Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
È configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo, previsto dall'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate derivi non da una semplice dichiarazione ma da un comportamento fraudolento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato il "fumus commissi delicti" sulla base della presentazione in dogana di fatture indicanti valori diversi da quelle rinvenute presso l'indagato, così evidenziandosi un meccanismo di doppia fatturazione finalizzata ad ingannare l'autorità doganale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2014, n. 33213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33213 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 11/07/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1084
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 19197/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di WA NG DR, nato a [...], l'[...];
avverso l'ordinanza del 13/3/2014 del Tribunale di Livorno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito per l'indagato l'avv. Laganà Giancarlo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno rigettava l'istanza di riesame proposta da WA NG DR avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca delle merci contenute nei magazzini della società di cui lo stesso è amministratore disposto in riferimento ai reati di contrabbando doganale e falso ideologico per induzione in atto pubblico.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore deducendo l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente contesta la configurabilità del reato di contrabbando intraispettivo nel caso di specie, in quanto la condotta oggetto di contestazione non avrebbe i necessari connotati fraudolenti essendo consistita in astratto in una mera dichiarazione mendace sul valore della merce importata. Sotto altro profilo il ricorso contesta invece l'idoneità dei documenti indicati nel provvedimento impugnato (polizze assicurative, fatture ecc.) a provare la falsità della dichiarazione rilasciata in dogana dall'indagato, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza avrebbe fondato il giudizio sul fumus commissi delicti su mere induzioni e sospetti e senza tenere conto della presunzione di veridicità che assiste la medesima dichiarazione ai sensi della normativa vigente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
2. Infondata in particolare è la prima doglianza avanzata con il ricorso.
2.1 In proposito va innanzi tutto ribadito come sia configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo, previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 292, e non l'illecito amministrativi previsto dall'art. 303 del cit. D.P.R., qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate sia conseguenza non di una semplice dichiarazione, ma di un comportamento fraudolento, volto a sottrarre in tutto o in parte la mercè al dovuto diritto di confine (cfr. Sez. 3, n. 8096 del 9 febbraio 2011, Piermartiri, Rv. 249578). Ciò che differenzia le due violazioni è, pertanto, la circostanza che l'elusione dell'accertamento doganale, nell'ipotesi più gravemente sanzionata, non avviene mediante una mera dichiarazione, essendo quest'ultima associata ad altre attività finalizzate ad avvalorarla come, ad esempio, la predisposizione di documentazione fittizia od altri simili artifici.
2.2 Nel caso di specie il Tribunale ha evidenziato come tra la documentazione presentata in dogana vi fossero delle fatture emesse dal fornitore straniero della merce indicanti valori diversi da quelle rinvenute in possesso dell'indagato, che avrebbe dunque predisposto un meccanismo di doppia fatturazione finalizzato per l'appunto ad ingannare l'autorità doganale. Tale comportamento è certamente sufficiente per integrare la fattispecie tipica contestata, per come ricostruita in precedenza, e deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato abbia correttamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti.
3. Inammissibili sono invece le censure mosse alla motivazione dell'ordinanza con il ricorso. In tal senso va rammentato come non sia consentito aggirare i limiti posti dall'art. 325 c.p.p. alla ricorribilità delle ordinanze in materia cautelare reale, ammessa dalla norma citata solo per violazione di legge, prospettando inesistenti difetti assoluti di motivazione. Perché effettivamente ricorra il vizio di violazione di legge in materia di motivazione è invece necessario che l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato risulti o del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692;
Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
Nel caso di specie, invece, ciò che il ricorrente censura è la mera incompletezza o illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale, che in merito alle doglianze avanzate con l'istanza di riesame ha reso invero un articolato apparato giustificativo attraverso cui ha effettivamente confutato le argomentazioni svolte con l'istanza di riesame, confutazione della quale, peraltro, il ricorso non dimostra nemmeno di aver tenuto conto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2014