Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto infondata la pretesa al pagamento dell'emolumento cosiddetto integrativo, previsto dall'art. 33, punto n. 2, dal c.c.n.l. 1990/1992 dei ferrovieri statali, nell'ambito degli elementi aggiuntivi della retribuzione, in caso di omessa stipulazione del contratto integrativo previsto per l'assegnazione del detto elemento retributivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO NO - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS AL - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AR, ME MA e UC, eredi di LU PI, OR ON, SE TA, CO IA, UR AL, GA CE, ME NO, OR IG, OR CO, GI AN, BA SA e LE, e CH AR, quali eredi di LL ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia, n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che, unitamente all'avv. Claudio Pini, li difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO SpA - Società di trasporti e servizi per azioni -, in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, corso V. Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 224 in data 24 gennaio 2000 (R.G. 10450 e 10453/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 25.3.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Andrea Zancello per delega dell'avv. Vacirca e Scognamiglio;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attuali ricorrenti per cassazione, tutti dipendenti (o eredi di dipendenti), delle ferrovie statali, cessati dal servizio dopo la scadenza del c.c.n.l. 1990/1992 (31 dicembre 1992) e prima della stipulazione del c.c.n.l. 1994/1995 (18 novembre 1994), hanno chiesto al Pretore di Genova la condanna dell'azienda datrice di lavoro al pagamento di un elemento della retribuzione, denominato "integrativo", che assumevano indebitamente non corrisposto per il periodo dall'1.1.1993 alla cessazione dal servizio. La domanda è stata giudicata priva di fondamento dal giudice adito e la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Genova, che ha rigettato l'appello dei soccombenti.
L'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale è che il c.c.n.l. stipulato il 18.7.1990 per il triennio 1990/1992, all'art. 33, punto 2, lett. N), aveva recepito l'accordo sindacale 19.5.1990, contemplando l'elemento aggiuntivo della retribuzione denominato "integrativo"; che l'indicato accordo sindacale, nell'ambito della risorsa finanziaria correlata a L. 150.000 a regime per dipendente, quale valore medio nazionale, prevedeva che fosse negoziato a livello compartimentale e di sede centrale, con assegnazione in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti e unità della sede centrale;
che il c.c.n.l. aveva altresì precisato le materie di competenza della contrattazione integrativa a cadenza annuale, tra le quali i "sistemi premianti per il personale"; che il cd. emolumento "integrativo" era stato corrisposto fino all'anno 1992, ma non dopo la scadenza contrattuale del 31.12.1992, non essendo più stati stipulati altri accordi in sede di contrattazione integrativa (fatta eccezione di qualche compartimento, come quello di Firenze); che, con il nuovo contratto collettivo stipulato il 18 novembre 1994, era stata pattuita la "cessazione, a far data dal 31.12.1992, dell'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, del premio risultati quadri, dell'extrabudget, dell'extra integrativo e di altre voci, stabilendo la corresponsione a tutto il personale non dirigenziale in servizio alla data della stipulazione di un importo forfettario specificato in apposita tabella, da ridursi delle quote eventualmente percepite nel periodo per qualsiasi degli istituti economici soppressi.
Riferisce, poi, la sentenza che i dipendenti non in servizio alla data di stipulazione del nuovo contratto, non avendo diritto all'importo forfettario e restando estranei alla nuova regolamentazione dei rapporti di lavoro, sostenevano di essere titolari del credito all'emolumento cd. integrativo in quanto attribuito dal contratto collettivo 1990/1992, rimasto efficace anche dopo la scadenza in virtù di specifica clausola di proroga fino alla stipulazione del nuovo contratto.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che tale diritto potesse nascere solo dalla stipulazione dei previsti accordi integrativi a cadenza annuale, siccome il c.c.n.l. si limitava soltanto a regolare le procedure e l'oggetto della contrattazione locale, ma non attribuiva il diritto retributivo in contestazione senza la mediazione dell'accordo. Ad una diversa interpretazione, aggiunge la sentenza impugnata, non induceva ne' la circostanza che, di fatto, la contrattazione integrativa degli anni 1990-1992 aveva rinunciato a verificare effettivamente la produttività nelle realtà locali, preferendo forme di automatismo dell'incremento salariale;
ne' i contenuti del nuovo contratto del 1994, in quanto l'importo forfettario non era diretto a sostituire l'oggetto di obbligazioni retributive già nate e rimaste non adempiute, ma solo a determinare un complessivo nuovo livello retributivo (che era infatti previsto anche per i neoassunti) che tenesse conto del blocco del salario integrativo dalla fine del 1992, con detrazione di quanto a tale titolo si fosse comunque percepito.
