Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 14750
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Sentenza 11 marzo 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 51, comma secondo, lett. a), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente accertare che tale ne sia almeno uno.

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1° gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modd.), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta solo per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, la presunzione è solo relativa, in quanto è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2008, n. 14750
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14750
    Data del deposito : 11 marzo 2008

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