Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48962
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.- nella parte in cui non consente l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere atteso che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il parametro costituzionale, in quanto la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio, a sua volta non impugnabile da alcuna delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48962
    Data del deposito : 7 ottobre 2016

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