CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AK AL nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. TE AL, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/04/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza in data 21/01/2015 del Tribunale di Alessandria, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo 1), riqualificando la recidiva e rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 131-bis in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al residuo reato di ricettazione (capo 2 della rubrica) concordemente richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.". il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte 1 ti) Penale Sent. Sez. 2 Num. 1857 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/09/2022 di appello ha ritenuto inapplicabile l'istituto di cui all'art. 131-bis co.pen. all'ipotesi di reato prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen., in ragione della pena edittale per esso prevista. Lamenta la mancata considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis avanzata dal Procuratore Generale e dall'imputato, osservando che la pena edittale prevista per il delitto di ricettazione supera il limite soglia di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito, in realtà, nella parte narrativa della motivazione, ha sottolineato come il Tribunale avesse riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen., ma ha trascurato di considerare che la Corte costituzionale-con la sentenza n. 156 del 24/06/2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131- bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. In tal senso ha spiegato che l'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. 1.2. In forza della pronuncia della Corte costituzionale, dunque, dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 21/07/2020) la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è astrattamente applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve, di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Da qui la fondatezza del ricorso, in quanto la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge negando l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità sull'errato presupposto che vi ostasse il limite edittale della pena. La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio circa la riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2 A k51‘.."_ s....".......
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. TE AL, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/04/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza in data 21/01/2015 del Tribunale di Alessandria, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo 1), riqualificando la recidiva e rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 131-bis in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al residuo reato di ricettazione (capo 2 della rubrica) concordemente richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.". il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte 1 ti) Penale Sent. Sez. 2 Num. 1857 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/09/2022 di appello ha ritenuto inapplicabile l'istituto di cui all'art. 131-bis co.pen. all'ipotesi di reato prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen., in ragione della pena edittale per esso prevista. Lamenta la mancata considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis avanzata dal Procuratore Generale e dall'imputato, osservando che la pena edittale prevista per il delitto di ricettazione supera il limite soglia di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito, in realtà, nella parte narrativa della motivazione, ha sottolineato come il Tribunale avesse riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen., ma ha trascurato di considerare che la Corte costituzionale-con la sentenza n. 156 del 24/06/2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131- bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. In tal senso ha spiegato che l'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. 1.2. In forza della pronuncia della Corte costituzionale, dunque, dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 21/07/2020) la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è astrattamente applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve, di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Da qui la fondatezza del ricorso, in quanto la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge negando l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità sull'errato presupposto che vi ostasse il limite edittale della pena. La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio circa la riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2 A k51‘.."_ s....".......
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte