Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Conseguentemente, il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, attesa la natura dichiarativa della pronuncia che accerta la filiazione naturale. Il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Commentari • 5
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Con la recentissima sentenza 16 Febbraio 2015 n. 3079 la Cassazione affronta nuovamente la tematica dei rapporti familiari in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale. Il caso ha riguardato una figlia naturale che si è vista riconoscere il diritto di agire nei confronti degli eredi, moglie e figlia legittima, del padre defunto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non aver adempiuto ai doveri genitoriali nei suoi confronti quale figlia naturale e sentendosi dichiarare che tali responsabilità non vengono meno neanche con la morte del genitore. In primo grado il Tribunale ha accolto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MORELLI Francesco - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso l'avvocato ANDREA BOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MACCHIAGODENA Sergio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AM IC, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE PROVINCE 11, presso l'avvocato D'URGOLO Filippo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2663/2002 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/09/2005 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;
udito per il resistente l'Avvocato D'URGOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 giugno 1988, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da IC AM, dichiarò NI RA padre naturale della minore RI, nata dall'attrice il 22 aprile 1981. Detta statuizione, confermata dalla Corte d'Appello, acquistò efficacia di giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 22 novembre 1991, che rigettò il ricorso del RA. Successivamente, con atto di citazione notificato il 6 giugno 1997, la AM convenne in giudizio il RA innanzi al Tribunale di Latina per la definizione dei rapporti economici derivanti dalla dichiarazione di paternità naturale. La domanda, nella quale si richiedeva anzitutto la declaratoria dell'obbligo del RA di contribuire al mantenimento della figlia, era poi articolata in due distinte pretese: il riconoscimento di un assegno mensile destinato al mantenimento della minore a decorrere dal 29 maggio 1985, data della proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, con interessi e rivalutazione, e la condanna del RA alla restituzione delle spese sostenute dalla istante per il mantenimento della minore dalla nascita della stessa e fino al 29 maggio 1985.
Il Tribunale, con sentenza del 21 giugno 2001, condannò RA NI a corrispondere in favore di IC AM un assegno mensile di L. 300.000, quale contributo al mantenimento della figlia naturale, con decorrenza dal giugno 1997 (data della domanda) e, ritenuto di non frazionare il credito della AM in due parti, separate dalla data di introduzione del giudizio di dichiarazione di paternità naturale, quantificò in L. 60.000.000 l'importo complessivo dovuto dal RA a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute dall'attrice per il mantenimento della figlia dalla nascita della stessa fino al maggio 1997. Avverso detta sentenza, propose appello il RA, preliminarmente eccependone la nullità perché pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, e deducendo nel merito il vizio di extrapetizione, sulla base del rilievo della differenza tra la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, i cui effetti non possono retroagire oltre la data di introduzione della domanda, e la richiesta di rimborso forfettario, e deducendo inoltre la prescrizione del credito vantato dalla AM in relazione al periodo compreso tra il 22 aprile 1981 e il 6 giugno 1987.
La Corte d'Appello di Roma, dichiarata la nullità della sentenza, e passata all'esame del merito del ricorso essendosi il vizio di nullità convertito in motivo di impugnazione, respinse il ricorso, quanto al primo profilo osservando, in linea generale, che il Giudice ha il potere dovere di accertare il contenuto sostanziale della pretesa, e che, nella specie, la AM, con la proposizione dell'azione nei confronti del RA, aveva inteso soddisfare una duplice esigenza, quella di ottenere la determinazione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia per gli anni futuri, e quella del rimborso pro quota delle spese da lei sostenute per detto mantenimento sin dalla nascita della figlia. In tali termini, secondo la Corte, sarebbe stato inutile il frazionamento del credito pregresso in due fasi.
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito della AM per il periodo compreso tra il 1981 e il 1987, la Corte, premesso che, nel giudizio di primo grado, il RA aveva eccepito la prescrizione in relazione al periodo 22 aprile 1981 - 29 maggio 1985, e che, pertanto, entro tale limite doveva essere ricondotta, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la pretesa in questione, rilevò che il diritto della AM a ripetere dal padre naturale della propria figlia la quota delle spese sostenute per il mantenimento di quest'ultima era stato riconosciuto a far tempo dalla introduzione da parte della donna del giudizio ex art. 274 c.c. o, quanto meno, dalla data della proposizione della domanda di merito ex art. 269 c.c., e cioè dal 29 maggio 1985, data in cui non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., essendo la figlia nata solo quattro anni prima. Avverso detta decisione, propone ricorso per Cassazione il RA, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste l'intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. 1.2. - Con la prima di esse, viene dedotta la nullità della notifica dell'atto in quanto effettuata a "IC AM in proprio e quale già esercente la patria potestà sulla figlia minore, RA RI, anziché alla stessa figlia, ormai maggiorenne. 1.3. - La eccezione è infondata. Va considerato al riguardo che la figlia naturale del ricorrente è estranea al giudizio instaurato dalla AM nei confronti dello stesso al fine di conseguire il rimborso delle somme da lei anticipate per il mantenimento della minore e la determinazione della entità del contributo a detto mantenimento da porre a carico del RA a seguito del riconoscimento della sua paternità naturale.
