Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2014, n. 33213
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Sentenza 11 luglio 2014

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È configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo, previsto dall'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate derivi non da una semplice dichiarazione ma da un comportamento fraudolento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato il "fumus commissi delicti" sulla base della presentazione in dogana di fatture indicanti valori diversi da quelle rinvenute presso l'indagato, così evidenziandosi un meccanismo di doppia fatturazione finalizzata ad ingannare l'autorità doganale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2014, n. 33213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33213
    Data del deposito : 11 luglio 2014

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