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Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 33959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33959 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA AR che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Michele Fino, in difesa del ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce confermava la condanna di UN LE alla pena di otto anni di reclusione ed euro duemilasettecentocinquanta di multa per due rapine aggravate e per il furto di un'autovettura Fiat Palio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 512 e 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da GE RR, acquisite ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. pen.: si deduceva che le ricerche effettuate dalla polizia Penale Sent. Sez. 2 Num. 33959 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/07/2023 giudiziaria sarebbero carenti, in quanto la teste non sarebbe stata contattata attraverso la sua utenza telefonica;
inoltre l'acquisizione delle dichiarazioni sarebbe illegittima, in quanto la volontà della teste di sottrarsi all'esame sarebbe emersa nel corso delle indagini preliminari, sicché l'impossibilità di citarla sarebbe stata prevedibile. Si deduceva, altresì, che il fatto che la teste non fosse stata rintracciata nel corso del giudizio di primo grado non ostava alla rinnovazione della testimonianza nel corso del giudizio di appello, tenuto conto della rilevanza delle dichiarazioni e della necessità di acquisire la prova dichiarativa in contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione e valutazione dei risultati della geolocalizzazione: si deduceva che sarebbe stato necessario il decreto del pubblico ministero per posizionare il GPS all'interno dell'autovettura oggetto di osservazione e che la Corte di appello non avrebbe risposto alla doglianza proposta dal ricorrente circa il fatto che il GPS era stato attivato in "assenza di delega" del pubblico ministero;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente come colui che, unitamente a IS, era stato ripreso dalle videocamere a circuito chiuso di una stazione di servizio di Sava. Si deduceva l'identificazione non sarebbe confortata dai dati della geolocalizzazione, che sarebbero stati arbitrariamente interpretati in contrasto con le valutazioni del consulente tecnico;
si deduceva, inoltre, che la identificazione sarebbe stata effettuata senza che gli operanti, che avevano effettuato il riconoscimento, avessero previamente fornito la descrizione del ricorrente e senza che la sagoma della persona riconosciuta fosse stata visionata dai giudici e dal consulente. In sintesi, si deduceva che il ragionamento indiziario posto alla base della conferma della condanna sarebbe fallace in quanto (a) nessuna persona offesa avrebbe riconosciuto nel ricorrente il rapinatore, (b) nessun reperto sarebbe riconducibile a LE, (c) la trascrizione della conversazione intercorsa tra AZ LE e IO IS indicherebbe la mancata partecipazione del ricorrente ai reati contestati;
(d) i dati della geolocalizzazione sarebbero stati arbitrariamente interpretati;
(e) la deposizione della teste ZU non era stata valorizzata;
(f) non sarebbero state correttamente valutate le dichiarazioni di GE RR e degli imputati LE e IS. In conclusione, la Corte di appello non avrebbe fatto ricorso al canone di valutazione de "l'al di là di ogni ragionevole dubbio"; 2.4. violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nel concorso anomalo con riguardo alla rapina consumata ai danni di IE GI;
2.5. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che sarebbe ingiustificata. 2 2.6. Con motivi aggiunti si deduceva che in relazione al reato di furto la mancanza della querela imporrebbe di dichiarare l'estinzione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. 1.1.11 ricorrente ha dedotto (a) che la irreperibilità di GE RR sarebbe stata prevedibile, (b) che le ricerche sarebbero state incomplete, in quanto non era stato tentato il contatto telefonico, (c) che sarebbe illegittima la mancata rinnovazione in appello della testimonianza, acquisita illegittimamente ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e valutata nella dimensione cartolare. Il collegio rileva che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato circa l'imprevedibilità della irreperibilità di GE RR, rilevando come, all'epoca della sua audizione predibattimentale, non fosse emerso alcun elemento indicativo della futura irreperibilità(pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazione offerta sul punto, che esprime una valutazione di merito logica e coerente con le emergenze processuali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. Quanto alla congruità delle ricerche, la Cassazione ha già affermato che in tema di lettura di dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l'effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche (Sez. 3, n. 495 del 03/11/2021, C., dep. 2022, Rv. 282614 - 01). Quello che maggiormente rileva, tuttavia, è che il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della prova senza indicarne la decisività: il che rende il ricorso generico, sia con riguardo alle deduzioni relative all'illegittima acquisizione della testimonianza cartolare, che con riguardo alle censure rivolte nei confronti della mancata rinnovazione della testimonianza in appello. Si riafferma, sul punto, che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01) Peraltro dalla sentenza impugnata emerge che il contenuto della testimonianza cartolare di GE RR risulta pienamente confermato da quello delle intercettazioni delle conversazioni che la stessa ha intrattenuto con IE AC e MM 3 SS (pag. 21 della sentenza impugnata): il che depotenzia la rilevanza probatoria delle dichiarazioni contestate, che risultano accessorie e non decisive, a fronte di un multiforme compendio probatorio a struttura indiziaria, composto da una moltitudine di elementi convergenti (geolocalizzazione, intercettazioni, annotazioni di polizia giudiziaria, testimonianze) . 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma l'incontestato principio secondo cui la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di data retention con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni.(Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582 - 01; Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani;
Rv. 283386 - 01Sez. 4, Sentenza n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi Rv. 253953). Quanto alla asserita assenza di delega da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria, il collegio rileva che nessuna norma che condiziona l'utilizzabilità di una prova alla delega preventiva del pubblico ministero. Invero le indagini, esclusi i casi in cui è necessario un provvedimento autorizzatorio della autorità giudiziaria, risultano dal "concerto" tra polizia giudiziaria e ufficio di Procura della Repubblica, che non deve necessariamente trovare il suo correlato in un atto scritto di delega. 3. Il terzo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio dì autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 3.1. Nel caso in esame si contestava l'identificazione di UN LE come l'autore dei fatti in contestazione in quanto la stessa non sarebbe confortata né dall'analisi delle 4 immagini di videosorveglianza, né dalle emergenze dei tabulati, che sarebbero state interpretate in contrasto con quanto ritenuto dal consulente tecnico dott. Sagace. Quanto all'esame delle immagini tratte dai filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di Sava, la Corte d'appello rilevava che, sebbene le stesse non consentissero di effettuare una perizia antropometrica, ciò non escludeva la possibilità che gli agenti di polizia giudiziaria, che conoscevano di persona UN LE potessero riconoscerlo nelle immagini riprese dalla telecamera. Queste, contrariamente a quanto dedotto, venivano direttamente visionate dalla Corte che riteneva che le stesse consentissero di rilevare i tratti del volto e della sagoma della persona ripresa (pag. 14 della sentenza impugnata). Nessuna rilevanza assume, inoltre, il fatto che gli operanti non avessero precedentemente descritto le fattezze della persona da identificare: il riconoscimento per immagini effettuato attraverso la visione di un filmato non è infatti riconducibile alla prova prevista dagli artt.213 e ss. cod. proc. pen., ma è una prova atipica la cui capacità dimostrativa deve essere vagliata attraverso un accurato esame della credibilità delle dichiarazioni di ricognitive che va effettuato secondo le regole che governano la valutazione della testimonianza (tra le altre: Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). 3.2. Quanto alla asserita incompatibilità del riconoscimento con i dati emergenti dalla geolocalizzazione, si ricorda la Cassazione, nell'individuare gli oneri gravanti sul giudice di merito quando valuta la prova scientifica, ha chiarito che la stessa non si sottrae alla valutazione giudiziale;
