Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
L'elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza della lingua italiana necessita, per la sua validità, l'assistenza dell'interprete. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza dell'interprete all'elezione di domicilio dà luogo ad una nullità a regime intermedio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 32000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32000 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/05/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 857
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34444/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US MM N. IL 01/01/1987;
avverso la sentenza n. 337/2010 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, del 21/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.4.2010 il Giudice di pace di Bologna dichiarava SI HA responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (ingresso o comunque permanenza illegale nel territorio nazionale, commesso il 1.12.2009) condannandolo alla pena di Euro 3.500 di ammenda. Il Giudice di pace preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità del verbale di elezione di domicilio per l'assenza di un interprete e per mancata traduzione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., in quanto "non è prevista la traduzione di atti prodromici al processo".
Avverso la sentenza il difensore ricorre reiterando l'eccezione di intervenuta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., per omessa traduzione in lingua conosciuta dall'imputato, ovvero omessa assistenza di un interprete alla redazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso il difensore, nominato d'ufficio dalla polizia giudiziaria che procedeva alla redazione dell'atto; la mancata comprensione del contenuto di tale atto ha determinato la mancata partecipazione dell'imputato al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In conformità all'interpretazione estensiva dell'art. 143 cod. proc. pen., operata dalla Corte Cost. con sentenza n. 10 del 1993 in applicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, si deve ritenere che "il diritto all'interprete", previsto dalla norma del codice di rito, sia inclusivo del diritto per l'imputato straniero, che versi in una situazione di effettiva ignoranza della lingua italiana, alla traduzione del decreto di citazione la giudizio, diritto la cui violazione integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c e art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259).
Il diritto di difesa, riguardante in primis il diritto di comprendere l'oggetto dell'accusi, assicurato a chiunque, cittadino o straniero, dall'art. 24 Cost., comma 2, unitamente al principio stabilito dall'art. 6 comma 3 CEDU, secondo cui ogni imputato ha diritto di essere informato "nella lingua che conosce" del contenuto dell'accusa, inducono a ritenere che la garanzia del "diritto all'interprete" debba valere anche per la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio effettuato da uno straniero che non conosce la lingua italiano, trattandosi di un atto tipico del procedimento avente incidenza immediata sul diritto di partecipazione al processo, comportando la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dell'atto di citazione a giudizio, la cui conoscenza è indispensabile per garantire all'imputato il diritto primario di partecipare al proprio processo.
Poiché, nel caso in esame, la non conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente è circostanza attestata dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria che hanno redatto il verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso il difensore assegnato d'ufficio, ne discende la nullità della elezione di domicilio, tempestivamente denunciata dal difensore nel giudizio davanti al Giudice di pace, con conseguente invalidità del decreto di citazione a giudizio notificato presso il domicilio eletto e della sentenza pronunciata, la quale deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace perché proceda a nuovo giudizio, previa rinnovazione della citazione, debitamente tradotta e notificata nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen., e segg..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bologna.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013