Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 4717
CASS
Sentenza 8 novembre 2013

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In tema di libertà vigilata, la persistenza della pericolosità accertata in sede di riesame della stessa comporta soltanto il prolungamento della misura di sicurezza originariamente applicata, e non può determinarne, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, l'aggravamento.

In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 4717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4717
    Data del deposito : 8 novembre 2013

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