il che significa che gli apporti tecnici non si possono tradursi nella valutazione delle prove. Tale attività è di stretta competenza del giudice, che utilizza le conoscenze scientifiche per interpretare le emergenze processuali, fondandosi, quando è necessario, sui dati di conoscenza extragiuridica introdotti nel processo dai tecnici i quali, tuttavia, non devono, né possono, sostituire la loro valutazione delle prove a quella del giudice, dovendo limitarsi a fornire il contributo necessario per consentire la valutazione della capacità dimostrativa delle prove in relazione alla responsabilità, attività che resta di specifica ed esclusiva competenza del giudice e non è in alcun modo delegabile. Così è stato affermato che gli esperti devono «a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto» (ex multis Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943, §15). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello effettuava una legittima valutazione della prova scientifica, da un lato, assumendo le 5 informazioni incontrastate fornite dal tecnico - ovvero il fatto che il sistema di localizzazione satellitare si attivava solamente con la vettura in movimento - e, dall'altro, mettendo in relazione tale dato tecnico con le emergenze processuali. Il collegio di merito, prendendo come base del ragionamento probatorio i dati validati dal consulente, prendeva atto che alle 14:34 del 22.12.2018 l'autovettura Fiat Idea in uso a IS si trovasse parcheggiata di fronte alla sua dimora, che alle 5:57 del giorno successivo si trovasse di fronte alla abitazione di LE, luogo dove, alle 5:58, veniva registrata una velocità nulla, per poi la vettura si fosse messa in marcia facendo registrare ulteriori spostamenti. La Corte territoriale riteneva che tali rilevazioni consentissero di accertare che l'auto monitorata si era mossa dalla abitazione del IS a quella di LE, distanti solo 42 metri (il tempo impiegato dal sistema GPS per la sua accensione e per l'invio della prima rilevazione), che la velocità nulla di fronte alla abitazione del LE era compatibile con il fatto che il veicolo fosse fermo, ma non spento (tanto che il GPS funzionava), per consentire a LE di salire, per poi riprendere la sua marcia e giungere, alle 7:30, presso il distributore di Sala, dove i due occupanti dell'auto venivano filmati. Si tratta di una valutazione logica e coerente con le emergenze processuali, che ha condotto alla identificazione del ricorrente con un percorso logico che non si presta ad alcuna censura, né ad alcuna rivalutazione, in questa sede. 3.3. Quanto alla valutazione della conversazione tra LE AZ e il marito nel corso della quale si negava che LE avesse partecipato alle rapine: la Corte di appello la riteneva di scarso rilievo, avendo la stessa un'evidente direzione difensiva, e non essendo coerente con gli altri elementi raccolti (pag. 21 della sentenza impugnata). Del pari, non venivano valorizzate in quanto sfornite di riscontri, le dichiarazioni degli imputati e della NB (pag. 20 della sentenza impugnata): sul punto il ricorso invoca una attività di rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.. 4. Il quarto motivo di ricorso che deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso anomalo del ricorrente nella rapina ai danni Di IE GI è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che la responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489 - 01). E che la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che 6 l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che LE avesse partecipato tutte le fasi del progetto criminoso che aveva condotto alla consumazione dei reati contestati. La Corte evidenziava infatti come le prove raccolte dessero conto che la consumazione delle due rapine si fosse svolta senza soluzione di continuità e vedeva la presenza necessaria e consapevole di LE UN (pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata): la piena e consapevole partecipazione di LE escludeva in radice la possibilità di riconoscere il concorso anomalo. 5. Il quinto motivo di ricorso, che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte rilevava che la gravità dei fatti posti in essere (due rapine commesse a mano armata con volto travisato e con rilevante danno per le vittime), in uno con il certificato penale del ricorrente, che attestava che lo stesso era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, erano elementi che ostavano alla concessione delle attenuanti atipiche. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la modifica del regime di procedibilità del furto aggravato. Il collegio, sul punto riafferma che, deve trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D. L.vo. 10 aprile 2018, n. 36. In quel caso, la disciplina transitoria prevedeva che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e, tuttavia„ tuttavia le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina non trovasse applicazione nei giudizi pendenti in sede di legittimità, quando il ricorso era inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Secondo le Sezioni Unite «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo», ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice 7 che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione, che presuppone l'apertura del rapporto processuale, ovvero la proposizione di una valida impugnazione. Si tratta di argomenti pienamente validi anche in relazione alla modifica del regime di