Sentenza 11 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile attiene alla materialità della condotta di alterazione della moneta, da chiunque percepibile, e non alle modalità di utilizzo della stessa. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riguardo all'inserimento in una "slot machine" di banconote grossolanamente contraffatte mediante un rudimentale assemblaggio con nastro adesivo di una parte autentica ad una copia, ritenendo che la radicale insussistenza della possibilità di lesione della fede pubblica non venga meno quando il controllo sia affidato ad una macchina piuttosto che ad un uomo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2019, n. 16952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16952 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2019 |
Testo completo
addi JU 2000 16952-20 IL FUNER U U D Z Camel Lantuse REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2019 Eduardo de Gregorio - Presidente - Sent. n. sez. 3009/2019 Antonio Settembre -Rel. Consigliere - R.G. N. 27086/2018 Paolo Micheli Barbara Calaselice Paola Borrelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Di OV CE, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza emessa il 20/03/2018 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Roberta Canal, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di CE Di OV ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma (per essere stata riconosciuta la continuazione fra il delitto qui contestato ed altri reati già giudicati) della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, in data 18/05/2016, dal Gup del Tribunale di Modena. La declaratoria di penale responsabilità del Di OV riguarda una condotta qualificata ex art. 455 cod. pen., per avere egli detenuto ed utilizzato alcune banconote false da 50,00 euro ciascuna: in particolare, egli aveva inserito le banconote in questione la cui contraffazione, come si legge in rubrica, "consisteva nel saldare assieme una parte di banconota autentica ed altra parte totalmente falsa, realizzandone una nuova idonea ad eludere la lettura ottica dei distributori automatici di tickets" in apparati slot machines - allestiti presso due distinti esercizi pubblici, ottenendo in cambio tickets per un importo complessivo pari a poco più di 2.500,00 euro, liquidatigli in contanti dai gestori dei due locali. Con riguardo alle correlate contestazioni di truffa risulta intervenuta già in primo grado una decisione liberatoria, a seguito della remissione delle querele a suo tempo sporte dalle persone offese. Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, facendo presente che nel caso in esame ci si trova al cospetto di falsi grossolani, non idonei a ledere o porre in pericolo il bene giuridico della fede pubblica. Nell'interesse del Di OV si evidenzia che la contraffazione già descritta risultava palese ictu oculi, perché le banconote erano composte «da una parte vera e una parte falsa incollate con lo scotch "per lungo"» le stesse erano state poi immesse in un modello particolare di slot machine, che ne leggeva un solo lato. Al di là della configurabilità o meno delle truffe, pertanto, del reato ex art. 455 cod. pen. non sussisterebbero i requisiti già sul piano dell'elemento materiale, tanto che in occasione di separati - giudizi, celebrati a carico dello stesso imputato per fatti sostanzialmente identici altri Tribunali avevano posto in risalto come fosse possibile discutere di falso nummario solo in presenza di "banconote" capaci di ingannare persone, non certo macchine. La sentenza impugnata viene quindi censurata sotto il diverso profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Da un lato, i giudici di merito segnalano che, ove il Di OV avesse consegnato le banconote de quibus a terze persone, la falsificazione sarebbe emersa con estrema facilità e immediatezza;
nel contempo, però, rappresentano che ne venne fatto un utilizzo comunque idoneo a garantirne la spendita e la diffusione, ben sapendo egli - già 2 autore di condotte analoghe, secondo un ormai consolidato modus operandi che gli apparecchi dove le introdusse ne permettevano un controllo soltanto parziale. Da ultimo, alla luce del dettato dell'art. 630 del codice di rito, la difesa dell'imputato evidenzia come il passaggio in giudicato della pronuncia comporterebbe un chiaro ed insanabile contrasto rispetto a decisioni liberatorie irrevocabili, già intervenute nei confronti dello stesso ricorrente in fattispecie del tutto sovrapponibili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Deve premettersi che, in linea di principio, i delitti di truffa e di spendita di monete falsificate ben possono coesistere, quando ad esempio una banconota contraffatta venga presentata in pagamento di merce presso un esercizio commerciale: per consolidata giurisprudenza, infatti, «non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale» (Cass., Sez. V, n. 7558/2019 del 12/12/2018, Rappa, Rv 276454). Nel caso di specie, tuttavia, il quesito essenziale deve collocarsi ancora a monte, dovendocisi chiedere se res come quelle indicate in rubrica siano da intendere davvero banconote contraffatte: e non risulta revocabile in dubbio che si trattasse di banconote ricavate «assemblando una parte autentica ad una copia» (v. pag. 2 della motivazione della sentenza oggetto dell'odierno ricorso), e che quella attività materiale fosse stata realizzata con modalità rudimentali (lo scotch menzionato dalla difesa, di cui si dà contezza anche nella decisione di primo grado). In definitiva, come ammettono apertis verbis gli stessi giudici di appello, se il ricorrente «avesse diffuso dette banconote consegnandole fisicamente a terze persone, la loro falsificazione sarebbe stata facilmente ed immediatamente riscontrata da queste ultime»: ergo, ove parametrata ad un qualsiasi utente / persona fisica, cui le banconote fossero state esibite, presentate in pagamento o comunque destinate, la contraffazione fu senz'altro grossolana, giacché nessuno le avrebbe considerate valide e minimamente accettate. Rilievo, questo, da intendersi riferito al quisque de populo, ovvero 3 al soggetto dotato di pur modesta avvedutezza e non certo titolare di peculiare competenza od esperienza. