Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45036
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Sentenza 8 ottobre 2015

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Nei procedimenti giudiziari nella regione a statuto speciale Trentino Alto Adige, l'inosservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 14 comma terzo d.P.R. n. 547 del 1988, di traduzione degli atti del procedimento nella lingua madre dell'interessato non determina la nullità degli stessi, ma solo la necessità della loro commutazione linguistica; con la conseguenza che la constatazione di detta violazione da parte della Corte di cassazione, adita a seguito di decisione in sede di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo, non implica la revoca del vincolo cautelare, bensì l'annullamento con rinvio al Tribunale affinchè lo stesso decida sull'impugnazione, previa traduzione nella lingua del ricorrente degli atti depositati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45036
    Data del deposito : 8 ottobre 2015

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