Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale".
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. La non punibilità per particolare tenuità del fattoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 3. La compatibilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto con il reato continuato: ragioni e condizioniRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 luglio 2023
- 4. Continuazione tra i reati vs. art.131 bis c.p.Accesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 22 novembre 2022
- 5. Reato continuato e particolare tenuità del fatto: il punto delle sezioni uniteRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2017, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
0 3353- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/12/2017 VINCENZO ROTUNDO Presidente - Sent. n. sez. 1846/2017 MAURIZIO GIANESINI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO N.37386/2016 MIRELLA AGLIASTRO EM AN GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO MA PP nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore L'avvocato Foti Monica conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. j RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1527/2017, la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano a AU SM e SE MA (responsabile, il primo del settore lavori pubblici e, il secondo, del servizio manutenzioni del Comune di Buccinasco) ex artt. 81, comma 2, 110, e 353-bis cod. pen. (capo B) per avere, con preordinati artificiosi frazionamenti delle singole commesse per realizzare l'impianto di climatizzazione del palazzo comunale, eluso le procedure di affidamento dei lavori procedendo a affidamento diretto alle imprese indicate nel capo di imputazione.
2. Nei ricorsi congiunti di SM e MA si chiede annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell'art. 353-bis cod. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 2, comma 1-bis, 29,e 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici), perché la scelta di frazionare gli appalti, suddividendoli in lotti, è rimessa alla discrezionalità degli appaltanti che devono valutare se le parti hanno autonoma funzionalità e utilità per l'interesse pubblico;
b) vizio di motivazione in relazione ai contenuti di alcuni atti processuali;
c) violazione di legge e vizio di motivazione nella non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente. La Corte di appello ha vagliato la normativa indicata dal ricorrente, richiamando, in particolare, il contenuto dell'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, e le soglie fissate per gli affidamenti a ditte già prescelte (pagg. 5-6). Inoltre, ha escluso che nel caso in esame vi fossero le condizioni (particolarità del lavoro, assoluta urgenza, ridotta entità dell'importo) per derogare alle norme che prevedono tali soglie, osservando che non ricorreva l'urgenza dell'intervento, attuabile invece nei periodi in cui gli impianti sono inattivi e che, oltretutto, "le delibere non fanno alcun riferimento a interventi urgenti, ma tutte si riferiscono ad un 'programmato' rifacimento di parti". Ha congruamente concluso evidenziando quanto già considerato dal Giudice dell'udienza preliminare per escludere la plausibilità dei frazionamenti delle commesse: l'identità delle ditte incaricate, l'omogeneità dell'intervento, il contesto temporale unitario e l'identità della struttura interessata (pag.7), l'adozione di tre delibere nella stessa data (pag. 8). 2 Invece, le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso mentre entrano nel merito della ricostruzione dei fatti, non si confrontano adeguatamente con i pertinenti criteri utilizzati dalla Corte per la ricostruzione dei fatti. Pertanto, risultano inammissibili.
2.Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché nel caso in esame si procede per reati uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2 cod. pen.. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, perché anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. al riconoscimento del beneficio, perché denota una devianza "non occasionale", non risultando, per altro verso, dalla disposizione che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 13/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Vincenzo Rotul Viners Refunds incenso DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2018, IL FUNZION E Piero Esporto 3