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, anni addietro, che «nell'ipotesi in cui vengano manipolate delle banconote, tagliando una striscia verticale da un primo biglietto (ricongiunto poi con nastro adesivo) che sostituisca una striscia verticale più grande di un secondo biglietto e così via, sino ad ottenere quasi mezza banconota che venga congiunta ad altra eguale porzione ottenuta con identica operazione compiuta in senso inverso da altra serie di banconote, tale alterazione, atteso il valore invariato della banconota- mezzo, può solo costituire atto idoneo diretto in modo inequivoco alla formazione della banconota-fine. Quest'ultima, ricavata in più con le dette manipolazioni, benché composta di parti di banconote genuine, deve ritenersi contraffatta. Infatti, per contraffazione si intende la creazione di cosa simile ad altra, di norma per imitazione, ma anche con un'alterazione / trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione. E' questo il caso della banconota-fine che è contraffatta appunto perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti» (Cass., Sez. V, n. 1416/1985 del 07/11/1984, Rossetti, Rv 167835). Si tratta, tuttavia, di un precedente da cui non sembrano potersi ricavare indicazioni decisive in chiave di conferma dell'ipotesi accusatoria sottesa all'odierna fattispecie concreta: in quella vicenda, infatti, la contraffazione riscontrata aveva avuto come risultato la formazione di banconote presentate - a persone fisiche così tratte in inganno, a prescindere dal rilievo della contestuale ravvisabilità di ipotesi di truffa - come autentiche, e come tali effettivamente messe in circolazione. Il che non è, per le ragioni anzidette, nella vicenda oggi in esame. A questo punto, può ritenersi che il falso nummario di cui il Di OV si rese responsabile, certamente inoffensivo della fede pubblica ove si ammetta che le banconote fossero destinate ad una persona fisica, sia non più grossolano perché le stesse furono impiegate introducendole all'interno di una macchina ? A tale, fondamentale interrogativo la sentenza impugnata risponde in termini affermativi, facendo osservare in linea di principio che la grossolanità delle banconote, «idonea ad integrare il reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen., è ravvisabile non solo in base alle loro caratteristiche oggettive, rilevabili da chiunque ictu oculi, ma anche in base alle modalità e circostanze del loro scambio»; giungendo così alla conclusione che l'imputato non avrebbe concretizzato solo una condotta fraudolenta, ma ha integrato anche quella concorrente della spendita di moneta falsa, in quanto ha leso il bene giuridico normativamente protetto, ovvero la fede pubblica e l'interesse alla regolare circolazione del denaro, interesse peraltro che non è solo pubblico, ma si estende anche ai privati che risultino danneggiati dall'uso di moneta contraffatta». Si tratta di valutazioni non condivisibili in diritto. La grossolanità del falso attiene alla materialità della condotta, non già alle modalità della stessa;
ed anzi, ancor prima, presuppone un oggetto materiale su cui l'alterazione de qua, da chiunque percepibile, viene ad incidere, indipendentemente dal successivo utilizzo di quell'oggetto. Inoltre, non può dirsi che la radicale insussistenza di una possibilità di lesione o messa in pericolo della fede pubblica, al cospetto di una banconota neppure ontologicamente definibile come tale, perché risultante da un assemblaggio fatto con tanto di scotch, torni invece a porsi in discussione quando la stessa sia sottoposta al controllo di una macchina, piuttosto che di una persona. In situazioni siffatte, non vi è uno "scambio" strumentale ad una messa in circolazione della presunta moneta, né una spendita suscettibile di determinarne una diffusione ulteriore, con potenziale inganno di una generalità indeterminata di soggetti;
al contrario, la condotta, pacificamente fraudolenta, esaurisce i propri effetti nell'ambito di quella specifica transazione economica, con l'induzione in errore di quella persona offesa e l'esclusione in radice della possibilità di ingannarne altre. Tanto che nel caso di specie non appena verificato da parte dei gestori degli - esercizi commerciali in rubrica cosa il Di OV avesse realmente introdotto all'interno dei macchinari ci si avvide immediatamente della manifesta contraffazione, né avrebbe potuto essere altrimenti. Si conviene con la difesa, pertanto, laddove segnala che il comportamento ascrivibile all'imputato si risolse e si esaurì nella predisposizione e messa in atto di artifici e raggiri idonei a determinare i gestori dei locali tratti in inganno - sulle modalità con cui il Di OV si era procurato i tickets dei quali richiedeva il controvalore in denaro ad atti di disposizione patrimoniale per loro pregiudizievoli, con la conseguente ravvisabilità solo di ipotesi di truffa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso l'11/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliRevar Eduardo de Gregorio, ماده ح 18 MAG 2020 5