CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19261 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA SE, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 420-P/2025 RTL del Tribunale di Reggio Calabria del 3d, luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19261 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da IA SE avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente. Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il IA era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 2 motivi di impugnazione. Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, con riferimento alla violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei parametri normativi per la configurazione del delitto di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, e, con riferimento al vizio di motivazione, in relazione alla omessa o quanto meno illogica motivazione sulla configurabilità del vincolo associativo. Con un secondo motivo di doglianza è stata lamentata la erroneamente ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari atte a giustificare la adozione della misura custodiale in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. In relazione al primo motivo di doglianza, premesso che non è effettivamente in discussione la esistenza della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti capeggiata da AC NT, va osservato che, conseguentemente, è in contestazione esclusivamente la partecipazione a detta associazione da parte del IA;
sostiene il ricorrente che nella ordinanza impugnata non emergerebbe né la volontà del ricorrente di aderire al pactum sceleris, né la consapevolezza della costituzione del rapporto associativo stabile né la sua 2 adesione alle attività della associazione;
sostiene il ricorrente che la sua implicazione nella vicenda, temporalmente contenuta nel periodo che va dal 4 al 10 febbraio 2022, era legata alla ideazione, da parte del nipote NZ Salvatore, di una rapina non rientrante nei programmi di alcuna associazione per delinquere, poi, peraltro, neppure eseguita, e non alla adesione al programma del sodalizio capeggiato dal AC. La tesi difensiva non appare tale da smantellare il solido ordito accusatorio segnalato nella ordinanza censurata. Va, infatti, rilevato che in termini di assoluta plausibilità motivazionale il giudice del riesame ha ritenuto sussistere a carico del LA i gravi indizi di colpevolezza riguardanti la sua adesione alla associazione per delinquere per cui è processo sulla base dell'incontestato dato costituito dalla presenza del IA, unitamente ad altri associati, presso la abitazione del AC, come detto promotore e dirigente del sodalizio, nel periodo fra il 4 e 1'8 febbraio 2022 e dal tenore delle conversazioni intercorse fra i vari sodali presenti;
durante tali conversazioni, infatti, non solo si parla della possibilità di operare questa rapina del corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente falsamente dai medesimi promessa in vendita ad altri soggetti, ma si parla anche dell'opportunità di recuperare presso terzi una partita di stupefacente che non era stato possibile acquistare da un altro venditore, essendo gli associati disposti, a tal fine, all'utilizzo anche della violenza e di armi da fuoco. Del tutto irrilevante è il dato, evidenziato nel ricorso, che il IA abbia preso poco parte a tali dialoghi, essendo chiaro che la semplice ammissione della presenza di un soggetto ai discorsi relativi ai piani operativi del sodalizio criminoso, tanto più ove gli stessi si svolgano presso la abitazione dtticcolui il quale nella associazione svolge un ruolo di assoluta centralità, è affidabile indizio della piena condivisione anche da parte di tale "convitato di pietra" dei propositi delittuosi, assai articolati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, che il sodalizio intende perseguire. Con riferimento alla adeguatezza della misura custodiale va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il IA avrebbe dovuto svolgere negli illeciti divisati nel corso delle conversazioni intercorse presso la abitazione del AC - costituisce un elemento di giudizio non trascurabile, infatti, quello desumibile dal fatto che a maneggiare l'arma di fuoco che si sarebbe dovuto utilizzare, fosse nell'occasione proprio il IA e che questi, nel profetizzare le condotte 3 da tenere durante la perpetrazione dei delitti, non esiti a mettere in conto anche l'uso micidiale dell'arma in questione -, la adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della presunzione relativa, dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato in provvisoria contestazione a carico del IA, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria;
presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo alla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 i__AM
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19261 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da IA SE avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente. Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che il IA era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 2 motivi di impugnazione. Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, con riferimento alla violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei parametri normativi per la configurazione del delitto di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, e, con riferimento al vizio di motivazione, in relazione alla omessa o quanto meno illogica motivazione sulla configurabilità del vincolo associativo. Con un secondo motivo di doglianza è stata lamentata la erroneamente ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari atte a giustificare la adozione della misura custodiale in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. In relazione al primo motivo di doglianza, premesso che non è effettivamente in discussione la esistenza della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti capeggiata da AC NT, va osservato che, conseguentemente, è in contestazione esclusivamente la partecipazione a detta associazione da parte del IA;
sostiene il ricorrente che nella ordinanza impugnata non emergerebbe né la volontà del ricorrente di aderire al pactum sceleris, né la consapevolezza della costituzione del rapporto associativo stabile né la sua 2 adesione alle attività della associazione;
sostiene il ricorrente che la sua implicazione nella vicenda, temporalmente contenuta nel periodo che va dal 4 al 10 febbraio 2022, era legata alla ideazione, da parte del nipote NZ Salvatore, di una rapina non rientrante nei programmi di alcuna associazione per delinquere, poi, peraltro, neppure eseguita, e non alla adesione al programma del sodalizio capeggiato dal AC. La tesi difensiva non appare tale da smantellare il solido ordito accusatorio segnalato nella ordinanza censurata. Va, infatti, rilevato che in termini di assoluta plausibilità motivazionale il giudice del riesame ha ritenuto sussistere a carico del LA i gravi indizi di colpevolezza riguardanti la sua adesione alla associazione per delinquere per cui è processo sulla base dell'incontestato dato costituito dalla presenza del IA, unitamente ad altri associati, presso la abitazione del AC, come detto promotore e dirigente del sodalizio, nel periodo fra il 4 e 1'8 febbraio 2022 e dal tenore delle conversazioni intercorse fra i vari sodali presenti;
durante tali conversazioni, infatti, non solo si parla della possibilità di operare questa rapina del corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente falsamente dai medesimi promessa in vendita ad altri soggetti, ma si parla anche dell'opportunità di recuperare presso terzi una partita di stupefacente che non era stato possibile acquistare da un altro venditore, essendo gli associati disposti, a tal fine, all'utilizzo anche della violenza e di armi da fuoco. Del tutto irrilevante è il dato, evidenziato nel ricorso, che il IA abbia preso poco parte a tali dialoghi, essendo chiaro che la semplice ammissione della presenza di un soggetto ai discorsi relativi ai piani operativi del sodalizio criminoso, tanto più ove gli stessi si svolgano presso la abitazione dtticcolui il quale nella associazione svolge un ruolo di assoluta centralità, è affidabile indizio della piena condivisione anche da parte di tale "convitato di pietra" dei propositi delittuosi, assai articolati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, che il sodalizio intende perseguire. Con riferimento alla adeguatezza della misura custodiale va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che il IA avrebbe dovuto svolgere negli illeciti divisati nel corso delle conversazioni intercorse presso la abitazione del AC - costituisce un elemento di giudizio non trascurabile, infatti, quello desumibile dal fatto che a maneggiare l'arma di fuoco che si sarebbe dovuto utilizzare, fosse nell'occasione proprio il IA e che questi, nel profetizzare le condotte 3 da tenere durante la perpetrazione dei delitti, non esiti a mettere in conto anche l'uso micidiale dell'arma in questione -, la adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della presunzione relativa, dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato in provvisoria contestazione a carico del IA, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria;
presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo alla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 i__AM