Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 2
In tema di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, abbia imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve ritenersi legittima, con riguardo alla possibilità, per l'interessato, di esercitare la facoltà di produrre memorie o deduzioni a sua difesa, la pronuncia dell'ordinanza di convalida che sia intervenuta dopo il decorso del termine di 24 ore dalla notifica del suddetto provvedimento del questore.
La verifica che il giudice deve compiere, ai fini della convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con l'effettuazione di manifestazioni sportive), ha per oggetto soltanto i presupposti formali atti a legittimare il suddetto provvedimento, per cui non può comportare il sindacato di merito sulla effettiva pericolosità dell'interessato ne' sulla congruità delle prescrizioni adottate per fronteggiarla, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità del questore, nell'ambito dei compiti di prevenzione affidatigli dalla legge.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 24587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24587 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
Dott. MOCALI PIo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2191
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047732/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME MA (anzi DE MA) N. IL 07/05/1974;
2) NA PA N. IL 15/09/1973;
3) LO FR N. IL 05/01/1971;
avverso ORDINANZA del 26/09/2003 GIP TRIBUNALE di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 26 settembre 2003 depositata in cancelleria alle ore 13, 40, il gip del tribunale di SS convalidava i decreti emessi dal Questore della stessa città e notificati il giorno precedente, 25 settembre, a sei giovani (NI SE, EM MA, PI PI LO, LO SC, SP AL, TZ NI) ai quali veniva vietato di accedere ai luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive e si prescriveva di presentarsi presso gli uffici della Questura durante le partite in casa e in trasferta della squadra di calcio SS RE per una durata variabile tra uno (NI e TZ), due (PI e LO) e tre anni (EM e SP).
Il provvedimento traeva origine dai disordini verificatisi nei pressi dello stadio prima dell'inizio della partita SS RE-Rimini, allorché i sei giovani erano stati sorpresi mentre lanciavano sassi e bottiglie nei confronti di tifosi ospiti e delle forze di polizia nonché di aggressioni con spranghe e catene, fuggendo poi a bordo di un'autovettura condotta da LO SC.
Ricorrono per Cassazione DE, NA e LO, deducendo, sotto vari profili di violazione di legge, i seguenti motivi:
- convalida del provvedimento del Questore in un lasso di tempo talmente ristretto da precludere ai ricorrenti la possibilità di difendersi presentando memorie e deduzioni, essendo l'ordinanza del gip intervenuta a distanza di nemmeno un giorno dalla notifica del decreto del Questore, ledendo così l'esercizio del loro diritto di difesa;
- mancato esame della pericolosità attuale dei ricorrenti, che, soprattutto alla luce delle recenti modifiche apportate alla l. n.401/89 e delle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale,
non può essere presunta, ma va accertata in concreto, come è previsto per tutte le misure di prevenzione, anche quelle atipiche come sono certamente quelle previste in tema di competizioni sportive;
- mancata indicazione specifica delle manifestazioni sportive per le quali opera l'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria, non essendo chiaro se per "manifestazioni sportive" si debbono intendere solo quelle ufficiali ovvero anche quelle ed. amichevoli.
2. Il ricorso non è fondato.
Per quanto concerne la prima doglianza, risulta dall'esame degli atti che il provvedimento del questore venne notificato ai ricorrenti il 25 dicembre 2003 tra le ore 10, 00 e le ore 10, 40, che il PM ne richiese la convalida il 26 settembre 2003 alle ore 10, 40 e che il gip lo convalidò lo stesso giorno 26 dicembre, depositando l'ordinanza in cancelleria alle ore 13, 40.
La determinazione del lasso di tempo adeguato al fine di consentire al destinatario della prescrizione l'esercizio del diritto di difesa nei limiti stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 23 maggio 1997, n. 144, in Cass, pen. mass. ann., 1997, p. 1576), e ora trasfusi dalla legge n. 377/2001 nel comma 2-bis dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, risente delle difficoltà pratiche di conciliare l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante presentazione al giudice di deduzioni o memorie, e il ristretto termine di 48 ore (dalla richiesta del PM) entro il quale il gip deve convalidare, sotto pena di inefficacia, il provvedimento del questore.
Poiché in proposito tacciono sia la richiamata sentenza integrativa della Corte costituzionale sia la novella del 2001 che ha recepito l'integrazione, è ricaduto sull'interprete l'onere di ricercare un termine adeguato alle esigenze difensive.
