Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 13085
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Sentenza 28 ottobre 1998

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Dal combinato disposto dell' art. 21, comma primo, D.P.R. 236 del 1988, che sanziona la condotta colposa di chi mette a disposizione di un numero indeterminato di persone, ed in modo che possa essere utilizzata per il consumo umano, acqua sprovvista delle qualità normativamente stabilite, e dell' art. 26, comma terzo, legge 36 del 1994, che ha limitato l'ambito di estensione del precetto contenuto nel citato art. 21, subordinandone l'applicazione, per il responsabile della gestione dell'acquedotto, alla sola ipotesi di mancata o intempestiva adozione di misure atte ad adeguare la qualità dell'acqua dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, si evince che il responsabile dell'acquedotto non risponde per avere per colpa fornito al consumo umano acque inidonee, ma esclusivamente per inerzia, una volta reso edotto della situazione, nell'adottare misure volte a superare l'inconveniente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 13085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13085
    Data del deposito : 28 ottobre 1998

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