1.4. - La seconda eccezione riguarda la dedotta nullità della notifica ex art. 141 cod. proc. civ., per essere stata la stessa effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto dalla controricorrente nel precedente grado del giudizio. 1.5. - Anche tale seconda eccezione va rigettata. È, in proposito, sufficiente rilevare che la costituzione della AM nel giudizio di legittimità, con il raggiungimento dello scopo della notifica, ha sanato il vizio dedotto.
2.1. - Con il primo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La Corte d'Appello sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione nel confermare la decisione del Tribunale che, esorbitando dai limiti della mera interpretazione della domanda, aveva trasformato la richiesta della AM, volta a determinare retroattivamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia, in domanda di rimborso delle spese già sostenute per detto mantenimento. Il ricorrente, premesso che la AM aveva richiesto, da un lato, l'attribuzione di un assegno mensile con effetto retroattivo a decorrere dalla data di proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (29 maggio 1985), e, dall'altro, la condanna del RA al rimborso delle spese da lei sostenute sin dalla nascita della figlia e fino al 29 maggio 1985, e che i Giudici di merito avevano, invece, concluso che ella avesse in realtà avanzato un'unica domanda di rimborso, sostiene che la Corte romana avrebbe sostituito con una differente causa petendi quella dedotta in giudizio dalla parte istante. La domanda di determinazione retroattiva dell'assegno di mantenimento a decorrere dal 29 maggio 1985 avrebbe dovuto invece essere respinta, ovvero dichiarata inammissibile. In proposito, sostiene il ricorrente che, mentre nella domanda di rimborso l'istante ha l'onere di provare la entità delle spese effettivamente sostenute, in quella di determinazione dell'assegno di mantenimento lo stesso è tenuto a fornire la dimostrazione della propria capacità reddituale e di quella del soggetto obbligato e a dar conto delle esigenze del figlio: ciò che costituirebbe, tra l'altro, la prova del differente fondamento delle due domande.
2.2.- Il motivo non merita accoglimento. Esso si sostanzia nella censura della qualificazione dell'azione, operata con la sentenza impugnata. L'interpretazione della domanda è invero operazione riservata al Giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (v., ex multis, Cass., sentt. n. 2148 e n. 2916 del 2004). La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che, ove si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatimi (artt. 345 e 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo, è attribuito alla Corte di Cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (v., tra le altre, Cass., sent. n. 11755 del 2004). 2.3, - Nel caso di specie, è proprio tale esame che induce ad escludere ogni fondamento ai rilievi del ricorrente. Ed infatti, ove si consideri che le domande della AM erano sostanzialmente dirette a conseguire la condanna del RA al versamento di tutto quanto dallo stesso dovuto per effetto del riconoscimento della sua paternità naturale, appare del tutto condivisibile, in quanto caratterizzata da congruità e logicità, la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, secondo la quale la pretesa della AM di sentir determinare il contributo al mantenimento della figlia a far tempo dalla data di proposizione della domanda giudiziale di paternità non ha, in sostanza, fondamento diverso rispetto a quella avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate dalla nascita della figlia fino a quel momento. È, in definitiva, la identità della finalità delle diverse richieste a giustificare, e rendere ragionevole, la unicità della statuizione sulle medesime.
3.1. - Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nell'escludere l'avvenuta prescrizione del diritto della AM per il periodo intercorrente tra la nascita della figlia (22 aprile 1981) e la proposizione della domanda di accertamento giudiziale della paternità della stessa (29 maggio 1985), essendo stata la domanda di rimborso avanzata non già al momento della introduzione del giudizio ex art. 269 cod. civ., ma solo nel successivo giudizio promosso innanzi al Tribunale di Latina nel 1997. 3.2. - Anche tale motivo va disatteso. Ed infatti, la circostanza che la domanda della AM per cui è causa fosse stata proposta solo nel 1997 non consente di censurare la decisione di merito che ha escluso che si fosse compiuto il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di credito dell'appellata. Al riguardo, va anzitutto sottolineato che il principio generale in praeteritum non alitur, codificato dall'art. 445 cod. civ., con riferimento alla decorrenza dell'obbligazione alimentare - e che trova la sua giustificazione nel rilievo che solo con la proposizione della domanda (o con la costituzione in mora dell'obbligato) l'alimentando manifesta lo stato di bisogno deducendo l'incapacità a provvedere al proprio mantenimento, con preclusione della ipotizzabilità di un obbligo alimentare nei confronti di un soggetto che non abbia ancora richiesto la prestazione degli alimenti -, non trova applicazione con riguardo alla obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, poiché l'adempimento di tale obbligo prescinde da qualsivoglia domanda: la legge pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 cod. civ.), disciplinando il concorso negli oneri relativi (art. 148 cod. civ.). Ne consegue che nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad f essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Da ciò consegue che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del Giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere, sin dal momento della nascita, attesa la natura dichiarativa della pronuncia che accerta la paternità naturale (v. Cass., sent. n. 6217 del 1994). 3.3. - Peraltro, proprio in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio, non è utilmente esercitabile se non dal momento della emissione della relativa sentenza, con la conseguenza che detto giorno segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso (v., con riguardo alla ipotesi di riconoscimento di figlio naturale, Cass., sent. n. 10124 del 2004). Ne risulta la correttezza della statuizione della Corte romana nella parte in cui ha escluso l'avvenuto compimento del termine prescrizionale del diritto vantato dalla AM. 4. - Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
La soccombenza del ricorrente ne impone la condanna alle spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006