Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Viola i canoni logici e letterali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato la quale, per il riconoscimento del profilo professionale di Capo Settore tecnico di nona categoria, ritenga sufficiente la direzione distinta di due reparti lavori, senza accertare se questa comportasse anche di necessità il coordinamento della connessa attività dei reparti medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Fernando LUPI Cons. relatore
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Paolo STILE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO, Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del legale rappresentante e per esso del dott. Angelo Rubino, giusta procura per notar Falcone del 26.5.1993, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, 109 presso l'avv. Antonio Siena, che la rappresenta e difende con procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI QU, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, 28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Alberto Lucchetti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.476/1996 dep. 14.10.1996,RG. 463/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.2.1999 dal Relatore Cons.Fernando Lupi;
Udito l'avv. Alberto Lucchetti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.10.1996 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a. avverso sentenza del Pretore della medesima città e nei confronti di ER TO, confermando il diritto di questi all'inquadramento nella categoria dal 1.1.1991, quale capo tecnico sovraintendente, in relazione alla dirigenza di due reparti da lui svolta dall'1.11.1990 al 7.2.1991, ed alle conseguenti differenze retributive. Rigettava, inoltre, l'appello incidentale del ER avente ad oggetto la misura della c.d. indennità di posizione.
Osservava in motivazione che, atteso che era pacifico che il ER aveva diretto due reparti lavori per oltre tre mesi nel vigore del D.M. n.1085 del 1985 e del CCNL 1990-1992, che prevedono entrambi per la qualifica rivendicata l'attività "di vigilanza, coordinamento e controllo su più reparti e/o unità organiche anche di rilevante importanza", conseguiva il diritto del medesimo, a sensi dell'art.2103 C.C., alla superiore qualifica. Rilevava quindi che la vacanza in organico nel posto rivendicato non era, secondo la previsione del citato art.2103 c.c., requisito per il riconoscimento del diritto alla superiore qualifica.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la società Ferrovie dello Stato, resiste con controricorso il ER. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia la violazione ed erronea interpretazione del D.M. 1085 del 1985, del CCNL 90/92 e delle relative declaratorie contrattuali in relazione ai criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt.1362 e segg. c.c. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume la ricorrente che, sia secondo il D.M. 1085/85 che per il CCNL 90/92, dei quali trascrive le declaratorie, per il riconoscimento della nona categoria non è sufficiente dirigere due reparti, ma occorre che si coordini due reparti di settori diversi, ovvero reparti compartimentali, mentre il ricorrente aveva diretto due reparti dello stesso settore. Sostiene, inoltre, che per aversi attività di coordinamento occorreva che ai vari reparti fossero preposti dipendenti di 8^ livello sui quali esercitare, mediante supremazia gerarchica, l'attività di coordinamento. Assume, cioè, che il ER con la direzione di un secondo reparto aveva solo ampliato orizzontalmente la sua attività, ma che essa non si era elevata verticalmente in quanto non aveva da coordinare dipendenti di 8a categoria.
Le censure sono fondate nei limiti che seguono.
Esse si fondano sulla interpretazione letterale della declaratoria della qualifica rivendicata di Capo Settore Tecnico di 9a Ctg, il quale, secondo la previsione del D.M. n.1085 del 1985, "Svolge attività: di dirigenza di Reparti Materiale e Trazione di Officina di rilevante importanza;
di dirigenza di reparti tecnici di rilevante importanza degli Uffici e delle officine di Grande Riparazione;
di vigilanza, coordinamento e controllo su più reparti e/o unita organiche anche di rilevante importanza e, per il Servizio Impianti Elettrici, anche di diversa specializzazione;
di organizzazione, coordinamento e controllo di interventi a carattere ordinario e/o straordinario sulle linee ed impianti." Tra le attività, cioè le mansioni proprie dalla qualifica, la declaratoria indica quattro profili, separati dal punto e virgola, e, dopo la indicazione della dirigenza di due tipi di reparti di rilevante importanza, indica l'attività di "vigilanza, coordinamento e controllo su più reparti e/o unità organiche anche di rilevante importanza e per il Servizio Impianti Elettrici anche di diversa specializzazione". L'uso di termini diversi per indicare l'attività nel terzo profilo rispetto ai primi due non consente di ritenere, sul piano della interpretazione letterale, coerente e logica la affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la dirigenza di due reparti dia diritto alla qualifica indicata nel terzo profilo in quanto se le attività di vigilanza e controllo possono ritenersi intrinseche alla direzione di più reparti, il coordinamento tra più reparti è necessario solo se la attività di essi sia in qualche modo connessa. Se l'attività dei reparti è affatto indipendente non vi è coordinamento.
Per contro dalla declaratoria appare infondata la tesi della ricorrente che sia necessaria la sovraintendenza a reparti di diversa attività in quanto l'uso della congiunzione anche esclude che sia necessaria la diversa specializzazione, peraltro limitata al solo settore Impianti Elettrici. Nè logicamente appare necessario che siano preposti ai singoli reparti dei Capi tecnici di 8^ livello che li dirigano, pur essendo questa la situazione normale in relazione alla quale è stato formulato il profilo, in quanto è evidente che chi, oltre che coordinare, diriga - e quindi di necessità vigili e controlli- non può essere considerato professionalmente inferiore a chi coordini soltanto.
In conclusione la motivazione della sentenza impugnata non appare aderente ai canoni della interpretazione contrattuale, ed in particolare a quelli della interpretazione letterale e logica, ove ha ritenuto sufficiente per il riconoscimento della qualifica di Capo Settore Tecnico di 9^ livello la direzione di due reparti lavori senza accertare se essa comportasse anche di necessità il coordinamento della attività dei due reparti.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame ad altro Tribunale, che si designa nel dispositivo, ed al quale si demanda anche, ex art.385 terzo comma c.p.c, di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999