Sentenza 22 dicembre 1999
Massime • 1
L'urbanistica concerne la disciplina dell'uso del territorio ( art. 80 DPR N.616 del 1977) e non solo quel particolare uso consistente nella edilizia : vi rientrano, pertanto, tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. Ne consegue che mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione, l'atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi. ( In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto necessaria la concessione urbanistica per la realizzazione di un campo da golf).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/1999, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Zumbo ANTONIO Presidente del 22/12/99
1. Dott. Postiglione AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " Mannino SAVERIO FELICE Consigliere N.263
3. " Di Nubila VINCENZO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Piccialli LUIGI Consigliere N.23593/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL US n. Invernno 3.8.1932
AR LO n. Trento 18.3.1950
Del favero TO n. Trento 23.11.1911
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1-12-1998 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
Udito il difensore Avv. Vittorio Celiereto
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 1.12.1998, in parziale riforma di quella del Pretore di Busto Arsizio del 27.9.1997, condannava AL US, presidente della Società Immobiliare LF, AR LO, direttore dei lavori e Del RO TO, legale rappresentante della società costruttrice, alla pena rispettiva di mesi 1 di arresto e 20 milioni di ammenda, giorni 20 di arresto e 15 milioni di ammenda, 15 giorni di arresto e 12 milioni di ammenda, per il reato di cui all'art. 20 lett. B l. 47/85 (realizzazione di un campo da GO senza concessione urbanistica in territorio del Comune di Solbiate Olona).
Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, perché sotto il profilo oggettivo l'opera necessitava di una semplice autorizzazione e dal punto di vista soggettivo esistevano elementi per ritenere sussistente la buona fede.
In via subordinata gli imputati invocano la intervenuta prescrizione.
Ritiene la Corte che i ricorsi, nel merito, non meritano accoglimento, mentre va accolta l'istanza di declaratoria della estinzione del reato per prescrizione.
In materia urbanistica, l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, assoggettando alla preventiva concessione comunale l'ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale" ha inteso assicurare un effettivo controllo pubblico preventivo dell'intero territorio, inteso come autonomo bene giuridico, assetto razionale complessivo ed equilibrata coesistenza di valori materiali, culturali e sociali così come recepiti nel Piano Regolatore Generale.
Come chiarisce efficacemente l'articolo 80 del D.P.R. 616/77 l'urbanistica concerne "la disciplina dell'uso del territorio" e non solo quel particolare uso consistente nella edilizia: vi rientrano, dunque, tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
L'urbanistica non è un contenitore vuoto, ma è proprio il territorio e l'ambiente in quanto valori giuridici da salvaguardare. In questa ottica la destinazione di una zona.
del P.R.G. a verde agricolo non ha carattere residuale in attesa di una possibile "occupazione" con altre destinazioni residenziali, commerciali, industriali, ma è già una scelta autonoma a contenuto urbanistico, che va rispettata fino a quando il P.R.G. per motivi di pubblico interesse debba essere modificato.
Non è, perciò, esatto ritenere che la vocazione agricola di un'area non sia preordinata alla salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, bensì soltanto ad equilibrare le condizioni di vivibilità della popolazione, prevenendo ulteriori insediamenti pregiudizievoli: in verità la funzione agricola ed ecologica della terra gia giustifica la specifica previsione del P.R.G., anche se possa accompagnarsi l'ulteriore ruolo di riequilibrio sopra menzionato.
Di conseguenza, mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione, la giurisprudenza non ha avuto dubbi nel ritenere necessario l'atto concessorio di tipo urbanistico allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi. (Cass. Sez. III, 12.1.1989, n. 44, imp. Saluzzo) Questa Corte ha ritenuto che la costruzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetrie è soggetto a semplice obbligo di denunzia e non al regime del rilascio della concessione (art. 9 D.L. 24 gennaio 1996 n. 30) solo quando esso non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici gia adottati ed approvati. Costituisce, perciò, violazione dell'art. 20 lett. b. della legge 28 febbraio 1985 n. 47 la costruzione di una pista di gokart in un'area destinata dagli strumenti urbanistici ad area agricola ne' in nessun caso è possibile considerare tale intervento pertinenza di edifici già esistenti (Cass. Sez. III, 26.4.1996, n. 205232, imp. Esposito). Nel caso in esame sia il Pretore di Busto Arsizio, sia la Corte di Appello di Milano, con ampia motivazione, hanno descritto l'attività materiale che è stata realizzata per la costruzione di un impianto di GO, su una vastissima area.
Secondo i giudici di merito l'alterazione urbanistica dell'area vi è stata ed ha comportato perfino la modifica dell'assetto e dell'uso di alcune strade vicinali, nonché lo sconfinamento in zona El a destinazione agricola, con conseguente violazione del P.R.G.. Giustamente i giudici di merito hanno ritenuto inapplicabile l'art. 7 l. 94/82, la quale presuppone che le opere siano comunque conformi agli strumenti urbanistici.
Nel caso in esame la P.A. non ha tenuto sempre un comportamento coerente si può ritenere che i privati abbiano modificato le condizioni della originaria Convenzione del 2.8.1990 n. 172055/4148 e della autorizzazione n. 16/90 del 6 settembre 1990 prot. n. 3521. Con una serie di Ordinanze (n. 6, dell'8.4.1992; n. 15 del 19.6.1992; n. 22 del 1.9.1992) il Comune di Solbiate Olona, preso atto di esecuzione di lavori in difformità, ordinava la sospensione degli stessi e la remissione in pristino.
Con Ordinanza n. 36/95 del 25.5.1995 il Sindaco negava la concessione di una variante in sanatoria, ordinando altresì la demolizione di alcuni manufatti attigui al PO da LF (ordinanza n. 18 del 25.5.1995). Successivamente venivano rilasciate due concessioni in sanatoria la n. 101 del 3.4.196 ritenuta palesemente illegittimo dai giudici di merito per assoluta genericità e la n. 2 dell'1.8.1997 prodotta davanti a questa Corte che sembra riferirsi solo ad una parte dell'area interessata del PO di LF (ordinanza n. 18 del 25.5.1995). Successivamente venivano rilasciate due concessioni in sanatoria: la n. 101 del 3.4 96 ritenute palesemente illegittima dai giudici di merito per assoluta genericità e la n. 2 del 1.8.1997 prodotta davanti questa Corte che se riferirsi solo ad a parte dell'area interessata dal PO di GO (ordinanza n. 18 del 25.5.1995). Alla luce di quanto sopra questa Corte ritiene che, prescindendo dalla finalità "positiva" che il Progetto di PO da LF veniva a promuovere, gli imputati non abbiano osservato le regole imposte dall'ordinamento per la realizzazione dell'opera, insistendo nella realizzazione anche di fronte a reiterati interventi della P.A. competente, sicché non può essere invocata la buona fede in senso tecnico, ne' la Corte può sostituirsi sul punto alle valutazioni dei giudici di merito.
In conclusione, poiché l'epoca ultima di accertamento del reato è costituita dal 17.7.1995, sono decorsi i termini (4 anni e 6 mesi) per la prescrizione.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2000