Sentenza 11 novembre 2003
Massime • 1
Il termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre per l'imputato unicamente dalla notificazione dell'avviso di deposito con il relativo estratto, non rilevando a tal fine la notificazione di atti diversi, anche quando contengano tutti gli elementi essenziali dell'avviso in questione. (Nella specie si è escluso che notifica di un ordine di carcerazione, sul presupposto dell'equivalenza di questo all'avviso di deposito con estratto contumaciale della sentenza, avesse comportato la decorrenza del termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2003, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 11/11/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1452
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 045228/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 7/6/02 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Viglietta G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. C. Scarso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
FATTO E DIRITTO
BU VA, con sentenza 12/10/1999 del Pretore di Gela, era stato dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie (art. 572 c.p.), commesso tra il giugno 1994 e il 9/3/96, ed era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Detta sentenza, non impugnata, veniva posta in esecuzione, ma, a seguito di appello tardivo (28/11/2001) proposto dal BU, la Corte d'Appello di Caltanissetta, con ordinanza 1/2/2002, ritenuto che il giudizio di primo grado si era svolto sostanzialmente in contumacia dell'imputato e rilevato che al medesimo non era stato mai notificato l'avviso di deposito con l'estratto di sentenza, sospendeva l'esecuzione della decisione e restituiva il prevenuto nel termine per proporre impugnazione. Il BU depositava in data 16/2/2002 altro atto di gravame, col quale sollecitava l'assoluzione dall'addebito mossogli.
La stessa Corte territoriale, però, con sentenza del 7/6/2002, revocava la richiamata ordinanza di restituzione in termine e dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello dell'imputato. Sottolineava che costui aveva avuto piena e legale conoscenza della sentenza di primo grado con la notifica dell'ordine di carcerazione, eseguito sin dal 30/10/2000, atto da ritenersi equipollente alla notifica dell'estratto di sentenza contumaciale.
Avverso quest'ultima pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: a) violazione dell'art. 670 c.p.p. e vizio di motivazione, con riferimento alla revoca dell'ordinanza di restituzione in termine, alla quale doveva, invece, riconoscersi carattere di definitività; in ogni caso, illegittima doveva ritenersi l'equiparazione tra notifica dell'estratto contumaciale e notifica dell'ordine di carcerazione;
b) violazione ed erronea applicazione degli art. 548/3^ e 585/2^ lett. d) c.p.p., posto che l'omessa notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto di sentenza non aveva mai fatto decorrere il termine per l'impugnazione, che doveva quindi ritenersi tempestiva. Il ricorso è fondato.
Sono dati acquisiti e pacifici che il giudizio di primo grado si svolse in contumacia dell'imputato e che al medesimo non fu notificato, ex art. 548/3 c.p.p., l'avviso di deposito con l'estratto di sentenza, con l'effetto che la decorrenza del termine legale per impugnare non ebbe mai inizio.
Correttamente, quindi, con la citata ordinanza 1/2/2002, l'imputato fu formalmente rimesso in termine. L'appello da lui proposto deve ritenersi, pertanto, tempestivo.
Il contrario avviso espresso nella gravata sentenza, che ha revocato la richiamata ordinanza (non avente carattere di definitività), non può essere condiviso.
Le Sezioni Unite, con sentenza 9/7/2003 "Mainente", infatti, hanno affermato il principio che, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (nella specie, si era proprio escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza). A tale autorevole orientamento la Corte intende adeguarsi, in difetto di apprezzabili argomenti giuridici idonei a contrastarlo.
La gravata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Caltanissetta per il giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Caltanissetta per il giudizio. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004