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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20511 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di PALERMO nel procedimento a carico di: HI GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da HI GE, avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui era stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P,R. n. 309 del 1990, ha annullato l'impugnato provvedimento cautelare ritenendo insussistente l'esigenza cautelare del pericolo concreto e attuale di recidiva. 2. Avverso la predetta decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il Tribunale, dopo aver condiviso l'ordinanza genetica in punto sussistenza del pericolo di recidiva, avrebbe valorizzato a sostegno dell'insussistenza dell'attualità e concretezza dello stesso, la presunta distanza tra il tempo del commesso reato e quello di applicazione della misura, senza considerare due note di polizia giudiziaria la prima del 9 aprile 2024 e la seconda, neppure citata del 18 giugno 2025, in cui era stato dato conto della piena Penale Sent. Sez. 3 Num. 20511 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 10/03/2026 operatività criminale nel corso del tempo di molti degli indagati del procedimento. Nello specifico il HI, in data 8 luglio 2022, era stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di grammi 9,5 di sostanza stupefacente tipo hashish. Di poi l'ordinanza impugnata avrebbe dato rilievo ad un dato inconferente, ovvero la circostanza che la contestazione relativa al reato associativo sarebbe chiusa ad aprile 2022, chiusura della contestazione che non fa venire meno la cessazione dell'attività criminosa come svolta in maniera continuativa, atteso che sempre il HI si era reso responsabile di altri reati 5212.2] a conferma del particolare attivismo del soggetto medesimo (reati fini contestati al capo u). Infine, non sarebbe congruente il richiamo operato nell'ordinanza impugnata alla distinzione tra mafie storiche rispetto, alle t, ì rA byvto, associazioni criminali dediti al narcotraffico. Ed ancora, non avrebbeltonsiderato che a sole poche ore dalla sostituzione della misura cautelare a carico di uno dei componenti dell'associazione, il 5 novembre 2025, lo stesso si rendeva responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti confermando così l'operatività dell'associazione stessa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Deve osservarsi che il ricorrente non contesta i principi, che costituiscono l'orientamento maggioritario ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit. (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025 Rv. 288803 - 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025 Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, [...], Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, [...], Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028de1 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Peraltro, si è anche specificato che il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 - 01) e che, in 2 particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. 3. Fatta questa premessa, il Pubblico Ministero contesta la motivazione del Tribunale con la quale ha escluso l'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. La censura concerne unicamente il profilo della illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata che, a confutazione della insussistenza del pericolo di recidiva secondo l'ordinanza impugnata, allega, quali circostanze di fatto da cui, al contrario, a sc -io fia perdurante operatività nell'attività illecita di molti degli indagati, la nota di PG del 9 aprile 2024 e quella del 28 giugno 2025, neppure menzionata dal Tribunale, nonché la circostanza che il HI era stato tratto in arresto in data 08/07/2022 e, dunque, dopo la cessazione della contestazione associativa, all'aprile 2022, segno della continuità dello svolgimento dell'attività illecita. 4. L'ordinanza impugnata ha dato rilievo, in primo luogo, al lasso di tempo trascorso (pari a oltre tre anni) ritenuto significativo ai fini del superamento del pericolo di recidiva, ma ha poi valutato la nota della PG del 9 aprile 2024, rilevando come dalla stessa non si potesse inferire l'operatività dell'associazione in quanto non risultava e coinvoltiti' nell'attività di spaccio nessuno degli attuali indagati, mentre l'arresto avvenuto 1'08/07/2022 concerneva fatti già ricompresi nella contestazione del capo u) e, dunque, non era fatto cronologicamente successivo alla contestazione associativa contestata come operante fino al 2022. Ora, il ricorrente allega la mancata valutazione della nota successiva delYgiugno 2025, senza neppure indicarne la rilevanza, da cui la genericità della censura, mentre del tutto irrilevante è il fatto successivo relativo al comportamento di altro indagato scarcerato. 5. L'ordinanza impugnata, con logica motivazione, all'esito di una valutazione complessiva, ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva sulla scorta di elementi di fatto nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, motivazione a fronte della quale il ricorrente non si confronta specificatamente, da cui la genericità del ricorso. 