procedibilità correlato alla entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA AR che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. Michele Fino, in difesa del ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce confermava la condanna di UN LE alla pena di otto anni di reclusione ed euro duemilasettecentocinquanta di multa per due rapine aggravate e per il furto di un'autovettura Fiat Palio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 512 e 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da GE RR, acquisite ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. pen.: si deduceva che le ricerche effettuate dalla polizia Penale Sent. Sez. 2 Num. 33959 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 18/07/2023 giudiziaria sarebbero carenti, in quanto la teste non sarebbe stata contattata attraverso la sua utenza telefonica;
inoltre l'acquisizione delle dichiarazioni sarebbe illegittima, in quanto la volontà della teste di sottrarsi all'esame sarebbe emersa nel corso delle indagini preliminari, sicché l'impossibilità di citarla sarebbe stata prevedibile. Si deduceva, altresì, che il fatto che la teste non fosse stata rintracciata nel corso del giudizio di primo grado non ostava alla rinnovazione della testimonianza nel corso del giudizio di appello, tenuto conto della rilevanza delle dichiarazioni e della necessità di acquisire la prova dichiarativa in contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione e valutazione dei risultati della geolocalizzazione: si deduceva che sarebbe stato necessario il decreto del pubblico ministero per posizionare il GPS all'interno dell'autovettura oggetto di osservazione e che la Corte di appello non avrebbe risposto alla doglianza proposta dal ricorrente circa il fatto che il GPS era stato attivato in "assenza di delega" del pubblico ministero;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente come colui che, unitamente a IS, era stato ripreso dalle videocamere a circuito chiuso di una stazione di servizio di Sava. Si deduceva l'identificazione non sarebbe confortata dai dati della geolocalizzazione, che sarebbero stati arbitrariamente interpretati in contrasto con le valutazioni del consulente tecnico;
si deduceva, inoltre, che la identificazione sarebbe stata effettuata senza che gli operanti, che avevano effettuato il riconoscimento, avessero previamente fornito la descrizione del ricorrente e senza che la sagoma della persona riconosciuta fosse stata visionata dai giudici e dal consulente. In sintesi, si deduceva che il ragionamento indiziario posto alla base della conferma della condanna sarebbe fallace in quanto (a) nessuna persona offesa avrebbe riconosciuto nel ricorrente il rapinatore, (b) nessun reperto sarebbe riconducibile a LE, (c) la trascrizione della conversazione intercorsa tra AZ LE e IO IS indicherebbe la mancata partecipazione del ricorrente ai reati contestati;
(d) i dati della geolocalizzazione sarebbero stati arbitrariamente interpretati;
(e) la deposizione della teste ZU non era stata valorizzata;
(f) non sarebbero state correttamente valutate le dichiarazioni di GE RR e degli imputati LE e IS. In conclusione, la Corte di appello non avrebbe fatto ricorso al canone di valutazione de "l'al di là di ogni ragionevole dubbio"; 2.4. violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento nel concorso anomalo con riguardo alla rapina consumata ai danni di IE GI;
2.5. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che sarebbe ingiustificata. 2 2.6. Con motivi aggiunti si deduceva che in relazione al reato di furto la mancanza della querela imporrebbe di dichiarare l'estinzione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. 1.1.11 ricorrente ha dedotto (a) che la irreperibilità di GE RR sarebbe stata prevedibile, (b) che le ricerche sarebbero state incomplete, in quanto non era stato tentato il contatto telefonico, (c) che sarebbe illegittima la mancata rinnovazione in appello della testimonianza, acquisita illegittimamente ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e valutata nella dimensione cartolare. Il collegio rileva che la sentenza impugnata ha ampiamente motivato circa l'imprevedibilità della irreperibilità di GE RR, rilevando come, all'epoca della sua audizione predibattimentale, non fosse emerso alcun elemento indicativo della futura irreperibilità(pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazione offerta sul punto, che esprime una valutazione di merito logica e coerente con le emergenze processuali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. Quanto alla congruità delle ricerche, la Cassazione ha già affermato che in tema di lettura di dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l'effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche (Sez. 3, n. 495 del 03/11/2021, C., dep. 