Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 24587
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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In tema di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, abbia imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve ritenersi legittima, con riguardo alla possibilità, per l'interessato, di esercitare la facoltà di produrre memorie o deduzioni a sua difesa, la pronuncia dell'ordinanza di convalida che sia intervenuta dopo il decorso del termine di 24 ore dalla notifica del suddetto provvedimento del questore.

La verifica che il giudice deve compiere, ai fini della convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con l'effettuazione di manifestazioni sportive), ha per oggetto soltanto i presupposti formali atti a legittimare il suddetto provvedimento, per cui non può comportare il sindacato di merito sulla effettiva pericolosità dell'interessato ne' sulla congruità delle prescrizioni adottate per fronteggiarla, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità del questore, nell'ambito dei compiti di prevenzione affidatigli dalla legge.

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  • 1Il Daspo ai tempi del COVID - 19
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 24587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24587
Data del deposito : 6 maggio 2004

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