3 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 10/03/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da HI GE, avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui era stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P,R. n. 309 del 1990, ha annullato l'impugnato provvedimento cautelare ritenendo insussistente l'esigenza cautelare del pericolo concreto e attuale di recidiva. 2. Avverso la predetta decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il Tribunale, dopo aver condiviso l'ordinanza genetica in punto sussistenza del pericolo di recidiva, avrebbe valorizzato a sostegno dell'insussistenza dell'attualità e concretezza dello stesso, la presunta distanza tra il tempo del commesso reato e quello di applicazione della misura, senza considerare due note di polizia giudiziaria la prima del 9 aprile 2024 e la seconda, neppure citata del 18 giugno 2025, in cui era stato dato conto della piena Penale Sent. Sez. 3 Num. 20511 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 10/03/2026 operatività criminale nel corso del tempo di molti degli indagati del procedimento. Nello specifico il HI, in data 8 luglio 2022, era stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di grammi 9,5 di sostanza stupefacente tipo hashish. Di poi l'ordinanza impugnata avrebbe dato rilievo ad un dato inconferente, ovvero la circostanza che la contestazione relativa al reato associativo sarebbe chiusa ad aprile 2022, chiusura della contestazione che non fa venire meno la cessazione dell'attività criminosa come svolta in maniera continuativa, atteso che sempre il HI si era reso responsabile di altri reati 5212.2] a conferma del particolare attivismo del soggetto medesimo (reati fini contestati al capo u). Infine, non sarebbe congruente il richiamo operato nell'ordinanza impugnata alla distinzione tra mafie storiche rispetto, alle t, ì rA byvto, associazioni criminali dediti al narcotraffico. Ed ancora, non avrebbeltonsiderato che a sole poche ore dalla sostituzione della misura cautelare a carico di uno dei componenti dell'associazione, il 5 novembre 2025, lo stesso si rendeva responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti confermando così l'operatività dell'associazione stessa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico. 2. Deve osservarsi che il ricorrente non contesta i principi, che costituiscono l'orientamento maggioritario ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, cit. (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025 Rv. 288803 - 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025 Rv. 288276 - 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, [...], Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, [...], Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028de1 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Peraltro, si è anche specificato che il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 - 01) e che, in 2 particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. 3. Fatta questa premessa, il Pubblico Ministero contesta la motivazione del Tribunale con la quale ha escluso l'attualità e concretezza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. La censura concerne unicamente il profilo della illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata che, a confutazione della insussistenza del pericolo di recidiva secondo l'ordinanza impugnata, allega, quali circostanze di fatto da cui, al contrario, a sc -io fia perdurante operatività nell'attività illecita di molti degli indagati, la nota di PG del 9 aprile 2024 e quella del 28 giugno 2025, neppure menzionata dal Tribunale, nonché la circostanza che il HI era stato tratto in arresto in data 08/07/2022 e, dunque, dopo la cessazione della contestazione associativa, all'aprile 2022, segno della continuità dello svolgimento dell'attività illecita. 4. L'ordinanza impugnata ha dato rilievo, in primo luogo, al lasso di tempo trascorso (pari a oltre tre anni) ritenuto significativo ai fini del superamento del pericolo di recidiva, ma ha poi valutato la nota della PG del 9 aprile 2024, rilevando come dalla stessa non si potesse inferire l'operatività dell'associazione in quanto non risultava e coinvoltiti' nell'attività di spaccio nessuno degli attuali indagati, mentre l'arresto avvenuto 1'08/07/2022 concerneva fatti già ricompresi nella contestazione del capo u) e, dunque, non era fatto cronologicamente successivo alla contestazione associativa contestata come operante fino al 2022. Ora, il ricorrente allega la mancata valutazione della nota successiva delYgiugno 2025, senza neppure indicarne la rilevanza, da cui la genericità della censura, mentre del tutto irrilevante è il fatto successivo relativo al comportamento di altro indagato scarcerato. 5. L'ordinanza impugnata, con logica motivazione, all'esito di una valutazione complessiva, ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva sulla scorta di elementi di fatto nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, motivazione a fronte della quale il ricorrente non si confronta specificatamente, da cui la genericità del ricorso. 3 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 10/03/2026