Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.- nella parte in cui non consente l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere atteso che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con il parametro costituzionale, in quanto la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio, a sua volta non impugnabile da alcuna delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48962 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
4 8 9 6 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1403 Giovanni Conti - Presidente - - Relatore - Anna Criscuolo CC -07/10/2016 Ersilia Calvanese R.G.N. 27725/16 motivazione semplificata Gaetano De Amicis RA Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2015 del G.u.p. del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Piergiuseppe Di Virgilio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Venezia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di GI OR per i reati ascrittigli in quanto estinti per intervenuta prescrizione. All'imputato, magistrato in servizio presso la Corte dei Conti addetto alla Sezione Controllo di Venezia, poi trasferito a quella di Roma, si contestava di дог h aver ricevuto, per compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, consistenti, in particolare, nell'accelerare le registrazioni delle convenzioni presso la Corte dei Conti da cui dipendeva l'erogazione dei finanziamenti concessi al Mose e nell'ammorbidire i controlli sui bilanci e sugli impieghi delle somme erogate al Consorzio Venezia Nuova, uno stipendio annuale, oscillante tra i 3-400 mila euro, che gli veniva consegnato con cadenza semestrale dal 2000 al 2008 oltre alla somma di 600 mila euro nel periodo tra il 2005 e il 2006. Dopo aver premesso che la vicenda era emersa nell'ambito delle indagini sul MOSE, avviate a carico del Consorzio Venezia Nuova, che avevano rivelato una estesa attività corruttiva coinvolgente i vertici delle imprese consorziate, vari vertici istituzionali e politici locali, il G.u.p. ha dato atto che tra i soggetti illecitamente finanziati dal TI, rappresentante del Consorzio, vi era un magistrato della Corte dei Conti, poi identificato nell'imputato dallo stesso TI, che lo aveva riconosciuto fotograficamente come il funzionario corrotto, presentatogli dal NE. In vari interrogatori il dichiarante aveva illustrato la rilevanza del ruolo di controllo svolto dalla Corte dei Conti per l'attività del Consorzio, atteso che dall'esito dei controlli dipendevano i finanziamenti e l'approvazione dei progetti del Consorzio e per tale ragione aveva versato ingenti somme di danaro per l'ammontare annuo di 400 mila euro, erogati in due tranche semestrali, ad un componente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti dalla fine degli anni 90 fino al 2008; aveva spiegato che i contatti erano tenuti in via esclusiva da NE CI, ingegnere da lui preposto alla formazione e gestione dei fondi neri, necessari al pagamento delle tangenti, il quale curava in esclusiva i rapporti con detto referente e gli aveva anche rivelato di aver stornato su un suo corrente londinese la somma di un milione di euro, indebitamente trattenuta dal fondo illecito. Il G.u.p. ha dato atto che la chiamata in correità del TI, intrinsecamente credibile per coerenza e costanza dichiarativa, aveva trovato numerosi riscontri esterni: in primo luogo, nelle dichiarazioni del AI, imprenditore consorziato, il quale aveva confermato la rilevanza del ruolo della magistratura contabile per l'attività del consorzio, la essenzialità di remunerare illecitamente il componente compiacente tramite il NE, collettore dei versamenti in nero, confluiti in un apposito fondo, dallo stesso gestito, ed al quale aveva versato una tangente di 600 mila euro nel 2006. Anche il VA, vicedirettore generale del consorzio, aveva confermato le dichiarazioni del TI, precisando che il NE aveva un cugino alla Corte dei Conti di Roma, componente della Sezione di controllo, il cui intervento era stato richiesto nel 2000 a seguito di rilievi formulati dalla magistratura contabile locale;
analoga conferma 2 rr h proveniva da IO PI, altro consorziato, al quale il TI ed il NE avevano confidato della disponibilità di un componente della Corte dei Conti ad agevolare il Consorzio. Ulteriore riscontro, di natura oggettiva, era emerso dall'analisi del server del consorzio, nel quale erano stati rinvenuti due files, contenenti due copie della relazione discussa nell'adunanza plenaria della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti il 23 ottobre 2008: in particolare, una copia risultava modificata e corretta in data 12 dicembre 2008 al fine di eliminare criticità, tant'è che i due files erano denominati "delibera finita pulita" e "delibera ing. neri con correzioni" di diversa estensione;
