Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20511
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione

    Il ricorso è generico poiché non contesta i principi giurisprudenziali consolidati sul rilievo del tempo trascorso dai fatti e sulla necessità di valutare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari, in particolare per i reati associativi. Inoltre, non viene adeguatamente valorizzata la nota di polizia giudiziaria successiva e viene dato rilievo a fatti irrilevanti o già valutati. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pur considerando il tempo trascorso, ha escluso l'esigenza cautelare sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di fatto, e il ricorrente non si è confrontato specificamente con tale motivazione.

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha esaminato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza del Tribunale per le Misure di Prevenzione di Palermo, la quale aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di HI GE, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale aveva ritenuto insussistente l'esigenza cautelare legata al pericolo concreto e attuale di recidiva. Il Procuratore ricorrente lamentava, con unico motivo, il vizio di motivazione della decisione impugnata, sostenendo che il Tribunale, pur condividendo la sussistenza del pericolo di recidiva, avesse erroneamente valorizzato la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura, trascurando note di polizia giudiziaria attestanti la perdurante operatività criminale di molti indagati, l'arresto in flagranza dell'indagato in data successiva alla presunta chiusura della contestazione associativa, e la distinzione tra associazioni dedite al narcotraffico e mafie storiche, nonché un episodio di detenzione di stupefacenti commesso da altro indagato poche ore dopo la sostituzione della misura cautelare a suo carico.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha preliminarmente richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di misure cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, anche in presenza di una presunzione relativa di pericolosità, soprattutto alla luce della riforma di cui alla L. n. 47/2015 e di un'interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte ha altresì precisato che, in tema di reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, la cessazione dell'attività criminosa deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, non potendosi applicare la regola di esperienza della stabilità del sodalizio tipica del reato di cui all'art. 416-bis c.p. Nel merito, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente contestato la motivazione del Tribunale, limitandosi a lamentare la mancata valutazione di una nota di polizia giudiziaria successiva, senza specificarne la rilevanza, e considerando irrilevante il comportamento di altro indagato. La motivazione del Tribunale, che aveva escluso l'esigenza cautelare sulla base di una valutazione complessiva degli elementi, tra cui il tempo trascorso, è stata ritenuta logica e non adeguatamente confutata dal ricorso, il quale si è rivelato generico. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20511
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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