Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 1
Dal combinato disposto dell' art. 21, comma primo, D.P.R. 236 del 1988, che sanziona la condotta colposa di chi mette a disposizione di un numero indeterminato di persone, ed in modo che possa essere utilizzata per il consumo umano, acqua sprovvista delle qualità normativamente stabilite, e dell' art. 26, comma terzo, legge 36 del 1994, che ha limitato l'ambito di estensione del precetto contenuto nel citato art. 21, subordinandone l'applicazione, per il responsabile della gestione dell'acquedotto, alla sola ipotesi di mancata o intempestiva adozione di misure atte ad adeguare la qualità dell'acqua dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, si evince che il responsabile dell'acquedotto non risponde per avere per colpa fornito al consumo umano acque inidonee, ma esclusivamente per inerzia, una volta reso edotto della situazione, nell'adottare misure volte a superare l'inconveniente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 13085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13085 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Savignano Giuseppe Presidente del 28.10.1998
1. Dott. De Maio Guido Consigliere SENTENZA
2. Dott. Teresi Alfredo Consigliere N.3252
3. Dott. Squassoni Claudia Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Grillo Carlo Consigliere N.15814/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA GI n. Aosta 1.11.1957 avverso la sentenza 4.12.1997 del Pretore di Aosta Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fraticelli Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4.12.1997, il Pretore di Aosta ha ritenuto IA GI responsabile del reato di cui all'art.26 L.36/1994 (perché, venuto a conoscenza della non potabilità delle acque del Comune di Gignod, di cui era Sindaco non ha adottato le idonee iniziative) e lo ha condannato alla pena di due milioni di ammenda.
Per l'annullamento della sentenza l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge ed, in particolare:
-rileva mancanza di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza dal momento che la condotta addebitata nel capo di imputazione ineriva alla distribuzione al consumo umano, attraverso la rete idrica dell'acquedotto comunale, di acque non potabili;
-deduce che, pur nella sua qualità di Sindaco, non era il gestore dell'acquedotto come risulta dalla documentazione prodotta in dibattimento;
-critica che il Pretore abbia ritenuto il reato punibile a titolo di colpa dal momento che la contravvenzione è dolosa;
-rileva che gli esiti delle analisi delle acque sono inutilizzabili in quanto l'avviso del giorno ed ora delle stesse non gli è stato ritualmente notificato.
La prima censura dell'imputato, a parere della Corte, è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dall'esaminare le ulteriori deduzioni poste a fondamento del ricorso.
Deve, innanzi tutto, puntualizzarsi che il capo di imputazione, come correttamente rilevato dal IA, faceva riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art.21 c. 1^ DPR 236/1988, che introduce una previsione sussidiaria a tutela dei requisiti dell'acqua potabile : la norma sanziona la condotta colposa di chi mette a disposizione di un numero indeterminato di persone ed in modo che possa essere utilizzata per il consumo umano, acqua sprovvista delle qualità normativamente stabilite.
L'art.26 c.3^ L.36/1994 ha limitato l'ambito di estensione del precetto contenuto nel citato ar121 subordinandone l'applicazione, per il responsabile della gestione dell'acquedotto, alla sola ipotesi di mancata o intempestiva adozione di misure atte ad adeguare la qualità dell'acqua dopo la comunicazione dell'esito delle analisi. Dal combinato disposto delle due norme si evince che il responsabile dell'acquedotto (impregiudicata la sussistenza di più gravi reati) non risponde per avere per colpa fornito al consumo umano acque inidonee, ma esclusivamente per inerzia, una volta reso edotto della situazione, nell'adottare misure volte a superare l'inconveniente. Pertanto-essendo stato l'imputato incriminato nella sua qualità di Sindaco da cui discende quella di responsabile dell'acquedotto-il capo di incolpazione avrebbe dovuto fare esplicita menzione alla condotta punibile ex art.26 c.3^ L.36/1994. Tanto premesso, il problema all'esame della Corte consiste nello stabilire se la modifica dell'imputazione posta in essere dal Pretore abbia violato il principio di necessaria correlazione tra imputazione contestata e la sentenza;
il problema deve essere risolto avendo come referente la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma contenuta nell'art.521 cpp non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto all'originaria accusa, ma da quelle che pregiudicano il pieno contraddittorio ed il fattivo espletamente del diritto di difesa.
Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte rileva che la modifica dell'imputazione-pur non avendo sostituito del tutto il fatto tipico con altro ontologicamente diverso-ha determinato una variazione di alcuni elementi essenziali dell'addebito.
La condotta ritenuta in sentenza, pertanto, parzialmente difforme da quella contestata risulta essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsi in relazione a tutte le circostanze del fatto. Per tale considerazione la Corte ritiene annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Aosta .
P Q M
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Aosta. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in cancelleria il 14 dicembre 1998