quella completata e ripulita risultava allegata al testo ufficiale pubblicato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2009 e la circostanza era stata confermata dal AI nell'interrogatorio del 17 settembre 2013. Lo stesso GI, peraltro, aveva confermato nel corso dell'interrogatorio delegato, di conoscere il NE da anni, in quanto amico di famiglia, in tal modo riscontrando le dichiarazioni del TI e degli altri consorziati circa il rapporto privilegiato del NE con un componente della Corte dei Conti. Il G.u.p. ha ritenuto infondata la deduzione difensiva in ordine alla inutilità dell'intervento dell'imputato, atteso che l'intervento richiesto era funzionale all'esito positivo del controllo sull'atto da esaminare ed a prevenire rilievi dell'organo collegiale, le cui decisioni sono di norma orientate dal giudice relatore;
ha ritenuto, inoltre, irrilevante l'assenza di indagini bancarie a carico dell'imputato, non essendo immaginabile che somme di quella entità, acquisite in nero, potessero essere versate sui conti correnti del corrotto. Ha, infine, evidenziato l'inidoneità del trasferimento a Roma dell'imputato sin dal maggio 2004 a contrastare il quadro probatorio, atteso che, come dichiarato dal TI, l'imputato in precedenza era in servizio presso la Sezione della Corte dei Conti di Venezia ed anche dopo il trasferimento vi aveva lavorato ancora per un certo periodo di tempo, sino al completamento dell'organico; ha ritenuto, altresì, ininfluente l'appropriazione ammessa dal NE, che, sebbene di importo ingente, non aveva affatto esaurito l'entità complessiva dei versamenti eseguiti nel corso degli anni in favore dell'imputato, ammontante a 3.600.000,00 euro. Esclusa, pertanto, la presenza di elementi conducenti al proscioglimento nel merito, il giudice ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, in forza del regime più favorevole introdotto dalla legge 251/2005 in relazione al più mite trattamento sanzionatorio previsto per il reato contestato con riguardo all'epoca di commissione. Sr Я 3 2. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell'imputato per violazione di legge nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento nel merito formulata dalla difesa: deduce che il G.u.p. ha omesso di considerare altri elementi addotti dal ricorrente ed allo stesso favorevoli, che avrebbero imposto il proscioglimento nel merito. In particolare, il giudice ha trascurato la documentazione allegata alla memoria, prodotta in udienza preliminare, e la rilevanza dell'esito della Commissione di inchiesta, nominata dal Presidente della Corte dei Conti a seguito dei fatti oggetto di indagine, che ha escluso ogni irregolarità; non ha tenuto conto della natura collegiale del controllo preventivo svolto sui provvedimenti emessi dal Magistrato delle Acque, in quanto ogni provvedimento soggetto a controllo preventivo di legittimità, prima della registrazione, deve essere vistato dai revisori, dal magistrato istruttore relatore e dal consigliere delegato;
non ha tenuto conto che a Venezia l'imputato ha svolto solo le funzioni di consigliere delegato e mai quelle di magistrato istruttore-relatore; non ha compreso, al pari dell'organo di accusa, il ruolo della Corte dei Conti, atteso che, a differenza di quanto indicato nel capo di imputazione, la Corte dei Conti non aveva né ha competenza in merito all'esame dei bilanci del Consorzio Venezia Nuova;
ha, inoltre, considerato riscontri estrinseci le dichiarazioni di soggetti, che riferiscono quanto appreso da altri, in assenza di qualsiasi accertamento bancario e patrimoniale nei confronti dell'imputato. Con memoria depositata il 30 settembre 2016 il difensore pone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, atteso che gli artt. 425 e 120 cod. proc. pen. impongono al G.u.p. una valutazione di merito e, pertanto, l'imputato non dovrebbe essere privato di un grado di giudizio, specie nel caso in esame, in quanto il giudice ha operato una valutazione solo parziale delle risultanze investigative ed in particolare, degli elementi addotti dal ricorrente e risultanti dalla memoria prodotta in udienza preliminare, che, se valutati, avrebbero condotto all'assoluzione o quantomeno ad una sentenza ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen.: elenca, infine, le circostanze specificamente indicate nella memoria, tutte favorevoli al ricorrente, la cui omessa valutazione rende annullabile la sentenza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile perché propone censure di merito, dirette a contestare la valutazione del G.u.p., richiamando il contenuto della memoria depositata in udienza preliminare, la cui valutazione avrebbe dovuto condurre al proscioglimento nel merito. дя Premesso che in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico ministero, ma solamente la giustificazione adottata dal Giudice nel valutarli, avendo riguardo alla completezza ed alla congruità della motivazione in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell'aspetto prognostico di insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della immutabilità del compendio probatorio, non suscettibile di evoluzione nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio e altri, Rv.264053), approdo precluso nella fattispecie dalla intervenuta prescrizione del reato;
