Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6952 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO069 52 /02 REPUBBLICA ITA? A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cassazione- SEZIONE TERZA CIVILE Centery indice di pace mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo OR R.G.N. 7959/00 Cron. 19640 - Presidente e Relatore Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.18/03/02 AMATUCCI - Consigliere Dott. Alfonso C.C. -Consigliere Dott. Gianfranco MANZO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ASSICURAZIONI SPA, corrente in Milano, in persona del suo amministratore delegato rag. Roberto elettivamente domiciliata in ROMAGuarena, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IC IT, IE EN;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 879/99 del Giudice di pace di 713 -1- CASERTA, emessa il 28/05/99 e depositata il 07/06/99 (R.G. 1205/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo OR;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari il ricorso inammissibile. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il giudice di pace di Caserta, con sentenza del 7.6.1999, ha pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale, che LI CI aveva proposto
contro
OM OB e la TO UR. Il giudice ha dichiarato che dei danni subiti dall'attore a causa di un tamponamento doveva rispondere il convenuto, la cui auto, a sua volta tamponata, era andata a urtare contro la prima. Lo ha condannato a pagare la somma di L. 800.000 con gli interessi legali nei limiti di lire 2.000.000. Ha esteso la condanna all'assicuratore del convenuto. In risposta ad una difesa di questo, ha considerato che il mancato pagamento della polizza non comporta la risoluzione del contratto per la R.C.A. e la Soc. è tenuta ad effettuare il risarcimento del danno, salvo ed impregiudicato il diritto di rivalsa ad agire nei confronti dell'assicurato>.
2. La TO UR ha chiesto la cassazione della sentenza. 3. - Le altre parti non hanno resistito. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia 4. deciso in camera di consiglio e dichiarato inammissibile perché la cassazione è chiesta per motivi che non possono essere esaminati. 3 Ritenuto in diritto. - Il ricorso contiene tre motivi.
1. Il primo denuncia vizi di violazione di norme di diritto 2. - e difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1901 cod. civ.). Non può essere esaminato. La decisione è stata pronunciata secondo equità e dunque costituiscono vizi di legittimità l'applicazione di un non criterio di risoluzione della controversia diverso da quello risultato dall'applicazione di una norma di che sarebbe diritto né il difetto di motivazione su un punto che sarebbe stato decisivo in funzione di quella norma (Sez. Un. 15.1999 n. 716). Il giudice di pace ha del resto preso in considerazione il punto su cui si sofferma la ricorrente - che il contratto era stato stipulato, ma la prima rata di premio non era stata pagata - e però ha ritenuto equo risolvere questo aspetto della controversia accollando all'assicuratore l'obbligazione di pagare il terzo ed all'assicurato quello di rivalere l'assicuratore. 3. - Il secondo motivo denuncia ancora vizi di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2054, 2055 e 2697 cod. civ.). Anche questo motivo non può essere esaminato. 4 Il giudice di pace, anche qui, ha considerato il punto cui si riferisce la ricorrente esservi stato un tamponamento a catena - ma, diversamente da quanto la ricorrente sostiene, e cioè che anche del danno subito dall'attore, secondo diritto, dovesse rispondere non il conducente del veicolo intermedio, ma quello che aveva innescato i tamponamenti a catena, ha applicato il criterio per cui, nell'ambito di ciascuna relazione tra tamponato e tamponante, risponde il secondo, salvo a rivalersi a sua volta su chi lo ha tamponato.
4. La ricorrente, con il terzo motivo, lamenta che la prova della entità del danno sia stata desunta da una perizia di -parte ma questa non avrebbe potuto costituire una possibile fonte di prova né alla mancanza di prova il giudice avrebbe potuto supplire con criterio equitativo, perché l'entità del danno poteva essere provata. Il motivo non è fondato. Una relazione richiesta ad un tecnico, da questo ! predisposta e dalla parte depositata in giudizio, si presta ad essere presa in considerazione come uno scritto proveniente da un terzo, al quale del resto potrebbe essere chiesto di testimoniare circa i fatti rilevati e dunque costituisce un elemento indiziario, in base al quale il giudice può liquidare il danno, nel caso di danno subito da un veicolo in uno scontro, se le altre parti non obiettano che i dati in essa esposti non trovano rispondenza nei danni che il veicolo ha 5 in quelli che il tipo di incidente può avere subìto provocato.
5. Il ricorso è rigettato. 6. - Non si deve pronunciare sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 18 marzo 2002 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore. O L 4 poli L ) 7 EREC 3 O E . B N C Dott.ssa Maria Alsto E , A E IL CANCE 1 P N 9 I 9 O 1 I - D Z 1 A 1 R - 1 T O S 2 I I . D G L E U I R 9 3 G A E D 6 E T 4 . N T T E T S S E R I ( A Depositata in Cancelleria Oggi, 14.08.02 IL CANCELLIERE C1 OT JA kiello 6