meritum causae) risultano incentrate, pur in presenza delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, sulla contestazione, ma con affermazioni puramente assertive, ELesistenza del pactum sceleris.
Fondato è, invece, il secondo motivo.
La Corte territoriale ha, infatti, argomentato che gli strumenti atti ad aprire o a forzare serrature rinvenuti nell'alloggio di Seregno di cui gli imputati avevano la disponibilità, costituivano l'attrezzatura per la realizzazione del programma criminoso del sodalizio. In più ha ancora osservato come, per un verso, l'arresto dei due RA e ELOS non escluda la loro responsabilità, dato che gli oggetti in questione furono da costoro posseduti almeno fino al giorno del loro arresto e, per un altro verso, come debba escludersi l'assorbimento del reato contravvenzionale nella circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. perché tale possesso non fu limitato all'esecuzione dei furti e concerneva attrezzi neppure utilizzati dai ricorrenti.
L'ultima affermazione appare corretta. La giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa secondo cui l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 c.p. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione;
precisando che il rapporto di cui sopra deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (cfr., ex plurimis, Sez. 5^, 7 maggio 1998, Betti;
Sez. 2^, 15 aprile 1998, Guarino;
Sez. 4^, 3 maggio 1995, Riccioli). Dopo la consumazione del delitto, infatti, indipendentemente dall'uso di strumenti del genere in questione, il concorso è ipotizzabile quando vi sia frattura temporale e spaziale fra la consumazione del delitto e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso, poiché la condotta contravvenzionale, svincolata dal delitto, riprende la sua autonomia (Sez. 2^, 11 marzo 1988, Sgazza). Il primo argomento contiene, invece, un vistoso errore di diritto al quale la Corte può porre direttamente riparo.
L'art. 707 c.p., pur non postulando la fragranza nel possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, richiede l'immediata disponibilità dei detti arnesi dalla quale derivi la possibilità di un sollecito uso da parte del soggetto che la legge considera pericoloso per la sicurezza ELaltrui patrimonio (cfr., fra le tante, Sez. 2^, 25 luglio 2001, Simioli). Poiché nel caso di specie la detta disponibilità deve ritenersi assente perché gli arnesi furono rinvenuti nel corso della perquisizione del 29 marzo 2002, mentre i RA e l'OS erano stati arrestati sei giorni prima, e nei confronti ELLT già risulta applicata la misura cautelare della custodia in carcere il 27 marzo 2002, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo D) perché il fatto non costituisce reato per l'assenza della condizione di punibilità prevista dall'art. 707 c.p.. Va, conseguentemente, eliminata la pena di giorni venti di reclusione per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui al capo D) perché il fatto non costituisce reato ed elimina la pena di giorni venti di reclusione per ciascuno dei ricorrenti. Rigetta, nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005