Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
Nei procedimenti giudiziari nella regione a statuto speciale Trentino Alto Adige, l'inosservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 14 comma terzo d.P.R. n. 547 del 1988, di traduzione degli atti del procedimento nella lingua madre dell'interessato non determina la nullità degli stessi, ma solo la necessità della loro commutazione linguistica; con la conseguenza che la constatazione di detta violazione da parte della Corte di cassazione, adita a seguito di decisione in sede di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo, non implica la revoca del vincolo cautelare, bensì l'annullamento con rinvio al Tribunale affinchè lo stesso decida sull'impugnazione, previa traduzione nella lingua del ricorrente degli atti depositati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45036 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
45 0 3 6/ 15 messimerio 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Дел LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ALDO FIALE N. 1814/2015 Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCA RAMACCI N. 25512/2015 Dott. ANTONELLA DI STASI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON HE N. IL 16/05/1956 avverso l'ordinanza n. 15/2015 TRIB. LIBERTA' di BOLZANO, del 08/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maciele نهrigett : Udit i difensor Avv.; F. Corem A RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza dell'8/5/2015 ha respinto l'istanza di riesame, presentata nell'interesse di ER ON, avverso provvedimento di sequestro emesso in data 20/4/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto beni fino alla concorrenza del valore di euro 862.545,44 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74\2000. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 18-bis, comma 2 d.P.R. 574\88 in relazione all'art. 14, comma 3 del medesimo decreto, rilevando di aver dichiarato, quale madre lingua, quella tedesca, utilizzata, successivamente, per la redazione dell'impugnato provvedimento. Aggiunge che gli atti depositati dal Pubblico Ministero ai fini del riesame risultavano redatti in lingua italiana e che, non essendo stati tradotti nella sua lingua madre, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli, con conseguente revoca della misura cautelare reale per totale mancanza di atti processuali sui quali : fondare il giudizio. Osserva, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il difetto di interesse ad eccepire la nullità in ragione della intervenuta sottoscrizione dell'istanza di riesame anche da parte dell'indagato, il quale avrebbe dato così dimostrazione di aver compreso gli atti, rinunciando, di fatto, a sollevare l'eccezione.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione del divieto di bis in idem, in quanto il Pubblico Ministero avrebbe richiesto la misura oggetto di riesame quando ancora erano pendenti i termini per l'impugnazione di un precedente provvedimento, di identico contenuto, annullato dal Tribunale.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la omessa pronuncia, da parte dei giudici del riesame, su una specifica censura concernente il difetto di giurisdizione, in quanto i fatti oggetto di provvisoria incolpazione sarebbero stati commessi all'estero. 1 R 5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia la violazione del «divieto di bis in idem processuale», in quanto l'affermazione del Tribunale, secondo cui la vera sede operativa della società «ENECO STROM» sarebbe in Bolzano, risulterebbe in contrasto con quanto già accertato dallo stesso Pubblico Ministero procedente nell'ambito di altro procedimento penale, definito con archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
6. Con un quinto motivo di ricorso rileva, infine, l'impossibilità di considerare come soggettivamente inesistenti le fatture emesse dalla società «ENECO STROM». : Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 21/9/2015 ha depositato in Cancelleria una memoria difensiva ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Occorre premettere, riguardo al primo motivo di ricorso, che il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» nel parificare la lingua tedesca a quella italiana stabilisce, all'art. 14, comma 1, che, «in caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna. Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata>>. Nel caso in esame, come emerge con chiarezza dal ricorso e dal provvedimento impugnato, l'indagato ha indicato quale propria lingua madre quella tedesca ed il provvedimento di sequestro risulta redatto in quella lingua. L'art. 14 citato dispone altresì, al comma 3, che tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari, che fanno parte del fascicolo del Pubblico Ministero, redatti in una lingua diversa da quella dichiarata, sono tradotti nella lingua madre а 2 indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.
2. I contenuti di tale disposizione sono esplicitamente richiamati dal Tribunale e dal ricorrente e, nel provvedimento impugnato, viene espressamente dato atto del fatto che gli atti facenti parte del fascicolo del Pubblico Ministero procedente sono prevalentemente redatti in lingua italiana. Alla luce di tale considerazione, il Tribunale riconosce il diritto dell'indagato di disporre degli atti nella propria lingua madre ed il corrispondente onere del Pubblico Ministero di procedere alla loro traduzione. Altrettanto chiaramente il Tribunale evidenzia che il Pubblico Ministero, pacificamente, non è riuscito a completare la traduzione degli atti e ne analizza le conseguenze, richiamando il contenuto dell'art. 18-bis del d.P.R. 574/88, il quale sanziona con la nullità, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3 (oltre ad altre espressamente indicate, che qui non rilevano), specificando che la dichiarazione di nullità comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo. La medesima disposizione è richiamata anche in ricorso, sebbene la difesa dell'indagato giunga a conclusioni divergenti rispetto a quelle tratte dai giudici del riesame circa le conseguenze derivanti dalla mancata traduzione degli atti. Il Tribunale ha infatti affermato che la sottoscrizione dell'istanza di riesame, redatta in lingua italiana, anche da parte dell'indagato, con contestuale consenso alla redazione dell'ordinanza di riesame in lingua italiana, sia indicativa della piena comprensione degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, cui le censure prospettate si riferiscono e dimostri, pertanto, la carenza di interesse a dedurre la nullità, richiamando quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen.
