Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14377 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 14 37 7 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M SSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonio SAGGIO - R.G.N. 10885/00 33392 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 3772 Dott. IU V.A. MAGNO Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Fabrizio FORTE - Ud. 23/05/02 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORESENT ENZA dal Sig. per diritti sul ricorso proposto da: 8 OTT. 2002 TINDARA GIULIANO, GULLI' GIUSEPPE, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA UMBRIA 7, presso l'avvocato CANCELLERIA MARCO CALABRESE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO MAGISTRO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso l'avvocato MASSIMILIANO RIVELLI, che la rappresenta e difende, 2002 1228 giusta delega in calce al controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1758/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARCHIO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato RIVELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, l'accoglimento del controricorso con condanna alle spese come da nota che deposita in udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo LL IU e LI TI proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Roma n. 8893/90, notificato in data 2-8-1990, avente ad oggetto il pagamento a loro carico, nelle rispettive qualità di fideiussore ed obbligata principale, di £81.004.928, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo di un conto corrente presso l'agenzia 23 di Roma della Banca di Roma s.p.a. e quale residua sorte di quattro cambiali passate allo sconto e non pagate alle scadenze. Deducevano, in particolare, gli opponenti che: a) la Banca, pur avendo accettato di scontare i titoli di un terzo (denominato RI LL), non aveva, prima dell'emissione del decreto ingiunti- vo, agito per la riscossione di detta somma nei confronti dell'emittente delle cambiali;
b) inoltre che, in sede di procedura monitoria, il Tribunale non aveva disposto il deposito dei documenti co- stituenti prova dell'osservanza da parte della Banca dell'art. 1859 c.c. nella parte in cui prevede che, solo “in caso di mancato pagamento” dei titoli scontati, la stessa può chiedere al cliente la restitu- zione della somma a questi anticipata;
c) infine, che, quanto meno relativamente agli interessi, il credito era sfornito di prova scritta e che il Tribunale aveva ritenuto sufficiente il rinvio agli usi bancari. L'adito Tribunale, con sentenza n. 16524/96, rigettava l'opposizione. A seguito dell'impugnazione proposta dal LL e dalla LI, la Corte di Appello di Roma, co- stituitasi la Banca, con la sentenza in esame, rigettava il gravame, ritenendo, tra l'altro, che “il pa- gamento da parte della RI LL andava fatto, anche indipendentemente da qualsiasi ri- chiesta della Banca, la quale non era tenuta a far elevare protesto nei confronti dell'emittente dei titoli cambiari, e che nessuna prova è stata fornita del danno subito dagli appellanti in conseguenza del comportamento dello stesso istituto bancario". Ricorrono per cassazione, con due motivi, il LL e la LI;
resiste con controricorso la Banca. I ricorrenti hanno altresì prodotto osservazioni scritte relative alle conclusioni del P.M. all'odierna udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 1859 c.c., in relazione agli artt. 2697 e 2710 c.c. e 100 c.p.c., non essendo stata fornita la prova del mancato pagamento dei titoli scontati in questione al fine dell'esercizio dell'azione di regresso di cui all'art. 1859 soprarichiamato. Con il secondo motivo si sostiene il difetto di motivazione in ordine alla circostanza, di per sé deci- siva, del mero rinvio agli usi bancari al fine della determinazione degli interessi debitori in viola- zione all'art. 1284 c.c.. Infine, nelle soprarichiamate osservazioni scritte gli odierni ricorrenti hanno dedotto la nullità della procura di cui al controricorso in quanto rilasciata dalla Banca di Roma "quale mandataria della Trevi Finance s.p.a.", non parte del rapporto processuale in questione. Preliminarmente va osservato che non sussiste la suddetta nullità della procura relativa al controri- corso essendo la Trevi Finance s.p.a., quale cessionaria del credito di cui alle cambiali in oggetto, successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.. Il ricorso non merita accoglimento. Deve, infatti, rilevarsi, quanto al primo motivo, che il rapporto bancario intercorrente tra le parti in causa non può configurarsi quale sconto bancario, avendo la Banca di Roma posto in essere con la LI un contratto di conto corrente (n. 34107 presso l'agenzia n. 23 di Roma) di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.. È incontestato che detto conto fu aperto in favore della LI e che la Banca "annotò” in esso l'importo di alcune cambiali scontate;
ne deriva che, essendo detto contratto di conto corrente, strumento che, al di fuori di una singola operazione di pagamento, realizza gli interessi di soggetti finalizzati ad un reciproco e continuo “dare ed avere", l'operazione di sconto delle cambiali in que- stione risulta assorbita nel più ampio contesto contrattuale del conto corrente. Pertanto, ciò che rileva nella vicenda in esame, in ordine alla posizione debitoria della LI, quale obbligata principale, e del LL, quale fideiussore, è il saldo del conto, “direttamente” esigi- bile alla scadenza stabilita, e non, a seguito del mancato pagamento delle cambiali scontate, la ri- chiesta restitutoria della somma anticipata con le modalità dedotte dagli odierni ricorrenti, avente quale destinatario dapprima l'emittente detti titoli di credito e, solo in seguito, “il cliente” cui è stato anticipato il relativo importo. Del resto deve anche considerarsi che nello sconto bancario il mancato pagamento (richiamato nell'art. 1859 c.c.), operando quale condizione risolutiva, fa sorgere, a carico del cliente, l'obbligo della restituzione della somma anticipata;
ne consegue che detto mancato pagamento non dà affatto luogo ad un favor per il cliente, rispetto alla disciplina del contratto di conto corrente, non essendo rinvenibile nello sconto bancario l'esplicita previsione legislativa di una preventiva escussione dell'emittente i titoli rispetto al cliente stesso. Con riferimento al secondo motivo, a parte la considerazione che il contratto di conto corrente in questione risulta in modo non controverso stipulato nel 1989, e quindi antecedentemente alla 1. n. 154/92 e al d. lgs. n. 385/93 e che alquanto generica risulta la relativa doglianza in ordine alla con- traddittorietà e all'omessa motivazione, va rilevato che applicabile alla vicenda in esame è il conso- lidato indirizzo giurisprudenziale, antecedente alle soprarichiamate normative, in base al quale la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, per cui l'art. 1284 c.c. prevede la forma scritta, è legittima ove contenga criteri obiettivamente individuabili con l'ordinaria diligenza, tra cui il rinvio ai consuetudinari usi bancari. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 23-5-2002 महत Il PresidenteMesu bypгур L'estensore % regulдил DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 8.011.2002 IL CANCELLIERE IA Di NU Ө Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 12 Iscritto a[yoloji Art. n. 4344. IL CANCELLIERE IA Di IS Mane Nw 109T 179.11 456T 066 TOT. 149,77