La cassazione della sentenza è chiesta dai soccombenti con ricorso per un motivo unico, al quale resiste la SpA Ferrovie dello Stato con controricorso. Le parti hanno altresì depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 c.c., illogicità e contraddittorietà di motivazione, omesso esame di fatti decisivi.
2. Prescindendo dalle considerazioni concernenti l'ingiustizia della decisione e l'asserito sostanziale contrasto con altre decisioni su casi che presenterebbero analogie con quello di specie, che non possono rilevare nel giudizio di legittimità, le censure alla sentenza impugnata si possono così sintetizzare:
a) omessa considerazione della riserva alla contrattazione nazionale degli "aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile", con la quale era coerente la previsione dell'art. 33 del c.c.n.l. relativa all'integrativo, qualificato elemento aggiuntivo della retribuzione, cosicché il diritto era state attribuito in modo perfetto dal detto art. 33, restando alla contrattazione integrativa il solo compito di determinazione del quantum, e anche in questo ambito gli accordi successivi al 1990 si erano limitati ad utilizzare gli stessi criteri già concordati, mentre la mancanza di competenza della contrattazione locale sulle materie retributive emergeva dal verbale di riunione 5.2.1993, nel quale il rappresentante della società dichiarava che a livello nazionale era stato deciso di non stipulare nuovi accordi concernenti il salario integrativo;
b) necessità di valutazione più adeguata della predeterminazione dell'elemento retributivo in L. 150.000, sia pure con riserva della sua esatta quantificazione per i singoli dipendenti, da porre in relazione con il significativo inserimento, ad opera dell'art. 33 c.c.n.l., dell'emolumento tra le voci di retribuzione non eventuale,
ma aggiuntiva.
c) omessa considerazione del fatto che, in difetto di accordi, erano stati corrisposti acconti, e gli accordi locali, poi, si erano di fatto limitati a ripartire l'integrativo secondo gli indici di produttività degli impianti determinati sulla base dell'organico, così comprovando il loro ruolo puramente esecutivo. d) inadeguata valutazione della previsione contenuta nel rinnovo contrattuale del 1994, secondo cui dall'una tantum andava detratto quanto corrisposto a titolo di integrativo, circostanza che stava a dimostrare come il diritto fosse stato considerato sussistente anche dopo il 31.12.1992.
2. La Corte giudica il ricorso infondato.
Invero, in relazione a rivendicazioni identiche a quelle che hanno avanzato gli attuali ricorrenti, in sede di legittimità sono state confermate sia sentenze di merito di accoglimento delle domande (Cass. 7828/2001; 1557/2003), sia statuizioni di rigetto (Cass. 709/2000); sono state anche cassate con rinvio decisioni di accoglimento (Cass. 4534/2000). Ma, appunto, identiche erano le pretese sostanziali, non certo le controversie sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, che hanno un oggetto delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata in relazione alla causa petendi prospettata nei giudizi di merito e ai motivi di ricorso, al quale, in particolare, è estranea la verifica della fondatezza della domanda le quante volte dipenda da un accertamento di fatto, e cioè l'intento espresso dagli autori di atti negoziali, essendo consentito soltanto il controllo della correttezza del procedimento seguito dal giudice di merito per compiere l'accertamento, sotto il profilo del rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss. c.c. e dell'esistenza di una motivazione sufficiente e non contraddittoria. Pertanto non si è in presenza di "precedenti" in senso tecnico della giurisprudenza della Corte e ciò, a maggior ragione, va detto con riguardo al richiamo operato dai ricorrenti a pronunce di legittimità concernenti il personale con qualifica di quadro (cfr., Cass. 11286/2000; 15153/2001; 15909/2002) e, dunque, istituti contrattuali del tutto diversi (cd. premio annuale di cui all'art. 49, n.