Sulla questione specifica posta dall'odierno ricorso, questa Corte ha ritenuto (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2000, n. 686, Bucciarelli, in Cass. pen. mass. ann., 2000, n. 1894, p. 3427; e, più di recente, Cass., Sez. 1^, 6 febbraio 2003, Damiano) che sia illegittima la convalida del gip intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore fissato dal questore all'interessato per la presentazione di memorie o deduzioni al giudice, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa. A questo orientamento il Collegio ritiene però di non poter aderire, perché l'indicazione del termine di 48 ore nel provvedimento amministrativo di divieto di accesso alle competizioni sportive e dell'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia postula l'esercizio di una facoltà da parte del questore che non è prevista da alcuna norma di legge (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 giugno 2003, De Matteo). Ritiene invece il Collegio che, pur nella varietà delle pronunce emesse sulla quantificazione di un termine dilatorio adeguato, debba ritenersi illegittima una convalida intervenuta prima di 24 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato (Cass., Sez. 1^, 20 gennaio 2004, Buttarelli;
Id., Sez. 1^, 4 giugno 2003, Rossi;
Id., Sez. 1^, 5 luglio 2002, Toppi;
Sez. 1^, 6 ottobre 2000, Cacciotti), atteso che un termine inferiore alle 24 ore non da la possibilità di approntare una difesa scritta, la sola del resto consentita. Nel caso in esame, l'ordinanza di convalida è stata emessa dopo il decorso del termine di 24 ore, sicché la doglianza avanzata è priva di pregio.
Parimenti infondate sono le altre doglianze.
Si censura il difetto di motivazione del provvedimento di convalida emesso dal gip del tribunale di SS, con riferimento ai poteri del giudice della convalida del provvedimento del questore che prescrive, unitamente al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, l'obbligo di presentarsi a un ufficio di polizia durante il loro svolgimento: questione oggetto di un contrasto giurisprudenziale che sembrava superato ma che di recente è stato rinnovato.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il giudice della convalida dovrebbe solo verificare l'esistenza dei presupposti formali per la decisione assunta dal questore, senza alcuna possibilità di sindacare la pericolosità effettiva dell'interessato o la congruenza delle prescrizioni adottate per fronteggiarla (Cass., Sez. 1^, 6 febbraio 1996, Pezzati;
Id., 5 ottobre 2000, Frixione;
Id., Sez. 3^, 18 gennaio 2001, Pareschi), mentre un altro orientamento ritiene che il giudice, in sede di convalida, specie nei casi in cui il divieto di accesso allo stadio si accompagna all'ordine di presentarsi alla polizia (provvedimento che pacificamente limita la libertà di movimento dell'individuo), non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare la concreta ed attuale pericolosità sociale del soggetto, la sussistenza di sufficienti elementi-indizi idonei a giustificare l'attribuzione allo stesso soggetto della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del questore (Cass., Sez. 1^, 20 gennaio 1997, Nucciarelli;
Id., Sez. 1^, 27 gennaio 2000, Nicolini;
Id., Sez. 3^, 4 dicembre 2001, Coppola;
Id., Sez. 3^, 10 dicembre 2001, Carlomagno).
Questo Collegio è dell'idea che debba essere seguito il primo degli orientamenti indicati, che è stato ritenuto del resto conforme ai principi costituzionali anche dalla Corte costituzionale (sent. 20 aprile 1998 n. 136, in Cass. pen. mass. ann., 1998, p. 2289, m. 1269). Ne deriva che il controllo del giudice - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti a un ufficio di polizia - non può che essere limitato alla verifica della sussistenza dei prescritti presupposti oggettivi e soggettivi previsti per l'emissione delle prescrizioni, il cui contenuto è rimesso alla valutazione discrezionale del questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione devolutagli dalla legge (Cass. Sez. 1^, 4 giugno 2003, Zerlotto;
Id., Sez. 1^, 15 maggio 2000, m. 3558, Caraffa;
Id., Sez. 1^, 5 ottobre 2000, n. 825, Frizione, secondo cui non è previsto alcun controllo del giudice in ordine alla rispondenza del provvedimento alla effettiva pericolosità del soggetto, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza del gip non può consistere che nella attestazione di avere esaminato gli atti e di averne constatato la rispondenza formale ai presupposti previsti dall'art. 6 comma 2 della legge n.401 del 1989). Nel caso in esame, il giudice ha dato atto che sulla base del fatto accertato (leggi: coinvolgimento dei ricorrenti negli incidenti verificatisi il 21 settembre 2003 prima dell'incontro SS RE- Rimini) il questore di SS aveva emesso un provvedimento pienamente giustificato e motivato, secondo la ratto e la lettera dell'art. 6 comma 2 della legge citata, dimostrando così di aver compiuto il controllo degli atti richiestogli dalla legge, di averli trovati conformi alla stessa e di dovere convalidare conseguentemente il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa. Il giudice, peraltro, ha indicato una serie di elementi sintomatici della pericolosità dei ricorrenti, descrivendo la condotta di ognuno di loro (tutti avevano lanciato sassi e bottiglie in vetro che avevano lanciato contro i tifosi ospiti e contro le forze di polizia e il PI e il EM avevano altresì compiuto aggressioni con spranghe e catene).
Per quanto concerne poi la terza ed ultima doglianza, il provvedimento non può definirsi assolutamente generico come sostengono i ricorrenti, i quali lamentano la mancata specificazione delle competizioni sportive per le quali opera l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La prescrizione vige per tutte le partite, in casa o in trasferta, della SS RE, ufficiali ed amichevoli, essendo chiaro l'intento del Questore di tenere i ricorrenti lontani dai luoghi in cui, a qualunque titolo, risulta impegnata la squadra che ha scatenato le loro gratuite ed incivili esplosioni di violenza. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004