Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall'art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall'illecito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 26873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26873 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
: 26873-17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2017 Sent. n. sez. 997 GIACOMO PAOLONI - Presidente - MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE N.47104/2016 EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: ZI DA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/07/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG dr.ssa Delia Cardia che ha chiesto l'annullamento senjo viuvio RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale il Gip, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a IL ZI la pena di un anno e dieci mesi di reclusione per plurime ipotesi di peculato.
2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, con i quali ha lamentato violazione di legge processuale in relazione all'art. 444, comma 1 ter cod. proc. pen. e 165, quarto comma cod. pen.. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che il Gip avesse recepito l'accordo tra le parti nonostante l'inammissibilità della richiesta di applicazione pena per non avere l'imputato restituito integralmente il profitto o il prezzo del reato, come previsto dall'art. 444, comma 1 ter cod. proc. pen. con norma che, in quanto di natura specificamente processuale, era applicabile anche ad ipotesi di fatto consumate anteriormente alla sua introduzione nel sistema processuale. 2. 2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la conseguente omissione del Gip che non aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla riparazione pecuniaria come previsto dall'art. 165, quarto comma cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha condiviso le critiche del ricorrente in merito al primo motivo di ricorso, dato che la norma di cui all'art. 444, comma 1/ter cod. proc. pen. aveva in effetti natura processuale ed era sicuramente applicabile al caso in esame, con assorbimento quindi del secondo motivo, peraltro non fondato dal momento che la norma di cui all'art. 165, comma 4 cod. proc. pen. aveva invece natura sostanziale e non poteva essere applicata retroattivamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di TRIESTE per l'ulteriore corso.
2. E' stato accertato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha pronunciato a carico del ZI sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per numerosissime ipotesi di peculato consumate dal 2009 al 2012 mentre non è dato atto, né nel testo della motivazione della sentenza né nel relativo verbale di udienza, della avvenuta restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato richiesta dall'art. 444, 1 comma 1-ter cod. proc. pen. come condizione per l'ammissibilità della richiesta di rito speciale.
2.1 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la norma sopra richiamata, introdotta nell'ordinamento processuale con legge 69/2015, per il chiaro riferimento a condotte riparatorie per un verso volontariamente adottate anche al di fuori di qualsiasi intervento giudiziale prescrittivo e, per l'altro, temporalmente precedenti la richiesta di applicazione pena e anche, in ipotesi, allo stesso sorgere del procedimento, prevede in realtà una condizione meramente processuale di ammissibilità al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e si colloca, conseguentemente, nell' ambito delle norme ad esclusiva natura procedimentale (Cass. Sez. 6 del 25 gennaio 2017, n. 9990, Pg.
Contro
MIRELLI), in quanto tali sicuramente applicabili al caso in esame caratterizzato dal fatto che tutte le ipotesi di peculato contestate si collocano in periodo temporalmente antecedente l'introduzione di detta norma.
3. Le considerazioni sopra svolte determinano il sostanziale assorbimento del secondo motivo di ricorso, non più concretamente rilevante a seguito del riconoscimento della fondatezza del primo motivo, che determina già di per se stesso venir meno dell'accordo sulla base del quale era stata pronunciata la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. 3.1 In ogni caso, va osservato però, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore ricorrente, che le condotte a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio descritte nel testo dell'art. 165, quarto comma cod. pen., in quanto specificamente caratterizzate dalla previsione di una condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena e quindi ad una causa di estinzione del reato alle condizioni di cui all'art. 167 cod. pen., si collocano su di un piano prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della relativa disposizione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso il 10 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancelleriacomo PA Maurizio GIANESINI 29 MAC 2017 A ON CA ST M E R P T oggi, U S JLFUNZIONARIO ORDIZIARIO R O Dott.ssa Silvana DIPUCCHIO C