precisato, altresì, che, come ritenuto da questa Sezione, non è preclusa al G.u.p. la valutazione circa la fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria (Sez. 6, n. 48928 del 11/11/2015, Rv. 265478; Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Rv. 264427), nel caso di specie, la valutazione operata non solo non esorbita dai limiti del sindacato consentito al giudice dell'udienza preliminare, ma risulta analitica e completa. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il G.u.p. ha valutato l'intero materiale probatorio ed anche la memoria depositata in udienza preliminare e ne ha confutato il contenuto con argomentazioni congrue e puntuali, come emerge dalla ricostruzione riportata in precedenza. Il giudice ha vagliato la chiamata del TI, ritenuta intrinsecamente credibile ed assistita da plurimi riscontri, provenienti da fonti dichiarative convergenti e da elementi oggettivi, e ha coerentemente ritenuto che l'ammissione dell'imputato in ordine al risalente rapporto di amicizia con il NE costituisse valida conferma delle dichiarazioni del chiamante e degli altri consorziati circa il rapporto esclusivo del NE con il referente interno alla sezione di controllo della Corte dei conti, rapporto risalente e protratto nel tempo, proficuo ed attivo, come dimostrato dal rinvenimento nel server del consorzio dei files di documenti modificati dal NE, corrispondenti nel testo alla delibera pubblicata nel febbraio 2009. Correttamente tale circostanza è stata ritenuta un'ulteriore conferma delle dichiarazioni del TI e del AI sul ruolo del NE e sulla necessità di avere un referente interno alla Corte, che tutelasse gli interessi del Consorzio e che a tal fine venne remunerato sino al 2008. Peraltro, il giudice ha rilevato che, nonostante il trasferimento a Roma fosse stato disposto il primo maggio 2004, l'imputato continuò a lavorare a Venezia sino al 15 luglio 2005, stabilizzandosi solo a fine 2008 - v. pag. 9 della memoria-. A fronte della convergenza dichiarativa e documentale il giudice ha coerentemente ritenuto insostenibile la tesi che il NE fosse un millantatore, in quanto la stessa ammissione di aver sottratto dal fondo nero una cifra 5 Яг M elevatissima confermava l'esistenza del fondo, il suo ruolo di gestore e di collettore dei fondi neri, evidentemente destinati a finalità illecite, e ha logicamente argomentato la superfluità di indagini bancarie a fronte dell'entità degli importi, versati in contanti e con cadenza periodica. Risulta pertanto, incensurabile la valutazione operata dal giudice, che non si é limitato a prendere atto della sopravvenuta causa estintiva e ad accordarle prevalenza sul proscioglimento nel merito, ma ha compiutamente giustificato la decisione. Va, infine, rilevata, infine, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 428 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. proposta dal ricorrente, ripetutamente affermata dalla Corte cost. nelle ordinanze n. 33 del 2010 e 156/2008 e nella sentenza n. 242 del 2009, nelle quali si è affermato che la scelta operata con la norma denunciata rappresenta esercizio di discrezionalità legislativa, non esorbitante dai confini di compatibilità con i parametri costituzionali indicati, atteso che la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio;
il potere di appello nei confronti della stessa è sottratto ad entrambe le parti ed anche il rinvio a giudizio non è impugnabile da alcuna delle parti, e ciò a prescindere dal rilievo che la norma censurata si limita ad eliminare il doppio grado di giurisdizione di merito privo, di per sé, di riconoscimento costituzionale - permettendo, comunque, di attivare il controllo di legittimità, con i più ampi margini di verifica prefigurati dall'attuale testo dell'art. 606 cod. proc. pen.(Corte cost. sentenza n.292/2010). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 07/10/2016. Il Consigliere esfensoreestensore Il Presidente Anna Criscuolo Giovanni Conti Duty DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 NOV 2016/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dotters Silver P PUCCHIO