Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2328
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Conseguentemente, il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, attesa la natura dichiarativa della pronuncia che accerta la filiazione naturale. Il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.

Commentari5

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    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Madre non comunica al padre la nascita del figlio
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 giugno 2021

  • 3Padre assente deve risarcire la figlia (Cass. 14382/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019

    Deve risarcire i danni il padre che non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della figlia, quando ha determinato difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità. La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri. La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello …

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  • 4Va risarcito il figlio trascurato (Cass., 3079/15))
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Spetta il risarcimento del danno al figlio trascurato dal genitore biologico: infatti, il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall?altro, un? immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE sentenza 16 febbraio 2015, n. 3079 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario ? Presidente …

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  • 5La morte del genitore che si disinteressa del figlio non fa venir meno il suo diritto al risarcimento per danno non patrimoniale (Corte di Cassazione, VI Sez.…
    Colangeli Valentina · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2015

    Con la recentissima sentenza 16 Febbraio 2015 n. 3079 la Cassazione affronta nuovamente la tematica dei rapporti familiari in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale. Il caso ha riguardato una figlia naturale che si è vista riconoscere il diritto di agire nei confronti degli eredi, moglie e figlia legittima, del padre defunto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per omesso mantenimento, assistenza e istruzione, ritenendolo responsabile di non aver adempiuto ai doveri genitoriali nei suoi confronti quale figlia naturale e sentendosi dichiarare che tali responsabilità non vengono meno neanche con la morte del genitore. In primo grado il Tribunale ha accolto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2328
Data del deposito : 2 febbraio 2006

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