5. c.c.n.l. 1990/1992, il quale, peraltro, come riferisce la sentenza impugnata, conferisce al dirigente il potere di attribuirlo, sia pure secondo criteri previamente concordati con le organizzazioni sindacali).
3. Ciò premesso, va osservato che la tesi disattesa dal Tribunale è, ridotta al nucleo essenziale, che il salario integrativo, menzionato dall'art. 33 del c.c.n.l. 1990/1992 (contratto pacificamente, secondo l'accertamento di merito, rimasto efficace dopo la scadenza originaria, in forza di specifica clausola - art. 107 - di rinnovo tacito in mancanza di disdetta) tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione, con rinvio all'accordo 19.5.1990, avrebbe dovuto essere corrisposto dall'azienda anche in assenza di accordi sindacali, che appunto, non erano stati stipulati per il 1993 e per il 1994. Si assume, infatti, che il diritto retributivo era stato attribuito in maniera perfetta dalla contrattazione nazionale e che la negoziazione a livello locale aveva un ruolo meramente esecutivo, di determinazione del quantum spettante ai singoli lavoratori sulla base di criteri predeterminati a livello nazionale.
Poi, con il c.c.n.l. stipulato il 18 novembre 1994 si convenne la cessazione di efficacia a far data dall'1.1.1993 di tutte le clausole relative, tra l'altro, al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, cessazione di efficacia compensata con la corresponsione di un importo forfettario al personale in servizio in quella data: con ciò, da una parte, si sarebbe dato atto inequivocabilmente che quelle stesse clausole erano rimaste in vigore medio tempore;
dall'altra, la cessazione di efficacia retroattiva non poteva naturalmente sottrarre al personale cessato dal servizio diritti già maturati.
4. Va precisato innanzi tutto che la stessa prospettiva dei ricorrenti dimostra come nessun elemento decisivo sia possibile desumere dalla contrattazione del 1994: la cessazione retroattiva dell'efficacia delle clausole relative al salario integrativo lascia del tutto impregiudicata la questione se da quelle clausole fossero nati diritti di credito, ovvero mere aspettative correlate agli obblighi di negoziazione in sede decentrata e se, quindi, per il personale in servizio, l'importo forfettario fosse destinato a sostituire l'oggetto di obbligazioni retributive non adempiute, oppure a compensarli in relazione ai mancati incrementi salariali determinati dal blocco della contrattazione, alla stregua di scelte di politica sindacale.
5. Il Tribunale ha optato per la seconda soluzione, ma in realtà non aveva di fronte realmente una scelta, trattandosi, invece, di una conseguenza della premessa da cui muove la sentenza: senza accordo in sede locale non poteva dirsi completata la fattispecie attributiva del diritto, sicché la contrattazione del 1994 aveva strutturalmente prodotto un aumento di retribuzione - limitato, come avviene normalmente in assenza di pattuizioni di segno diverso, al personale in servizio - restando privi di rilievo gli aspetti funzionali di compenso per il mancato incremento salariale nel periodo, preso in considerazione solo per stabilire che sarebbero state detratte le somme per qualsiasi ragione erogate a titolo di salario integrativo (ed in effetti, è rimasto accertato che in qualche compartimento venne concordato il salario integrativo anche per il 1993).
6. Orbene, in ordine al nucleo essenziale del ragionamento del Tribunale, non riesce ai ricorrenti di dimostrare la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c. ovvero vizi della motivazione. Sul piano della coerenza con i principi generali del diritto sindacale e della logica giuridica, non è certamente censurabile il ragionamento del Tribunale secondo cui il contratto nazionale aveva istituito diversi livelli di contrattazione (nazionale, compartimentale e per unità di produzione), riservando certamente al livello nazionale gli aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile, ma devolvendo alla contrattazione integrativa, a cadenza annuale, tra l'altro, la negoziazione di "sistemi premianti per il personale".
