Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11807
CASS
Sentenza 5 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto infondata la pretesa al pagamento dell'emolumento cosiddetto integrativo, previsto dall'art. 33, punto n. 2, dal c.c.n.l. 1990/1992 dei ferrovieri statali, nell'ambito degli elementi aggiuntivi della retribuzione, in caso di omessa stipulazione del contratto integrativo previsto per l'assegnazione del detto elemento retributivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11807
    Data del deposito : 5 agosto 2003

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