Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
L'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 è abrogato dall'art. 46 della legge 6 marzo 1998 n. 40, comma primo lett.c), la quale all'art. 20, comma 8, prevede come reato l'attività di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con questo scaduto, annullato o revocato, perché ciò costituisce ipotesi in fatto diversa da quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro richiesta dalla precedente legislazione. Infatti il divieto penalmente sanzionato non ha più come oggetto l'assunzione di un lavoratore senza autorizzazione, bensì l'assunzione di un lavoratore senza permesso di soggiorno.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2000, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 23/02/2000
1. Dott. ACCATTATIS VINCENZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 00737/2000
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CECCHERINI ALDO " N. 24364/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. PRETURA di UDINEnei confronti di:
IG DA N. IL 25.05.1965
TI AN N. IL 02.12.1968
TI EF N. IL 18.09.1968
2) TI EF n. il 18.09.1968
avverso sentenza del 25.03.1999 G.I.P. PRETURA di UDINEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO
udito il P.M. Dott. Albano: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pubblico ministero presso la Pretura di Udine ha chiesto al Pretore della stessa città l'emissione di decreto penale di condanna di AM NA, AN UT e FA TT, per il reato di cui all'art. 12 l. n. 943 del 1986, per avere, nelle loro qualità di soci amministratori della Eureka s.n.c., esercente attività di costruzioni nautiche, occupato alle dipendenze della stessa ditta sei lavoratori extracomunitari specificamente indicati, affidati ad essi in appalto dalla ditta slovena D+5 s.n.c. di Drago Vouk, in assenza della prescritta autorizzazione al lavoro. Con sentenza in data 25 marzo 1999, il G.I.P. della Pretura di Udine ha dichiarato non doversi procedere contro gli imputati per il reato loro ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stato abrogato dall'art. 46 della l. 6 marzo 1998 n.40. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il, Procuratore generale presso la Corte di Trieste, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12, comma secondo, l. n. 943 del 1986, 20 comma ottavo, della l. n. 40 del 1998 e 2, commi 1, 2, e 3 c.p.. Nel ricorso si censura l'assunto del pretore, che, nella fattispecie ci si troverebbe in presenza di abrogazione della norma penale incriminatrice. Il Pretore aveva, infatti, ben considerato che l'assunzione di lavoratori stranieri non è tuttora penalmente irrilevante in ogni caso, e che a norma dell'art. 20 comma ottavo della più recente legge n. 40 del 1998 è reato l'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno...ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. In base a tale considerazione, non di abrogazione della norma incriminatrice doveva parlarsi, bensì di successione di norme penali nel tempo. Ora, sebbene, la norma più recente abbia sostituito il permesso, di soggiorno all'autorizzazione richiesta dalla legge n.943 del 1986, quale documento necessario a rendere lecita l'assunzione di lavoratori extracomunitari, ciò non è avvenuto nell'interesse dei datori di lavoro (ai quali non spetta di concedere il permesso di soggiorno, come non spettava in precedenza di concedere l'autorizzazione), bensì nell'interesse generale. Ai datori di lavoro spettava invece, e spetta tuttora, accertarsi del possesso da parte di ogni lavoratore del documento richiesto dalle norme vigenti al momento dell'occupazione, a prescindere dal nomen juris.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo verte sulla questione di diritto, della corretta ricostruzione della successione nel tempo di due norme penali, e precisamente dell'art. 12, comma secondo, l. n. 943 del 1986 (norma che puniva con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno il datore di lavoro che occupasse alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla quella stessa legge), e dell'art. 20 comma ottavo della l. n.40 del 998 (norma che punisce con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dallo stesso articolo, ovvero, il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato). Secondo il giudice di merito, l'art. 46 della l. 6 marzo 1998 n. 40 ha abrogato la prima norma incriminatrice;
secondo il Pubblico ministero ricorrente, la seconda norma avrebbe disciplinato diversamente la fattispecie penale contemplata già dalla precedente norma incriminatrice. Tale questione è stata già affrontata, dalla Corte, e risolta in senso contrario alla tesi del Pubblico ministero ricorrente. Si è infatti affermato che l'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 è abrogato dall'art. 46 della legge 6 marzo 1998 n. 40, comma primo, lett. c), la quale all'art. 20, comma ottavo, prevede come reato l'attività di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con questo scaduto, annullato o revocato, perché ciò costituisce ipotesi in fatto diversa da quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro richiesta dalla precedente legislazione (sent. n. 13075 del 14 dicembre 1998, rv. 212427).
Non sembra a questa Corte suprema che gli argomenti posti a fondamento del ricorso giustifichino un ripensamento sulla esattezza della conclusione così raggiunta. Nel ricorso si muove dal presupposto che il legislatore del 1998 avrebbe sostituito - quale documento necessario a rendere lecita l'assunzione di lavoratori extracomunitari - il permesso di soggiorno all'autorizzazione richiesta dalla legge n. 943 del 1986. Un esame approfondito del sistema della legge più recente non convalida, tuttavia, questa impostazione. La nuova legge non sostituisce propriamente il permesso di soggiorno all'autorizzazione, poiché entrambi questi provvedimenti sono tuttora previsti dall'ordinamento distintamente, con finalità diverse, e diretti a soggetti diversi: allo straniero che voglia soggiornare in Italia il primo, e al residente in Italia che voglia assumere un lavoratore straniero residente all'estero il secondo. Ora, diverse essendo nel nuovo sistema le possibilità di soggiorno e di lavoro per gli stranieri, e dandosi la possibilità al residente in Italia di assumere un lavoratore straniero per il quale non avesse in precedenza richiesto alcuna autorizzazione, all'unica condizione - tuttavia - che questi sia munito di idoneo permesso di soggiorno in Italia, il divieto penalmente sanzionato non ha più per oggetto l'assunzione di un lavoratore senza autorizzazione (per il datore di lavoro), bensì l'assunzione di un lavoratore senza permesso di soggiorno (per il lavoratore medesimo). La diversità, non nominale ma giuridica ed effettiva, delle fattispecie di reato non consente di ravvisare nella seconda una diversa disciplina sanzionatoria dello stesso comportamento costituente il reato previsto dalla normativa precedente. E a nulla rileva, in senso contrario, che la nuova disciplina sia stata emanata a tutela di interessi che trascendono la sfera degli interessi particolari del datore di lavoro, giacché, ai fini della punibilità del fatto, ciò che conta è solo che esso sia o meno contemplato come reato da una norma attualmente in vigore. La risposta negativa a quest'ultimo quesito impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2000