7. Nella lettura, in particolare, dell'art. 33 c.c.n.l., il Tribunale ha rilevato che, nell'ambito della regolamentane degli istituti retributivi, si trovava elencato l'integrativo di cui all'accordo 19.5.1990 tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione e che l'omissione del predicato "eventuale" (presente, invece, per altri elementi retributivi aggiuntivi, quali il compenso per lavoro straordinario, festivo e notturno, i premi o gratifiche) non significava certo che il compenso in questione dovesse essere corrisposto anche in mancanza di accordo locale, ma solo che non era collegato a fattori contingenti della prestazione individuale.
8. Prendendo, quindi, in esame la regolamentazione specifica del cd. "integrativo", contenuta nell'accordo 19.5.1990 ed in quello 8.6.1990, di specificazione dei criteri di assegnazione del compenso per il 1990, ha posto in evidenza come fosse determinato soltanto il valore medio nazionale di L. 150.000 a regime per dipendente per il triennio, prevedendosi che la negoziazione locale avrebbe dovuto provvedere ad assegnarlo in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti;
che nel 1990 furono stipulati i previsti accordi decentrati, nel rispetto dei criteri generali dettati a livello nazionale;
che nessun conforto all'assunto dei dipendenti derivava dal fatto che gli accordi per gli anni 1991 e 1992 si fossero limitati a ricalcare quelli precedenti, senza accordare effettiva rilevanza alla funzione premiante in relazione ai risultati produttivi, trattandosi di una scelta insindacabile dell'autonomia collettiva;
che, per l'anno 1993 (con l'eccezione, a quanto risultato nel giudizio di merito, del compartimento di Firenze) l'azienda aveva rifiutato di concludere altri accordi relativi all'integrativo, rifiuto al quale era possibile reagire soltanto con gli strumenti della lotta sindacale.
9. Ne discende che, nella sostanza, i ricorrenti insistono nella tesi secondo cui l'obbligazione trovava la sua fonte nel contratto nazionale, indipendentemente dalla stipulazione degli accordi decentrati, inammissibilmente contrapponendola direttamente all'interpretazione accolta dal giudice del merito. Avrebbero, invece, dovuto assolvere all'onere di indicare da quale dato negoziale non esaminato, o non adeguatamente esaminato, dal Tribunale, si sarebbero potuti desumere elementi per ritenere che non era stato operato un rinvio alla contrattazione locale per determinare l'oggetto dell'obbligazione, completando così la fattispecie costitutiva del diritto, ma la stessa contrattazione era stata investita di un compito esclusivamente tecnico, di liquidazione di un'obbligazione ad oggetto determinabile, sicché, in mancanza, alla liquidazione stessa avrebbe dovuto procedere la stessa azienda o il giudice. Tanto, più, che certamente la fattispecie non era riconducile alla previsione di cui all'art. 1349 c.c. siccome i soggetti negoziali del livello di contrattazione collettiva decentrata non possono essere considerati terzi ai quali è possibile deferire la prestazione dedotta, in ipotesi, del contratto nazionale.
10. In conclusione, la tesi dei ricorrenti avrebbe come risultato la lettura del sistema negoziale come se dicesse che, in mancanza di accordo, il salario integrativo doveva essere ugualmente corrisposto dall'azienda, ma di ben altra consistenza avrebbero dovuto essere le argomentazioni per ritenere espresso un intento negoziale, per più versi anomalo, di totale svalutazione del ruolo della contrattazione locale, ridotto a semplice ausilio di un'attività meramente tecnica di pertinenza del datore di lavoro.
11. Conclusivamente, non si ravvisano violazione degli art. 1362 ss. e vizi della motivazione nella decisione di infondatezza della pretesa al pagamento dell'emolumento cd. integrativo, previsto dall'art. 33, punto n. 2, dal c.c.n.l. 1990/1992 dei ferrovieri statali, nell'ambito degli elementi aggiuntivi della retribuzione, allorché non sia stato stipulato il contratto integrativo previsto per l'assegnazione del detto elemento retributivo. La natura della controversia e la sorte di controversie analoghe, ricordata sopra, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese e gli onorali del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese e gli onorali del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003