Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
02429/02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITA LA CORTE SUPREMA A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE IPOTECA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22578/99 - Presidente Dott. Angelo GRIECO - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO 5833 Cron. - Consigliere Dott. Giuseppe SALME ' 653 Rep. - Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 28/09/2001 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA ALZATE per diritt 4.55 BRIANZA SOC. COOP. a r.l., già CASSA RURALE ED #20 FEB. 2002. IL CANCELLIERE ARTIGIANA DELL'ALTA BRIANZA SOC. COOP. а r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso l'avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato €1,55 L3000 ER MANFREDI, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro 2001 EN MU UL E ER EM sdf, in DG/20062 .2005 persona del Curatore, elettivamente domiciliato in 1 ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ROSSI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2792/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barbato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Ribaudo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza SOC. coop. a r.
1. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della s.d.f. tra IU UZ e BE PO, lamentando che al suo credito era sta- ta riconosciuta la prelazione ipotecaria soltanto per la parte relativa al capitale ed interessi di un mutuo ipotecario e non anche per la parte relativa al saldo passivo di un conto corrente, che viceversa, secondo 2 l'opponente, era anch'esso assistito da garanzia ipote- caria. Il fallimento si costituiva resistendo all'oppo- sizione. Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 15 di- cembre 1995, rigettava l'opposizione affermando che, per il credito relativo al saldo di conto corrente, l'ipoteca non poteva ritenersi validamente costituita, in difetto dell'inderogabile requisito della determina- tezza del credito garantito;
doveva, infatti, ritenersi insufficiente il riferimento, contenuto nel contratto di mutuo, ad "ogni altro motivo di debito o qualsiasi obbligazione nei confronti della Cassa Rurale ed Arti- giana dell'Alta Brianza (oggi Banca di Credito Coopera- tivo dell'Alta Brianza soc. coop. a r. 1., n.d.e.) an- che non dipendente dal presente atto, ma riferibile a qualsiasi altra operazione di credito accordata in via diretta o indiretta comunque risultante dalle scritture contabili della Cassa". H La Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza proponeva appello che la Corte di Milano rigettava, os- servando che: 1) la costituzione di ipoteca per un cre- dito eventuale postula l'esistenza di un rapporto base che vincoli le parti, in modo da escludere che il com- pletamento della fattispecie sia rimesso al loro mero arbitrio;
2) la preesistenza di un rapporto di conto corrente, tra l'altro menzionato solo per specificare 3 le modalità di erogazione del mutuo, non significava preesistenza di un vincolo obbligatorio assunto dalla banca;
3) la pattuizione contrattuale doveva ritenersi, in relazione a crediti diversi da quelli relativi al mutuo, assolutamente indeterminata, con un rinvio non esterni all'atto costitutivo della consentito a dati garanzia. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brian- za, deducendo un unico motivo, illustrato anche con me- moria. Il fallimento della s.d.f. tra IU UZ e BE PO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2809, 2852, 2839 e 2841 C.C.. In particolare, secondo la ricorrente, il rapporto di accessorietà non deve sussistere necessa- riamente tra credito e garanzia, ma tra garanzia e rap- porto fondamentale dal quale nasce il credito;
infatti, ai sensi dell'art. 2809 c.C., al momento dell'iscrizio- ne dell'ipoteca è sufficiente che sia precisata la som- ma che rappresenta il limite massimo della garanzia, mentre per ciò che concerne il credito garantito non è necessario che questo esista, essendo sufficiente che preesista il rapporto dal quale può sorgere. Nella spe- 4 avrebbe errato la Corte di appello, in cie, pertanto, costitutivo della garanzia, e cioè il quanto l'atto contratto di mutuo, indicava che la somma mutuata sa- rebbe stata accreditata sul conto corrente aperto dalla mutuataria presso la banca mutuante e che l'ipoteca, costituita su beni determinati a garanzia di un importo di denaro massimo predeterminato, avrebbe garantito sia le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo sia tutte le altre obbligazioni preesistenti. Erroneo, in- fine, era ogni accostamento con la disciplina del pe- gno, atteso che mentre l'art. 2787, 3° co., C.C. ri- I chiede una sufficiente indicazione del credito garanti- to, l'art. 2852 contempla la possibilità che l'ipoteca sia concessa a garanzia di crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente. Il motivo è infondato. La sola indicazione del- l'importo della somma per la quale l'iscrizione ipote- caria è presa riguarda la nota sottoscritta dal richie- dente in doppio originale (art. 2839 c.c.), ma non il costitutivo dell'ipoteca, il quale, al fine dititolo soddisfare il requisito della specialità dell'ipoteca riferita al credito garantito, deve contenere l'indica- zione, a pena di nullità, dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano in concreto il credi- to sì da assicurarne la sua originaria determinatezza, 5 presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di rilevare (Cass. 3 aprile 2000, n. 3997 e Cass. 24 febbraio 1975, n. 686) che la disposizione dell'art. 2852 c.c. ammette la costituzione di ipoteca anche per crediti soltanto eventuali, ma richiede che si tratti di crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esi- stente;
da ciò si può dedurre non solo l'esclusione della possibilità di un'ipoteca per crediti futuri de- terminata unicamente in relazione ai soggetti del rap- porto, ma anche la necessità che del "rapporto esisten- te", da cui può nascere il credito che legittima l'iscrizione, debbano essere indicati nel titolo gli estremi sufficienti ad individuarlo. La necessità della determinatezza del credito e non della sua mera deter- minabilità la specialità dell'ipoteca quanto al cre- dito e non solo quanto ai beni nasce dall'essenza stessa dell'ipoteca, che vincola un bene e lo segue nei suoi trasferimenti da un soggetto all'altro, per cui lo stabilire in modo certo e preciso, nel momento in cui il diritto reale di garanzia sorge, quale sia il credi- to da esso garantito, è un'esigenza da realizzare nel- l'interesse sia della circolazione dei beni sia della tutela del terzo acquirente. Pertanto, è immune da vizi giuridici l'esclusione 6 della collocazione ipotecaria del credito relativo al saldo passivo del conto corrente, sul rilievo che tale rapporto era menzionato nell'atto costitutivo di ipote- ca solo per specificare le modalità di erogazione del mutuo e che il riferimento "ad ogni altro motivo di de- bito o qualsiasi obbligazione" era insufficiente, per la sua genericità, ad individuare il rapporto le cui obbligazioni erano garantite da ipoteca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- o P me in dispositivo.
P Q. M
• rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli 20,66 onorari, in lire 2.500.000 e quanto agli esborsi in lire 178.300 - 149.771 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 settembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Di Amato Angelo Grieco Sogic Di Amato e n you DEPOSITATA IN CANCELLERIA ILCANCE DERE Maria Di Ruzza Juons 20 FEB. 2002 Oggi. IL CANCELLERE Maria D. MuzzO 50477 7