Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA DETOPOL TALL NO02388 /0 1 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 21690/98 - 4957 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Cron. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud. 27/11/00 Consigliere - Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 5 SENTENZA per diritti "fling" FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA MUSIU MARIA, elettivamente GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI GIANLUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO PINTOR GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, $4877 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE alla copia notificata del ricorso;
Rilasciata copia legale INPS al Sig. - resistente con mandato per diritti L. sentenza n. 66/98 del Tribunale di avverso la 3.APR. 2001 IL CANCELLIERE CAGLIARI, depositata il 02/03/98 R.G.N. 132/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. r e t n i P -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 luglio 1995 AR IU conveniva in giudizio davanti al Pretore di Cagliari l'INPS, chiedendo che venisse accertato il suo diritto al ripristino della pensione di invali- dità concessale nel 1978 e revocata con decorrenza dal 1° giugno 1994. Con sentenza in data 4/23 novembre 1996 il Pretore accoglieva la domanda. Il Tribunale di Cagliari, su appello dell'INPS, disponeva il rinnovo della consulenza tecnica già espletata dal Pretore e, in esito ad essa, condi- videndo il parere del nominato consulente tecnico, を rigettava la domanda dell'assicurata. Il giudice del gravame osservava, in parti- colare, che l'assicurata era affetta da stato di monorene funzionale destro e ipertensione arteriosa di grado modesto ben controllata e che per tali infermità era in grado di svolgere senza pericolo di di danno о di usura abnorme, l'attività bracciante agricola O altra attività confacente alle sue attitudini con una riduzione della sua capacità di lavoro che non superava il 40/45% per lo stato di monorene e il 15/20% per l'ipertensione arteriosa. 3 L'assicurata ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura, partecipando alla udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la IU si duole che il Tribunale, con insufficiente e contraddit- toria motivazione in relazione ai dedotti motivi di impugnazione, abbia disposto la rinnovazione della consulenza tecnica e abbia disatteso le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico nominato dal Pretore. Il ricorso è infondato. L'apprezzamento del giudice di merito di ritenere congrua l'indagine del consulente tecnico. d'ufficio nominato dal giudice di primo grado o di disporre nuova consulenza tecnica in appello rientra nelle facoltà discrezionali attribuite al giudice del gravame dall'art. 441, primo comma, c.p.c.. Esso, perciò, non è sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. 11.1.1982 n. 115; Cass. 11.5.1990 n. 4057). Del pari, quando, in presenza di contrastanti valutazione espresse dai consulenti tecnici di ufficio nei due gradi del giudizio, il giudice di appello ritiene di dovere prestare completa adesione alle conclusioni del consulente tecnico da lui stesso nominato, egli non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza. Questa deve ritenersi, eventualmente, rifiutata anche per implicito in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza tecnica incompatibili con quelle della prima (v. Cass. 27.7.1996 n. 6792). Nella specie, peraltro, il Tribunale ha condiviso il parere del consulente tecnico nominato in appello non già acriticamente, ma con ampia e diffusa motivazione. sulla base delIn particolare evidenziato, condiviso parere tecnico, che lo stato di monorene funzionale destro e quello di ipertensione arte- riosa determinavano nell'assicurata una riduzione complessiva della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di bracciante agricola in riferimento al tempo della disposta revoca (1° giungo 1994) in misura complessiva non superiore al 65%, (40-45% per lo stato di monorene, 15-20% per quello di ipertensione arteriosa) e cioè in misura inferiore alla soglia invalidante prevista dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 nella misura del 678. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. C.P.C., nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale, poiché la pretesa fatta valere non è manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 novembre 2000 I! Presidente: Viiceuro Tresse Il Cons. estensore: Matale Capitanie Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería 19 FEB. 2001Oggi, DI CANCELLERIA عاة I D A A IL COLLABORATORE 0 CASS S , 3 M 1 S E 3 O R . A L P 5 T U T L S E , R T . O R A A ל א O י ן B ' N C S L I E L 3 D P E S 7 - I D A 8 T N I - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G E A A G , D O E O T E L R T T T I S N R I A E I L G S D L E E E R O D