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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2026, n. 17586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17586 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Genova;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 19/11/2025, il Gip del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Genova con il quale veniva disposto ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. c, L.n.401 del 1989, il divieto di accesso negli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici della questura nei confronti di IE RE per la durata di anni cinque, in occasione delle competizioni sportive in cui gioca il Genoa. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione IE RE a mezzo del difensore avv. Adami affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente Idnenta omessa valutazione della memoria difensiva, inviata tempestivamente, di cui il giudice a quo ha preso atto solo formalmente, di fatto rendendo nullo o superfluo l'apporto difensivo del Penale Sent. Sez. 3 Num. 17586 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/03/2026 prevenuto e limitandosi a valutare l'astratta applicabilità del reato ex art. 4 I. 110/75 al nuovo disposto dell'art. 6 c. 1 lettera c) I. 401/89. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione di pericolosità concreta ed attuale. 2.3. Con il terzo motivo, si duole in ordine alla durata della misura, rispetto la quale il giudice a quo non ha formulato alcuna valutazione di congruità e non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici in ordine al lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine alla prima doglianza, concernente l'omessa valutazione della memoria difensiva da parte del giudice, si ribadisce che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore e che, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, EZ e altri, Rv. 247174). Pertanto, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). 1. 1. Nel caso in disamina non sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, c,K41 giudice ha valutato la memoria difensiva tempestivamente trasmessa, facendone espressamente cenno e, sia pure implicitamente, nella parte motiva del provvedimento, illustrandone l'infondatezza. Si osserva, infatti, che con la memoria difensiva il ricorrente aveva lamentato l'assenza dei presupposti per l'applicazione della misure, evidenziando 2 i 71"( di aver soltanto manifestato in modo animato la sua contrarietà alle determinazioni assunte dagli operanti di polizia in relazione al posizionamento delle autovetture di servizio, senza porre in essere alcuna condotta pericolosa per l'incolumità pubblica e per l'ordine pubblico. Inoltre, con la suddetta memoria, il ricorrente aveva contestato l'applicazione del cosiddetto Daspo fuori contesto, non sussistendo alcun collegamento con la manifestazione sportiva. Il giudice ha quo ha affermato che i fatti addebitati al ricorrente, appartenente alla tifoseria organizzata della squadra Genoa, già destinatario di un Daspo nel 2023, rientrano nella previsione di cui all'art.6, comma 1, lettera c, della legge n.401/1989, in base al quale il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che risultino denunciati per uno dei reati di cui all'art.4, comma primo e secondo, della legge 18 Aprile 1975, numero 110. Al riguardo, il giudice ha rilevato che il ricorrente è stato trovato in possesso di un coltello che deteneva nel vano portaoggetti della sua auto, di cui non ha giustificato il porto, nell'ambito di un controllo di polizia resosi necessario a causa del comportamento offensivo e minaccioso che aveva serbato nei confronti degli agenti impegnati nell'attività di servizio, come risulta dall'annotazione della questura di Genova e dai relativi allegati. Ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti del c.d. Daspo fuori contesto, essendo stata presentata in relazione a tale fatto una denuncia per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 Aprile 1975, n. 110, ritenendo necessario evitare l'infiltrazione di soggetti pericolosi nelle tifoserie e di prevenire la commissione di reati in luogo connotati da alta densità sociale. Ebbene, si osserva che in ordine al fatto che costituisce presupposto della misura, nella sua materialità (attribuibilità dell' arma, allegazione di idonea giustificazione), il ricorrente nulla aveva dedotto nella memoria difensiva, che viene anche richiamata nel ricorso, con cui il ricorrente aveva genericamente contestato sia la rilevanza dei fatti pregressi al controllo e del porto di un'arma. Pertanto, si ritiene che non si sia verificata alcuna violazione del diritto al contraddittorio sul piano sostanziale, avendo il Giudice di merito ampiamente argomentato in ordine alle deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria. 2. 1. Quanto alla seconda doglianza, si ricorda che "in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che 3 con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512; Sez. U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 — 01). Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, essendo stato trovato in possesso di un coltello, a portata di mano e per un pronto utilizzo, in compagnia di altro tifoso, a sua volta sottoposto a Daspo, ed ha quindi compiutamente effettuato una valutazione di pericolosità concreta e attuale, ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti diretti a preservare la sicurezza pubblica e l'incolumità della collettività. 3.Quanto alla durata della limitazione, il provvedimento impugnato risulta del tutto immune da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto conto dei parametri temporali stabiliti dall'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durata minima di anni cinque, essendo il ricorrente recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto circa la gravità dei fatti ascritti, sia pur non con espresso riferimento alla durata della limitazione. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
