Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici 07.06.11 e 07.06.12.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2007, n. 21774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21774 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/03/2007
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00935
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 027664/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI NG, N. IL 27/08/1954;
2) NI IA, N. IL 02/09/1962;
avverso SENTENZA del 27/09/2005 TRIBUNALE di VARESE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni;
che ha concluso per l'annullamento del ricorso;
Uditi difensori Avv. CRIMI Giuseppe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PI NG e NI IA, imputati dei reati di cui:
A) D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, e art. 110 c.p., per avere, in concorso tra loro, riversato un ingente quantitativo di reflui dalle vasche a tenuta dell'autolavaggio in un terreno nelle vicinanze di proprietà di terzi (accertato in MERCALLO il 23.4.2003); B) del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, perché svolgevano l'attività di scarico di reflui provenienti dall'attività della ditta RA ME snc con sede in MERCALLO senza avere conseguito l'autorizzazione prevista per l'effettuazione delle operazioni di scarico (accertato il 19.5.2003), propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Varese li ha condannati alla pena di giustizia per il solo reato di cui al capo A) ritenendo, tuttavia, l'ipotesi del dell'art. 51, comma 2, - e, cioè, abbandono di rifiuti. I ricorrenti eccepiscono:
1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all'art. 51, comma 2, D.Lgs. n.22 del 1997. Assumono al riguardo l'insussistenza del reato ravvisato dal tribunale in quanto il materiale prelevato dalla vasca dell'autolavaggio non era qualificabile come rifiuto liquido - trattandosi di ghiaia mista a fanghiglia oramai solidificata - e non era, pertanto, collocabile nell'allegato A del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6. 2) mancanza e contraddittorietà della motivazione in quanto le contrastanti dichiarazioni rese dai testi avrebbero reso necessario un accertamento tecnico sulla natura del rifiuto invano sollecitato al tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo è anzitutto da escludere che, per quanto concerne gli autolavaggi, solo le soluzioni acquose possano rientrare nella categoria dei rifiuti.
Oltre ad esse vanno certamente ricompresi, infatti, nella categoria dei rifiuti anche i fanghi prodotti.
Ed invero i fanghi di spurgo degli autolavaggi sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti - recanti in origine il codice CER 07.06.02 - e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9.4.2002, i codici 07.06.11 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose) e 07.06.12 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611).
Ciò posto, osserva il Collegio che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto qualificabili come rifiuti speciali i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio e, cioè, il materiale che si deposita per decantazione nelle vasche ove confluisce l'acqua utilizzata per il lavaggio.
Si sofferma anche in motivazione il tribunale sulla composizione del materiale rinvenuto precisando che lo stesso odorava di olio e benzina.
Anche la ulteriore obiezione dei ricorrenti secondo cui si trattava, invece, di semplici sassi, non è accoglibile incontrando in questa sede un limite insuperabile nell'impossibilità di richiedere al giudice della legittimità una diversa lettura degli elementi probatori ove adeguatamente supportata sul piano logico e motivazionale.
2) Quanto al secondo motivo di ricorso va anzitutto rilevato che la natura di rifiuto del materiale rinvenuto è dedotta dal giudice di merito, previo riscontro con quanto affermato da altri testimoni, dalle dichiarazioni rese da personale dell'ARPA intervenuto in loco. In presenza di motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli elementi probatori acquisiti, si deve ritenere correttamente rigettata dal tribunale la richiesta di accertamento tecnico - in quanto ritenuta evidentemente superflua - sulla natura del materiale rinvenuto. Peraltro, come già affermato da questa Corte, l'obbligo del giudice di disporre perizia deve ritenersi sussistere non già tutte le volte che, astrattamente e teoricamente, sia possibile un'indagine di natura tecnica - perché, se così fosse, il giudice sarebbe vincolato ad attività anche dispersive e inutili al fine dell'accertamento della verità, ma soltanto quando vi sia necessità dell'accertamento riguardante particolari cognizioni scientifiche o tecniche. (Sez. 4 n. 6749 del 07/03/1983 Rv. 159971). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e, per ciascuno di essi, inoltre, della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, della somma di Euro mille, in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007