3. Tale affermazione, in astratto pienamente condivisibile, non tiene tuttavia conto del fatto che nell'istanza di riesame della quale questa Corte può - prendere visione, in considerazione della natura della questione prospettata in ricorso il ricorrente ed i suoi difensori non si sono limitati alla mera sottoscrizione dell'atto ed alla ricordata manifestazione di consenso, avendo essi espressamente eccepito la nullità, specificando testualmente, come ricordato in ricorso, che «nella denegata ipotesi che l'eccezione relativa all'uso della lingua separatamente proposta dovesse essere rigettata, vengono altresì proposti i seguenti ulteriori motivi. Essendo tutti gli atti di indagine, come già sopra ricordato, disponibili nella sola lingua italiana, i motivi, per evidenti ragioni di comprensione, sono proposti nella medesima lingua. In tal caso, al fine di agevolare in modo corrispondente anche l'attività giurisdizionale, l'indagato, che B 3 sottoscrive il presente atto, per conferma, chiede ed acconsente che il provvedimento del Tribunale sia redatto nella sola lingua italiana». Una tale specificazione, ad avviso del Collegio, dimostra la sussistenza di un interesse, da parte dell'indagato, a coltivare l'eccezione proposta ed indica, chiaramente, che la prospettazione degli ulteriori motivi viene formulata in via subordinata e per evidente cautela difensiva, ricorrendo alla lingua italiana sostanzialmente per comodità, dovendo i motivi riferirsi ad atti redatti in italiano. Alla luce di tali inequivocabili precisazioni, dunque, i giudici del riesame non potevano rilevare la mancanza di interesse all'osservanza della disposizione che la difesa assume violata.
4. Deve però osservarsi che il ricorrente erra nel ritenere che, dalla dedotta nullità, derivi la declaratoria di nullità di tutti gli atti prodotti dal Pubblico Ministero e la conseguente revoca del sequestro per la totale mancanza di atti sui quali fondare il provvedimento impugnato. L'unica conseguenza è, infatti, come stabilito dall'art. 18-bis, comma 2 d.P.R. 574\88, l'obbligo di traduzione che, alla luce di quanto disposto dall'art. 14, comma 3 del medesimo decreto, riguarda gli atti formati in sede di indagini preliminari facenti parte del fascicolo del Pubblico Ministero e questi soltanto.
5. La situazione che viene posta all'attenzione del Collegio risulta, pertanto, singolare, poiché la lingua madre dell'interessato era ben nota all'autorità giudiziaria procedente, tanto che il decreto di sequestro era stato originariamente redatto in tedesco, ma gli atti di indagine, evidentemente per il numero elevato, di cui danno atto i giudici del riesame, sono stati depositati in lingua italiana. Tale traduzione ben poteva essere effettuata prima della trasmissione degli atti al Tribunale, considerata la natura meramente ordinatoria del termine di cui all'art. 324, comma 3 cod. proc. pen., ma ciò non è avvenuto, cosicché si pone il problema della soluzione da adottare nel caso specifico. La legge riconosce al ricorrente il diritto alla traduzione degli atti nella sua lingua madre, diritto al quale, come si è detto, ha dimostrato di non voler rinunciare e dall'inosservanza del quale non può, però, derivare la caducazione della misura cautelare imposta con atto originariamente redatto in lingua tedesca, perché la legge non la prevede. L'unica soluzione ragionevolmente praticabile pare, dunque, nella fattispecie, quella dell'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame affinché, disposta la integrazione degli atti depositati con la loro traduzione nella lingua madre del ricorrente, riesamini la richiesta di а 4 riesame.
6. La natura assorbente della questione esaminata esonera il Collegio dall'esame del secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, dovendosi invece osservare, per ciò che concerne la questione relativa alla giurisdizione, di cui tratta il terzo motivo di ricorso, che il Tribunale ha rilevato, con argomentazioni in fatto, fondate sul contenuto degli atti nella sua disponibilità ed, in quanto tali, non valutabili da parte del giudice di legittimità, che la sede effettiva della società del ricorrente è situata in Bolzano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano. Così deciso in data 8.10.2015 Il Consignere Estensore Il Presidente (Dott. Aldo FIALE) (Dott. Luca RAMACCI) Jedo fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 0 NOV 2015 ALCANCE WERE Luand Pani 5 л с