4 0-/ MARIA B TRI E MA Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 19/11/2025, il Gip del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Genova con il quale veniva disposto ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. c, L.n.401 del 1989, il divieto di accesso negli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici della questura nei confronti di IE RE per la durata di anni cinque, in occasione delle competizioni sportive in cui gioca il Genoa. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione IE RE a mezzo del difensore avv. Adami affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente Idnenta omessa valutazione della memoria difensiva, inviata tempestivamente, di cui il giudice a quo ha preso atto solo formalmente, di fatto rendendo nullo o superfluo l'apporto difensivo del Penale Sent. Sez. 3 Num. 17586 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 19/03/2026 prevenuto e limitandosi a valutare l'astratta applicabilità del reato ex art. 4 I. 110/75 al nuovo disposto dell'art. 6 c. 1 lettera c) I. 401/89. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla valutazione di pericolosità concreta ed attuale. 2.3. Con il terzo motivo, si duole in ordine alla durata della misura, rispetto la quale il giudice a quo non ha formulato alcuna valutazione di congruità e non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici in ordine al lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine alla prima doglianza, concernente l'omessa valutazione della memoria difensiva da parte del giudice, si ribadisce che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore e che, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, EZ e altri, Rv. 247174). Pertanto, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). 1. 1. Nel caso in disamina non sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, c,K41 giudice ha valutato la memoria difensiva tempestivamente trasmessa, facendone espressamente cenno e, sia pure implicitamente, nella parte motiva del provvedimento, illustrandone l'infondatezza. Si osserva, infatti, che con la memoria difensiva il ricorrente aveva lamentato l'assenza dei presupposti per l'applicazione della misure, evidenziando 2 i 71"( di aver soltanto manifestato in modo animato la sua contrarietà alle determinazioni assunte dagli operanti di polizia in relazione al posizionamento delle autovetture di servizio, senza porre in essere alcuna condotta pericolosa per l'incolumità pubblica e per l'ordine pubblico. Inoltre, con la suddetta memoria, il ricorrente aveva contestato l'applicazione del cosiddetto Daspo fuori contesto, non sussistendo alcun collegamento con la manifestazione sportiva. Il giudice ha quo ha affermato che i fatti addebitati al ricorrente, appartenente alla tifoseria organizzata della squadra Genoa, già destinatario di un Daspo nel 2023, rientrano nella previsione di cui all'art.6, comma 1, lettera c, della legge n.401/1989, in base al quale il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che risultino denunciati per uno dei reati di cui all'art.4, comma primo e secondo, della legge 18 Aprile 1975, numero 110. Al riguardo, il giudice ha rilevato che il ricorrente è stato trovato in possesso di un coltello che deteneva nel vano portaoggetti della sua auto, di cui non ha giustificato il porto, nell'ambito di un controllo di polizia resosi necessario a causa del comportamento offensivo e minaccioso che aveva serbato nei confronti degli agenti impegnati nell'attività di servizio, come risulta dall'annotazione della questura di Genova e dai relativi allegati. Ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti del c.d. Daspo fuori contesto, essendo stata presentata in relazione a tale fatto una denuncia per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 Aprile 1975, n. 110, ritenendo necessario evitare l'infiltrazione di soggetti pericolosi nelle tifoserie e di prevenire la commissione di reati in luogo connotati da alta densità sociale. Ebbene, si osserva che in ordine al fatto che costituisce presupposto della misura, nella sua materialità (attribuibilità dell' arma, allegazione di idonea giustificazione), il ricorrente nulla aveva dedotto nella memoria difensiva, che viene anche richiamata nel ricorso, con cui il ricorrente aveva genericamente contestato sia la rilevanza dei fatti pregressi al controllo e del porto di un'arma. Pertanto, si ritiene che non si sia verificata alcuna violazione del diritto al contraddittorio sul piano sostanziale, avendo il Giudice di merito ampiamente argomentato in ordine alle deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria. 2. 1. Quanto alla seconda doglianza, si ricorda che "in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e succ. modd., art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che 3 con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512; Sez. U, 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110; Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286 — 01). Nel caso in disamina, il giudice di merito, conformemente al suddetto principio giurisprudenziale, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma). Il giudice ha congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, essendo stato trovato in possesso di un coltello, a portata di mano e per un pronto utilizzo, in compagnia di altro tifoso, a sua volta sottoposto a Daspo, ed ha quindi compiutamente effettuato una valutazione di pericolosità concreta e attuale, ritenendo necessaria l'adozione di provvedimenti diretti a preservare la sicurezza pubblica e l'incolumità della collettività. 3.Quanto alla durata della limitazione, il provvedimento impugnato risulta del tutto immune da violazioni di legge e vizi della motivazione, tenuto conto dei parametri temporali stabiliti dall'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), che prevede la durata minima di anni cinque, essendo il ricorrente recidivo, e di quanto dettagliatamente esposto circa la gravità dei fatti ascritti, sia pur non con espresso riferimento alla durata della limitazione. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
4 0-/ MARIA B TRI E MA Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/03/2026