Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati non può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che la relativa liquidazione può richiedere una valutazione discrezionale in grado di modificare il contenuto essenziale della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2012, n. 46740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46740 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
5 46 740/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ASK Camera di Consiglio del 17.10.2012 Composta da Mannino Presidente Dott. Saverio F. Sentenza Grillo Consigliere Dott. Renato N. 1817 Dott. Silvio Amoresano Consigliere rel. Dott. Guicla Mulliri Consigliere Dott. Lorenzo Orilia Consigliere Registro Generale N.10041/2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) La SA GL nato il [...] avverso l'ordinanza del 2.11.2011 del GIP del Tribunale di Termini Imerese sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del P. G., dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata sentito il difensore, avv. Antonio Ficarra, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1 I RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2.11.2011 || GIP del Tribunale di Termini Imerese disponeva la correzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termine Imerese il 16.12.2010, irrevocabile in data 13.1.2011, nei confronti di La SA NN, con l'aggiunta nel dispositivo della seguente statuizione. "Condanna l'imputato al pagamento delle spese di custodia dei beni sequestrati". Riteneva il GIP che all'omissione contenuta nel dispositivo della sentenza potesse provvedersi con il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali a norma dell'art.130 c.p.p., trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione e dovendo le spese di custodia dei beni sequestrati essere poste a carico dell'imputato anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p.
2. Ricorre per cassazione La SA NN, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt.130 e 648 c.p.p.. Il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali è consentita solo quando non venga modificato il contenuto essenziale del provvedimento, venendo altrimenti violato il principio di tassatività delle impugnazioni di cul all'art.568 c.p.p. o, nel caso di decisione Irrevocabile, il principio di intangibilità del giudicato di cui all'art.648 c.p.p. Partendo da tali premesse la Corte di Cassazione, con la sentenza 14.4.2005 n.1379 ha annullato l'ordinanza, con cui ex art.130 c.p.p. si era provveduto a correggere una sentenza emessa a norma dell'art.444 c.p.p. che non aveva provveduto in ordine alle spese di custodia dei beni sequestrati. Il GIP ha richiamato altra pronuncia della Suprema Corte (Sez.1 n. 5101 del 27 gennaio 2005), che ha ritenuto, invece, legittimo il ricorso alla procedura di correzione ex art.130 c.p.p. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata o la rimessione della questione alle Sezioni Unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va, Innanzitutto, rilevato che non è in discussione la possibilità di disporre la condanna alle spese di custodia delle cose sequestrate anche in sede di sentenza emessa ex art.444 c.p.p. Tale possibilità è pacificamente riconosciuta anche quando la pena applicata sia Inferiore ad anni due di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria (art.445 comma 1 c.p.p.). A norma dell'art.150 Dpr 115/2002, invero, la restituzione dei beni sequestrati è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la " conservazione delle cose sequestrate..". Tale diritto dell'Erario alla ripetibilità delle spese di custodia deve ritenersi, quindi, sussistente anche nel confronti dell'imputato che abbia patteggiato la pena in quanto tall spese non rientrano tra quelle per le quali è sancito il divieto di condanna dall'art.445, comma primo, c.p.p. (cfr. ex multis Cass.pen. Sez. 1 n.19687 del 26.4.2007).
3. Si tratta, invece, di stabilire se, in caso di omessa pronuncia, da parte del Gludice, con la sentenza ex art.444 c.p.p., in ordine alla condanna alle spese di custodia, possa porvisi rimedio con la procedura di correzione degli errori materiali ai sensi dell'art.130 c.p.p. 2 处 Come ha ricordato anche il ricorrente, questa Corte si è già pronunciata in proposito, rilevando che "l'art. 130 c.p.p. non può essere interpretato nel senso di consentire al giudice di modificare il contenuto essenziale di una sua decisione;
e ciò sia nel caso in cui la decisione sia ancora soggetta a impugnazione, sia quando sia divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.. Nella prima ipotesi, infatti, ne risulterebbe violato il principio di tassatività della impugnazione di cui all'art. 568 c.p.p., che riserva a giudici e a mezzi legalmente determinati la possibilità di modificare il contenuto decisorio del provvedimento. Nella seconda ipotesi ne risulterebbe violato il principio di intangibilità del giudicato di cui all'art. 648 c.p.p.. Proprio per non vulnerare tali principi la correzione degli errori materiali al sensi dell'art. 130 c.p.p. è consentita solo quando essa non modifica il contenuto essenziale della decisione, ma si limita a esplicitarlo, emendandolo da errori che non ne alterano II significato. Solo in questi limiti la correzione di un provvedimento giurisdizionale già passato in giudicato non lede il principio di cui al citato art. 648 c.p.p." (cfr. Cass.pen. Sez.3 n. 13709 del 14.4.2005). Nel caso di specie il GIP, "integrando" la sentenza irrevocabile con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, ha modificato, indubitabilmente, il contenuto essenziale della decisione. Anche di recente (cfr. sent. Sez.5 n.24948 del 29.4.2011) è stato ribadito che l'omessa statuizione sulle spese di custodia e conservazione non può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex art.130 c.p.p. anche perchè "la relativa liquidazione può ben richiedere una valutazione discrezionale". A ben vedere non è ravvisabile un contrasto di tale indirizzo interpretativo neppure con la sentenza della Sezione 1 n.5101 del 27.1.2005, richiamata dall'ordinanza del GIP. Dalla motivazione della predetta sentenza emerge, infatti, che la fattispecie esaminata riguardava l'impugnazione di un'ordinanza del G.E. che aveva disposto la correzione di una precedente ordinanza con cui le spese di custodia dei beni sequestrati erano state poste a carico dell'Erario. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Sez.1, dopo aver osservato in premessa che le spese di custodia dei beni sottoposti a sequestro conseguono alla condanna indipendentemente dalla proprietà del bene e sono poste a carico dell'imputato anche nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p., rilevava che "l'omissione dell'ordine di restituzione al momento della pronuncia della sentenza non determina in alcun caso l'imputazione a carico dell'erario delle spese di custodia successive al passaggio in giudicato della sentenza, tenuto conto che l'art.155 c.3 lett.c) DPR 115/2002 prevede che tali spese sono solo anticipate dall'erario". Risulta evidente, pertanto, che non veniva affrontata espressamente (anche perchè l'oggetto del ricorso riguardava altra problematica) la questione della possibilità di emendare ex art.130 c.p.p. l'omessa pronuncia, da parte della sentenza divenuta irrevocabile, in ordine alle spese di custodia dei beni sequestrati.
4. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma il 17.10.2012 Il Consigliere est. Il Presidente арашола DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 DIC 2013 IL DICASS A IL CANCELLIERE M E R P U Luana Mariani E B T E A Z I O N R O C