Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
In materia di spese processuali, sussiste il diritto dell'Erario alla ripetibilità delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche nei confronti dell'imputato che abbia patteggiato la pena, in quanto tali spese non rientrano tra quelle per le quali è sancito il divieto di condanna dall'art. 445, comma primo cod.proc.pen..
Commentario • 1
- 1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 19687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19687 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/04/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1763
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032172/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH NG, N. IL 30/10/1960;
avverso ORDINANZA del 23/09/2005 TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa CASSANO Margherita
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto che il ricorso sia qualificato come opposizione e che gli atti siano trasmessi al Presidente del Tribunale di Lecce.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 23 settembre 2005, pronunziato all'esito di udienza camerale, il Tribunale di Lecce, prima sezione penale, in composizione monocratica, disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronunziata nei confronti, tra gli altri, di CH NG il 5 marzo 2004, che aveva omesso di stabilire che le spese di custodia e smaltimento dei beni in sequestro fossero poste in solido a carico degli imputati.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione CH, il quale lamenta: a) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'imputazione soggettiva delle spese di custodia deve essere determinata alla stregua del nesso sussistente tra la cosa sequestrata e il soggetto che, avendo con quella una relazione di disponibilità, ha dato causa al fatto, per il quale ha riportato condanna;
tali spese giudiziali non sono sussumibili nel novero delle spese processuali con la conseguenza che non trova applicazione, con riferimento alle stesse, la disciplina della solidarietà stabilita dall'art. 535 c.p.p., che attiene unicamente alle spese processuali;
b) violazione dell'art. 535 c.p.p., comma 2, poiché, quand'anche si ritenesse applicabile la disciplina in questione alle spese di custodia dei beni sequestrati, la circostanza che più imputati siano giudicati nello stesso processo in tanto determina l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali, in quanto esse riportino condanna per concorso nel medesimo reato o per reati intimamente connessi, mentre, nel caso di specie, ogni soggetto era imputato dei reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, relativi all'acquisto e alla detenzione per la vendita dei soli giocattoli contraffatti sequestrati nel proprio esercizio commerciale.
Il 19 aprile 2007 il difensore del ricorrente depositava una memoria difensiva di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, in cui confutava la tesi da quest'ultimo sostenuta che il provvedimento adottato dal Tribunale di Lecce doveva considerarsi emesso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 72 e 168, e che il rimedio avverso tale tipo di provvedimento fosse costituito dall'opposizione al capo dell'Ufficio giudiziario competente. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il presupposto indispensabile per l'imputazione delle spese processuali è la pronuncia di una sentenza di condanna. Infatti la statuizione in ordine alle spese anticipate dallo Stato è un effetto naturale di tale deliberazione e costituisce un contenuto essenziale di questo tipo di decisione con riferimento al reato o ai reati per i quali è intervenuta l'affermazione di penale responsabilità ed è stata irrogata la sanzione penale (Sez. 1, 8 ottobre 1990, n. 3221, ric. Ferrari, rv. 185618).
Le spese che devono essere poste a carico dell'imputato sono quelle relative ai reati per i quali si perviene ad una declaratoria di responsabilità e non a tutti i reati che siano stati contestati. Qualora più imputati siano giudicati nell'ambito dello stesso processo l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali presuppone la condanna per concorso nel medesimo reato o per i reati tra i quali ricorre una connessione qualificata (Sez. 6, 12 giugno 1997, n. 11462, ric. AL ed altri, rv. 209697; Sez. 1, 15 marzo 2006, n. 12151, ric. Cremaschi ed altri, rv. 233877).
2. Con riferimento alla possibilità di irrogazione della condanna alle spese nell'ipotesi di decisione emessa a seguito di "patteggiamento", nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato il principio della ripetibilità da parte dell'Erario di tali spese nei confronti dell'imputato, nel caso di patteggiamento, non rientrando dette spese tra quelle del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'art.445 c.p.p., comma 1, è sancito il divieto di condanna (in tal senso,
ex plurimis, Sez. 4, 21 novembre 1997, n. 2142, rv. 208782; Sez. 4, 6 dicembre 1995, n. 1307/96, rv. 204057); ciò a prescindere dalla natura della sentenza di applicazione concordata della pena ex art.444 c.p.p., equiparabile ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione legislativa di deroga (Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 17781, ric. Diop, rv. 233518). Nel caso in esame il Tribunale di Lecce, in data 5 marzo 2004, pronunziava sentenza di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di CH NG e di altri tre imputati in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 e 474 c.p., ascritti agli imputati in concorso fra loro. Sotto questo profilo, dunque, non ha pregio la considerazione difensiva per la quale il ricorrente non doveva rispondere di addebiti concorsuali.
3. Alla nozione di "spese processuali" sono riconducibili anche quelle relative alla custodia dei beni sequestrati che abbiano un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna e che siano state anticipate dallo Stato (Sez. 4, 6 ottobre 2004, n. 47100, ric. Pietrovito, rv. 231187).
4. La validità della sentenza di condanna come solo e unico titolo sulla base del quale l'amministrazione giudiziaria può agire per il recupero delle spese di giustizia non viene meno nell'eventualità che la medesima sentenza non contenga l'espressa statuizione della condanna alle spese, giacché una tale mancanza, per espressa disposizione di legge (art. 535 c.p.p., comma 4), è rimediabile mediante il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali (Sez. 1, 26 maggio 1995, n. 3279, ric. Ciprio, rv. 201923;
Sez. 1, 3 luglio 2003, n. 32304, ric. Sgrò, rv. 225120).
5. Dai principi sinora illustrati consegue che nessuna censura di violazione di legge può essere mossa al provvedimento impugnato che, all'esito di udienza camerale partecipata, ha proceduto, mediante ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, alla statuizione in ordine alle spese processuali relative alla custodia e allo smaltimento dei giocattoli contraffatti il cui acquisto (art.648 c.p.,) e la cui detenzione per la vendita (art. 474 c.p.,) sono stati contestati in forma concorsuale a tutti gli imputati, compreso il ricorrente, e hanno costituito il fondamento dell'affermazione della loro penale responsabilità e di applicazione concordata della pena.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007