CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 16633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16633 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA OR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Smecca, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la decisione impugnata la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto dalla parte civile costituita contro la pronuncia di assoluzione del ricorrente per il delitto di minaccia grave nei suoi confronti. 2. Il EN propone, contro la predetta sentenza, ricorso per cassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo, con il quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 16633 Anno 2026 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/04/2026 2 deduce vizio di motivazione rispetto all’integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché ai principi generali in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. Il ricorrente censura la pronuncia della Corte di eppello per aver omesso di vagliare una serie di elementi, che avrebbero dovuto condurre la stessa a confermare la decisione del Tribunale. In particolare, lamenta che non sarebbe stato considerato che: gli unici due testi c.d. indifferenti, ossia il brigadiere Pelosi e il Sangiovanni, aveva confermato che vi era un clima di reciproca tensione tra i due gruppi familiari;
la frase pronunciata sulle conseguenze che la persona offesa, che viveva da tempo a Civitavecchia, avrebbe subito qualora fosse tornata nella città di Gela, non aveva effettiva valenza intimidatoria;
in ogni caso, anche a voler ritenere integrata la condotta, non era stato causato alcun danno risarcibile alla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Sotto un primo aspetto, il EN ritiene che, come avvenuto nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere considerato il clima di reciproca conflittualità nel quale erano state pronunciate le frasi minacciose e che esse non avevano avuto alcuna concreta valenza intimidatoria nei confronti della vittima. In realtà le indicate circostanze, come ha correttamente ritenuto la decisione censurata riformando di conseguenza la decisione di primo grado, sono irrilevanti per la configurabilità del delitto di cui all’art. 612 cod. pen. Come è noto, infatti, per l’integrazione del predetto reato, che è di pericolo, la minaccia deve essere valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (ex plurimis, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 – 02; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). Pertanto, rispetto alle frasi pronunciate dal ricorrente, non contestate, neppure nel loro contenuto, intrinsecamente grave (“sei fortunato a vivere a Civitavecchia perché la prima volta che torni a Gela non fai più ritorno a casa”; “pezzo di merda è inutile che cerchi i soldi tanto non te li do…qualche giorno ti 3 ammazzo…assessore mafioso…te la faccio pagare…mi puoi anche andare a denunciare”), non assume alcuna rilevanza né il clima di reciproca conflittualità tra le parti, né l’effettiva intimidazione che esse hanno determinato nella vittima. 3.Quanto alla sussistenza del danno, da accertare secondo i canoni civilistici della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. cod. civ., come si è detto ed è stato congruamente rilevato dalla decisione censurata, la minaccia proferita dal EN era seria, anche per il riferimento a possibili condotte ritorsive al momento del ritorno della persona offesa nella comune terra di origine, e di qui idonea a cagionare nel destinatario preoccupazione e turbamento, sebbene di carattere transitorio. E’ stato così rispettato il principio per il quale una minaccia può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo (tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-3, n. 18327 del 25/07/2017, Rv. 645157 - 01). Né è incorsa in alcun vizio la pronuncia impugnata per aver liquidato il danno in via equitativa, atteso che tale potere, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (ex ceteris, Cass. civ., Sez. 3, n. 13515 del 29/04/2022, Rv. 664639-01; Cass. civ., Sez. 3, n. 20990 del 12/10/2011, Rv. 620130 – 01). D’altra parte, il principio di equità integrativa che governa la liquidazione del danno non patrimoniale costituisce un principio generale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione da un lato della realizzazione della giustizia del caso concreto, dall'altro della garanzia di 4 parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi (Cass. civ., Sez. 3, n. 8630 del 07/04/2026). 3. Va segnalato, infine, benché il ricorrente non lo deduca, che il Collegio non ha esercitato il potere di rilevare, di ufficio, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overturning in malam partem (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02), giacché il ribaltamento in appello è avvenuto non già per una diversa valutazione delle rivelazioni dei testimoni, ma per le divergenti conclusioni della Corte di appello, rispetto al giudice di prime cure, in ordine alla rilevanza scagionante del clima di tensione reciproca esistente tra imputato e parte civile. 4.In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA OR AO LL
