CASS
Sentenza 17 novembre 2023
Sentenza 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2023, n. 46441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46441 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL LO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in sede di opposizione, con decreto del 21/4/2023, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione dei beni mobili costituenti l'arredo di un immobile sito in Roma, alla via R. Conforti n. 56, avanzata da RL IA, rilevando che analoga questione era stata già proposta e rigettata con provvedimento del 5/4/2023. 2. Il IA, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 832, 1387, 1704 cod. civ. e dell'art. 125 cod. pen., nonché motivazione omessa, illogica o contraddittoria. Evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari ha travisato il senso del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46441 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/10/2023 documento con cui RG IA ha concesso in godimento i beni mobili in discorso, posto che lo stesso non si è presentato quale delegato del figlio, l'odierno ricorrente, ma quale «genitore del sig. RL IA»; che, dunque, l'autorizzazione è stata rilasciata da soggetto non legittimato, in quanto sfornito di delega;
che la motivazione dei provvedimento del 5/4/2023, richiamata nel provvedimento impugnato, non è conferente rispetto alla doglianza avanzata, atteso che il legittimo affidamento degli amministratori giudiziari rileva ai fini della loro responsabilità, non certo in relazione al profilo sollevato della mancanza di delega in capo a colui che aveva concesso l'autorizzazione al godimento dei beni mobili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Invero, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla originaria istanza difensiva in qualità di giudice dell'esecuzione, poi provvedendo sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendola ritenuta una mera riproposizione della richiesta già rigettata, basata sugli stessi elementi. Tanto premesso, ritiene il Collegio che prima il giudice della esecuzione e poi lo stesso che ha deciso sulla opposizione abbiano operato una valutazione in fatto, a fronte della questione di diritto posta dalla difesa, che ha eccepito la mancanza di delega in capo a SE IA, intervenuto solo quale genitore dell'odierno ricorrente, dunque, sfornito di poteri dispositivi in ordine ai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare sottoposta a sequestro. Tale assunto, in particolare, esclude che l'opposizione potesse essere qualificata inammissibile e giudicata con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tanto impone l'annullamento dell'impugnato decreto con rinvio al giudice del merito, affinché valuti la questione di diritto posta dalla difesa.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in sede di opposizione, con decreto del 21/4/2023, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione dei beni mobili costituenti l'arredo di un immobile sito in Roma, alla via R. Conforti n. 56, avanzata da RL IA, rilevando che analoga questione era stata già proposta e rigettata con provvedimento del 5/4/2023. 2. Il IA, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 832, 1387, 1704 cod. civ. e dell'art. 125 cod. pen., nonché motivazione omessa, illogica o contraddittoria. Evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari ha travisato il senso del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46441 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 17/10/2023 documento con cui RG IA ha concesso in godimento i beni mobili in discorso, posto che lo stesso non si è presentato quale delegato del figlio, l'odierno ricorrente, ma quale «genitore del sig. RL IA»; che, dunque, l'autorizzazione è stata rilasciata da soggetto non legittimato, in quanto sfornito di delega;
che la motivazione dei provvedimento del 5/4/2023, richiamata nel provvedimento impugnato, non è conferente rispetto alla doglianza avanzata, atteso che il legittimo affidamento degli amministratori giudiziari rileva ai fini della loro responsabilità, non certo in relazione al profilo sollevato della mancanza di delega in capo a colui che aveva concesso l'autorizzazione al godimento dei beni mobili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Invero, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla originaria istanza difensiva in qualità di giudice dell'esecuzione, poi provvedendo sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendola ritenuta una mera riproposizione della richiesta già rigettata, basata sugli stessi elementi. Tanto premesso, ritiene il Collegio che prima il giudice della esecuzione e poi lo stesso che ha deciso sulla opposizione abbiano operato una valutazione in fatto, a fronte della questione di diritto posta dalla difesa, che ha eccepito la mancanza di delega in capo a SE IA, intervenuto solo quale genitore dell'odierno ricorrente, dunque, sfornito di poteri dispositivi in ordine ai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare sottoposta a sequestro. Tale assunto, in particolare, esclude che l'opposizione potesse essere qualificata inammissibile e giudicata con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tanto impone l'annullamento dell'impugnato decreto con rinvio al giudice del merito, affinché valuti la questione di diritto posta dalla difesa.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.