Sentenza 21 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura, impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello "status libertatis", a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonchè per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice. (Fattispecie in tema di stupefacenti in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, essendo nelle more sopravvenuta sentenza di assoluzione proprio in ordine al reato che aveva fondato l'aggravamento).
Commentari • 2
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In tema di misure cautelari, la disposizione contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 4, u.p., - che impedisce l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti della persona ultrasettantenne salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - trova applicazione non soltanto in fase c.d. genetica di applicazione della misura cautelare, ma anche nello sviluppo dinamico della cautela. I provvedimenti in materia cautelare sono fisiologicamente provvisori, in quanto sempre modificabili e revocabili, perché destinati a valere sino a quanto rimangano invariate le condizioni di fatto e di diritto su cui si fondano. Ne discende che i presupposti della cautela devono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2017, n. 37527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37527 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
Testo completo
ACR 37527-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n. 1119/2017 Fausto IZZO - Presidente - CC 21/6/2017- Francesco Maria CIAMPI - Consigliere - R.G.N. 15536/2017 Gabriella CAPPELLO - Consigliere - Alessandro RANALDI - Rel. Consigliere - Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC LI, n. il 15/10/1969 avverso l'ordinanza del 14.3.2017 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. Giampaolo Balzarelli del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.3.2017 il Tribunale di Roma, su appello del PM ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato a LI LL la misura della custodia cautelare in carcere, in sostituzione di quella già in atto degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, sul presupposto dell'aggravamento delle esigenze di tutela, atteso che lo LL in data 14.12.2016 era stato trovato in possesso, nella sua abitazione, di gr. 130,80 di hashish.
2. Ha proposto ricorso il difensore dello LL, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 276 e 299 cod. proc. pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine all'aggravamento delle esigenze cautelari. Deduce che la possibilità di un aggravamento della misura cautelare in atto deve necessariamente basarsi sulla violazione delle prescrizioni sancite con l'ordinanza applicativa della misura ovvero con l'aggravamento delle esigenze cautelari. Rileva che il Tribunale non motiva adeguatamente in ordine alle ragioni di aggravamento delle esigenze cautelari, né considera lo stato di tossicodipendenza e lo stato di salute del ricorrente, che costituiva un elemento preponderante per la sostituzione della custodia carceraria con quella domiciliare.
3. Con successiva nota depositata il 9.6.2017 il difensore ha prodotto la sentenza di assoluzione pronunciata in data 8.5.2017 dal Tribunale di Roma nei confronti dello LL con riferimento alla detenzione dell'hashish trovato nella sua abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso muove alle seguenti considerazioni.
2. L'ordinanza impugnata fonda l'applicazione della più grave misura della custodia cautelare in carcere sulla fondamentale considerazione che l'aggravamento delle esigenze cautelari si basa sulla circostanza che il ricorrente ha commesso un reato della stessa specie di quello per il quale il medesimo è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, e ciò appena due mesi dopo aver ottenuto la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti 2 я с domiciliari per motivi di salute. Ritiene il Tribunale che la misura domiciliare non abbia costituito un valido deterrente nella commissione di illeciti in materia di stupefacenti, «tenuto conto del possesso di sostanza stupefacente di fatto incompatibile con l'asserito uso personale», con riferimento al rinvenimento nell'abitazione del prevenuto del quantitativo di gr. 130,80 di hashish.
3. Ebbene, tali considerazioni, teoricamente logiche e persuasive, si rivelano allo stato superate dalla sopraggiunta sentenza di assoluzione dello LL proprio in ordine alla detenzione del suddetto quantitativo di sostanza stupefacente che ha fondato l'aggravamento della misura in sede di appello. Si tratta della sentenza n. 6020/17 del Tribunale di Roma, emessa in data 8.5.2017, che, nell'assolvere lo LL dal reato di illecita detenzione di hasihsh per insussistenza del fatto, ha ritenuto l'assenza di elementi che possano ricollegare la sostanza stupefacente trovata nell'abitazione del ricorrente con un'ipotetica attività di spaccio posta in essere dal medesimo. E' evidente che una simile statuizione assolutoria, intervenuta in sede di merito proprio sul fatto principale che ha condotto il Tribunale del riesame a giustificare l'aggravamento delle esigenze cautelari e quindi la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, non può che comportare l'esigenza di una necessaria rivalutazione della posizione cautelare dello LL, alla luce del "fatto nuovo" costituito dalla ripetuta sentenza di assoluzione, che ha invece escluso la finalità di spaccio del quantitativo di hashish in questione, sostanzialmente riconoscendo l'uso personale dello stesso da parte del ricorrente.
4. In proposito occorre considerare che la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, dettata essenzialmente dall'art. 299 cod. proc. pen., presuppone una costante verifica della perdurante legittimità della misura imposta, attraverso un costante ed aggiornato adeguamento dello status libertatis, o a seguito di "fatti sopravvenuti" o per eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice. Si tratta, in definitiva, di un sistema condizionato dal principio rebus sic stantibus, per la necessità di adeguare costantemente la situazione cautelare alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso del procedimento nei confronti del soggetto sottoposto a misura personale coercitiva.
5. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. 3 с
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al esame. Così deciso il 21 giugno 2017 Il Consigliere estensore Alessandro RanaldiC O IN CA 27 LUG 2017 UNZIONARIO GIUDIZIARIU Gabriella Lamelza Dr Tribunale di Roma per nuovo Il Presidente Fausto Izzo