udita la relazione svolta dal Consigliere IA OR;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Smecca, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la decisione impugnata la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto dalla parte civile costituita contro la pronuncia di assoluzione del ricorrente per il delitto di minaccia grave nei suoi confronti. 2. Il EN propone, contro la predetta sentenza, ricorso per cassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo, con il quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 16633 Anno 2026 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/04/2026 2 deduce vizio di motivazione rispetto all’integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., nonché ai principi generali in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. Il ricorrente censura la pronuncia della Corte di eppello per aver omesso di vagliare una serie di elementi, che avrebbero dovuto condurre la stessa a confermare la decisione del Tribunale. In particolare, lamenta che non sarebbe stato considerato che: gli unici due testi c.d. indifferenti, ossia il brigadiere Pelosi e il Sangiovanni, aveva confermato che vi era un clima di reciproca tensione tra i due gruppi familiari;
la frase pronunciata sulle conseguenze che la persona offesa, che viveva da tempo a Civitavecchia, avrebbe subito qualora fosse tornata nella città di Gela, non aveva effettiva valenza intimidatoria;
in ogni caso, anche a voler ritenere integrata la condotta, non era stato causato alcun danno risarcibile alla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Sotto un primo aspetto, il EN ritiene che, come avvenuto nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere considerato il clima di reciproca conflittualità nel quale erano state pronunciate le frasi minacciose e che esse non avevano avuto alcuna concreta valenza intimidatoria nei confronti della vittima. In realtà le indicate circostanze, come ha correttamente ritenuto la decisione censurata riformando di conseguenza la decisione di primo grado, sono irrilevanti per la configurabilità del delitto di cui all’art. 612 cod. pen. Come è noto, infatti, per l’integrazione del predetto reato, che è di pericolo, la minaccia deve essere valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (ex plurimis, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 – 02; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). Pertanto, rispetto alle frasi pronunciate dal ricorrente, non contestate, neppure nel loro contenuto, intrinsecamente grave (“sei fortunato a vivere a Civitavecchia perché la prima volta che torni a Gela non fai più ritorno a casa”; “pezzo di merda è inutile che cerchi i soldi tanto non te li do…qualche giorno ti 3 ammazzo…assessore mafioso…te la faccio pagare…mi puoi anche andare a denunciare”), non assume alcuna rilevanza né il clima di reciproca conflittualità tra le parti, né l’effettiva intimidazione che esse hanno determinato nella vittima. 3.Quanto alla sussistenza del danno, da accertare secondo i canoni civilistici della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. cod. civ., come si è detto ed è stato congruamente rilevato dalla decisione censurata, la minaccia proferita dal EN era seria, anche per il riferimento a possibili condotte ritorsive al momento del ritorno della persona offesa nella comune terra di origine, e di qui idonea a cagionare nel destinatario preoccupazione e turbamento, sebbene di carattere transitorio. E’ stato così rispettato il principio per il quale una minaccia può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo (tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-3, n. 18327 del 25/07/2017, Rv. 645157 - 01). Né è incorsa in alcun vizio la pronuncia impugnata per aver liquidato il danno in via equitativa, atteso che tale potere, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (ex ceteris, Cass. civ., Sez. 3, n. 13515 del 29/04/2022, Rv. 664639-01; Cass. civ., Sez. 3, n. 20990 del 12/10/2011, Rv. 620130 – 01). D’altra parte, il principio di equità integrativa che governa la liquidazione del danno non patrimoniale costituisce un principio generale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione da un lato della realizzazione della giustizia del caso concreto, dall'altro della garanzia di 4 parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi (Cass. civ., Sez. 3, n. 8630 del 07/04/2026). 3. Va segnalato, infine, benché il ricorrente non lo deduca, che il Collegio non ha esercitato il potere di rilevare, di ufficio, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overturning in malam partem (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 – 02), giacché il ribaltamento in appello è avvenuto non già per una diversa valutazione delle rivelazioni dei testimoni, ma per le divergenti conclusioni della Corte di appello, rispetto al giudice di prime cure, in ordine alla rilevanza scagionante del clima di tensione reciproca esistente tra imputato e parte civile. 4.In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente IA OR AO LL