Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 2
In tema di libertà vigilata, la persistenza della pericolosità accertata in sede di riesame della stessa comporta soltanto il prolungamento della misura di sicurezza originariamente applicata, e non può determinarne, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, l'aggravamento.
In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 08/11/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3570
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 15102/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ZO N. IL 24/03/1977;
avverso l'ordinanza n. 1732/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 23/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ON EN ricorre, per il tramite del suo difensore, avverso l'ordinanza emessa il 23.1.2013 dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, che, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento del 29.11.2012 del Magistrato di sorveglianza della stessa città, che, in sede di riesame della pericolosità sociale del predetto ON, già sottoposto a libertà vigilata per la durata di anni uno, aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno.
1.1 Il Tribunale aveva ritenuto, infatti, per quanto ancora interessa in questa sede, che il giudizio di accentuazione della pericolosità, espresso dal Magistrato di sorveglianza, era giustificato dal contenuto dell'informativa dei carabinieri di Pagani del 12.9.2012 (nella quale si evidenziava che il ON era ritenuto un partecipe del clan camorristico Fezza) e dalla circostanza che il predetto, successivamente all'applicazione della misura in data 22.1.2011, era stato sottoposto a fermo (che aveva comportato la interruzione della misura) ed era stato raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, con la quale gli venivano contestati i reati ex artt. 110 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (misura cautelare poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, con provvedimento del 29 novembre 2011).
2. Nel ricorso il ON oltre ad eccezioni processuali palesemente infondati, deduce violazione di legge, sul rilievo che l'aggravamento della misura avrebbe potuto essere disposto solo in presenza di un accresciuta pericolosità ed in presenza di una trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata, presupposto non sussistente nella specie, non avendo il tribunale tenuto conto che il prevenuto, era stato assolto dall'imputazione di partecipazione al clan Fezza, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, confermata in appello il 13 luglio 2012 e che i fatti di estorsione aggravata ascritti al ricorrente - e per i quali lo stesso ha subito condanna in primo grado - risultano commessi fino al 20.2.2011, prima quindi della sua sottoposizione alla libertà vigilata (22.1.2011).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse del ON è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4600 del 16/01/2003 - dep. 30/01/2003, Fontana, Rv. 223313; Sez. 1, n. 39763 del 13/10/2005 - dep. 31/10/2005, Panico, Rv. 232513), in sede di riesame della pericolosità a norma dell'art.208 c.p., il giudizio di eventuale persistenza della pericolosità
comporta un semplice prolungamento della misura della libertà vigilata, originariamente applicata. La sostituzione della libertà vigilata con una misura più grave, come l'assegnazione ad una casa di lavoro, non può essere disposta in sede di riesame della pericolosità, se non nel caso in cui l'interessato abbia trasgredito gli obblighi impostigli durante il periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, come previsto dal citato art. 231. Nella fattispecie non si è fatto alcun riferimento all'eventuale trasgressione, da parte del sottoposto, degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, ma soltanto ad accadimenti apparentemente avulsi dalla esecuzione della misura ed estranei ad essa. L'aggravamento della misura stessa appare quindi chiaramente disposto contra legem, non potendo equipararsi a violazione degli obblighi imposti ne' il contenuto di un'informativa di polizia che segnalava l'appartenenza del prevenuto ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso - specie in caso di sopravvenuto proscioglimento del soggetto dall'imputazione associativa - ne', tanto meno, la sottoposizione a misura cautelare, avente presupposti e natura totalmente diversi. Vero è che la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro può derivare, come implicita conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, da una intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto (v. Cass., Sez. 1A, sent. n. 6614 del 15.12.1995, D'Angelo); ma si deve pur sempre trattare di condanna per reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata - che ha avuto inizio il 22.2.2011 - mentre nella fattispecie risulta che la condanna sopravvenuta riguardava reati commessi in epoca precedente a tale data.
Diversamente opinando, facendo riferimento cioè alla data in cui il provvedimento applicativo della misura si sicurezza era stato solo deliberato (nella specie il 20.1.2011) ma non ancora notificato all'interessato, l'aggravamento della misura, anziché essere, come previsto dalla legge, conseguenza di un comportamento successivo alla esecuzione di essa, sarebbe invece conseguenza di un comportamento antecedente a tale esecuzione. Ma gli elementi utilizzabili per formulare un giudizio di accresciuta pericolosità, ai fini della sottoposizione ad una misura di sicurezza più grave della libertà vigilata, non possono che essere, in applicazione del principio contenuto nell'art. 199 c.p., quelli specificamente previsti dalla legge e, in particolare, quelli previsti dall'art. 231 (sia pure con l'equiparazione della commissione di reati durante l'espiazione della misura, alla trasgressione degli obblighi imposti). Ciò, in quanto la disposizione di cui all'art. 208 c.p., che regola il riesame della pericolosità alla scadenza della misura di sicurezza irrogata, non contiene alcuna norma che consenta al giudice di applicare, in sede di riesame della pericolosità, una misura più grave di quella già applicata, ma soltanto un prolungamento di essa, qualora risulti che il soggetto, dopo la scadenza del periodo, sia ancora socialmente pericoloso.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va annullata, con conseguente rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di sorveglianza di Salerno, che terrà conto dei principi come sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Salerno.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014