2022, Rv. 282614 - 01). Quello che maggiormente rileva, tuttavia, è che il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della prova senza indicarne la decisività: il che rende il ricorso generico, sia con riguardo alle deduzioni relative all'illegittima acquisizione della testimonianza cartolare, che con riguardo alle censure rivolte nei confronti della mancata rinnovazione della testimonianza in appello. Si riafferma, sul punto, che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01) Peraltro dalla sentenza impugnata emerge che il contenuto della testimonianza cartolare di GE RR risulta pienamente confermato da quello delle intercettazioni delle conversazioni che la stessa ha intrattenuto con IE AC e MM 3 SS (pag. 21 della sentenza impugnata): il che depotenzia la rilevanza probatoria delle dichiarazioni contestate, che risultano accessorie e non decisive, a fronte di un multiforme compendio probatorio a struttura indiziaria, composto da una moltitudine di elementi convergenti (geolocalizzazione, intercettazioni, annotazioni di polizia giudiziaria, testimonianze) . 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma l'incontestato principio secondo cui la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di data retention con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni.(Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582 - 01; Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani;
Rv. 283386 - 01Sez. 4, Sentenza n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi Rv. 253953). Quanto alla asserita assenza di delega da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria, il collegio rileva che nessuna norma che condiziona l'utilizzabilità di una prova alla delega preventiva del pubblico ministero. Invero le indagini, esclusi i casi in cui è necessario un provvedimento autorizzatorio della autorità giudiziaria, risultano dal "concerto" tra polizia giudiziaria e ufficio di Procura della Repubblica, che non deve necessariamente trovare il suo correlato in un atto scritto di delega. 3. Il terzo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio dì autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 3.1. Nel caso in esame si contestava l'identificazione di UN LE come l'autore dei fatti in contestazione in quanto la stessa non sarebbe confortata né dall'analisi delle 4 immagini di videosorveglianza, né dalle emergenze dei tabulati, che sarebbero state interpretate in contrasto con quanto ritenuto dal consulente tecnico dott. Sagace. Quanto all'esame delle immagini tratte dai filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di Sava, la Corte d'appello rilevava che, sebbene le stesse non consentissero di effettuare una perizia antropometrica, ciò non escludeva la possibilità che gli agenti di polizia giudiziaria, che conoscevano di persona UN LE potessero riconoscerlo nelle immagini riprese dalla telecamera. Queste, contrariamente a quanto dedotto, venivano direttamente visionate dalla Corte che riteneva che le stesse consentissero di rilevare i tratti del volto e della sagoma della persona ripresa (pag. 14 della sentenza impugnata). Nessuna rilevanza assume, inoltre, il fatto che gli operanti non avessero precedentemente descritto le fattezze della persona da identificare: il riconoscimento per immagini effettuato attraverso la visione di un filmato non è infatti riconducibile alla prova prevista dagli artt.213 e ss. cod. proc. pen., ma è una prova atipica la cui capacità dimostrativa deve essere vagliata attraverso un accurato esame della credibilità delle dichiarazioni di ricognitive che va effettuato secondo le regole che governano la valutazione della testimonianza (tra le altre: Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). 3.2. Quanto alla asserita incompatibilità del riconoscimento con i dati emergenti dalla geolocalizzazione, si ricorda la Cassazione, nell'individuare gli oneri gravanti sul giudice di merito quando valuta la prova scientifica, ha chiarito che la stessa non si sottrae alla valutazione giudiziale;
il che significa che gli apporti tecnici non si possono tradursi nella valutazione delle prove. Tale attività è di stretta competenza del giudice, che utilizza le conoscenze scientifiche per interpretare le emergenze processuali, fondandosi, quando è necessario, sui dati di conoscenza extragiuridica introdotti nel processo dai tecnici i quali, tuttavia, non devono, né possono, sostituire la loro valutazione delle prove a quella del giudice, dovendo limitarsi a fornire il contributo necessario per consentire la valutazione della capacità dimostrativa delle prove in relazione alla responsabilità, attività che resta di specifica ed esclusiva competenza del giudice e non è in alcun modo delegabile. Così è stato affermato che gli esperti devono «a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto» (ex multis Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010 - dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943, §15). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello effettuava una legittima valutazione della prova scientifica, da un lato, assumendo le 5 informazioni incontrastate fornite dal tecnico - ovvero il fatto che il sistema di localizzazione satellitare si attivava solamente con la vettura in movimento - e, dall'altro, mettendo in relazione tale dato tecnico con le emergenze processuali. Il collegio di merito, prendendo come base del ragionamento probatorio i dati validati dal consulente, prendeva atto che alle 14:34 del 22.12.2018 l'autovettura Fiat Idea in uso a IS si trovasse parcheggiata di fronte alla sua dimora, che alle 5:57 del giorno successivo si trovasse di fronte alla abitazione di LE, luogo dove, alle 5:58, veniva registrata una velocità nulla, per poi la vettura si fosse messa in marcia facendo registrare ulteriori spostamenti. La Corte territoriale riteneva che tali rilevazioni consentissero di accertare che l'auto monitorata si era mossa dalla abitazione del IS a quella di LE, distanti solo 42 metri (il tempo impiegato dal sistema GPS per la sua accensione e per l'invio della prima rilevazione), che la velocità nulla di fronte alla abitazione del LE era compatibile con il fatto che il veicolo fosse fermo, ma non spento (tanto che il GPS funzionava), per consentire a LE di salire, per poi riprendere la sua marcia e giungere, alle 7:30, presso il distributore di Sala, dove i due occupanti dell'auto venivano filmati. Si tratta di una valutazione logica e coerente con le emergenze processuali, che ha condotto alla identificazione del ricorrente con un percorso logico che non si presta ad alcuna censura, né ad alcuna rivalutazione, in questa sede. 3.3. Quanto alla valutazione della conversazione tra LE AZ e il marito nel corso della quale si negava che LE avesse partecipato alle rapine: la Corte di appello la riteneva di scarso rilievo, avendo la stessa un'evidente direzione difensiva, e non essendo coerente con gli altri elementi raccolti (pag. 21 della sentenza impugnata). Del pari, non venivano valorizzate in quanto sfornite di riscontri, le dichiarazioni degli imputati e della NB (pag. 20 della sentenza impugnata): sul punto il ricorso invoca una attività di rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.. 4. Il quarto motivo di ricorso che deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso anomalo del ricorrente nella rapina ai danni Di IE GI è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che la responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489 - 01). E che la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che 6 l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva che LE avesse partecipato tutte le fasi del progetto criminoso che aveva condotto alla consumazione dei reati contestati. La Corte evidenziava infatti come le prove raccolte dessero conto che la consumazione delle due rapine si fosse svolta senza soluzione di continuità e vedeva la presenza necessaria e consapevole di LE UN (pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata): la piena e consapevole partecipazione di LE escludeva in radice la possibilità di riconoscere il concorso anomalo. 5. Il quinto motivo di ricorso, che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte rilevava che la gravità dei fatti posti in essere (due rapine commesse a mano armata con volto travisato e con rilevante danno per le vittime), in uno con il certificato penale del ricorrente, che attestava che lo stesso era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, erano elementi che ostavano alla concessione delle attenuanti atipiche. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la modifica del regime di procedibilità del furto aggravato. Il collegio, sul punto riafferma che, deve trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D. L.vo. 10 aprile 2018, n. 36. In quel caso, la disciplina transitoria prevedeva che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e, tuttavia„ tuttavia le Sezioni unite hanno affermato che la disciplina non trovasse applicazione nei giudizi pendenti in sede di legittimità, quando il ricorso era inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Secondo le Sezioni Unite «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo», ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice 7 che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione, che presuppone l'apertura del rapporto processuale, ovvero la proposizione di una valida impugnazione. Si tratta di argomenti pienamente validi anche in relazione alla modifica del regime di procedibilità correlato alla entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 2023.