Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
La previsione contenuta nell'art. 444, comma primo ter, cod. proc. pen., che subordina, per alcuni delitti ivi indicati, l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, ha natura esclusivamente procedimentale quale condizione per accedere al rito speciale, con la conseguenza che la norma, introdotta con la legge 27 maggio 2015, n.69, trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
Commentari • 4
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Leggi di più… - 4. PatteggiamentoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2017, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
099 90-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 211 Presidente - GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.35138/2016 MAURIZIO GIANESINI - ANDREA TRONCI ANGELO COSTANZO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nei confronti di: IR IL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/03/2016 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentire le conclusioni del PG M. Pine ki che ha chiesto l'annuhamento sents rinvio Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di TRIESTE ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale il Gip di Trieste aveva applicato a NO IR ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e tre mesi di reclusione, con sospensione condizionale della stessa, per il reato di peculato.
2. Il Procuratore generale ha dedotto due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, dedotto per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale, il ricorrente ha lamentato che il Gip non avesse sindacato la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti, in specie per non aver verificato l'ammissibilità della richiesta di applicazione pena subordinata alla restituzione integrale del prezzo o profitto del reato di cui all'art. 444, comma 1/ter cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo, dedotto per vizi di motivazione ex art. 606, lett. e cod. proc. pen., il ricorrente ha segnalato l'omissione di una pur minima motivazione sul punto specifico della ammissibilità della richiesta di applicazione pena e, in particolare, sulle ragioni per le quali non era stata data applicazione alla norma di cui al citato art. 444, comma 1/ter Cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha condiviso le osservazioni del ricorrente e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di TRIESTE per l'ulteriore corso.
2. E' stato accertato in fatto che Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. per un reato di peculato consumato il 16 settembre 2014; non vi è traccia né nel testo della sentenza, né nel relativo verbale di udienza preliminare in pari data della avvenuta restituzione integrale del prezzo o profitto del reato richiesta dall'art. 444, comma 1- ter cod. proc. pen. per l'ammissibilità della richiesta di applicazione pena.
3. Il tema che si pone alla attenzione della Corte di legittimità è evidentemente quello di accertare la natura della norma ora richiamata dato che, 1 se si trattasse di norma di diritto penale sostanziale che prevede una sanzione in qualche modo analoga a quella della confisca del profitto del reato di peculato di cui all'art. 322 ter cod. pen., essa non sarebbe applicabile al caso in esame essendo stata introdotta nell'ordinamento con l'art.6 della legge 27/5/2015, successiva alla data di consumazione del peculato in questione, e quindi del tutto correttamente il Gip avrebbe omesso di accertare l'effettiva restituzione integrale del profitto del reato prima di accedere al "patteggiamento".
3.1 L'omissione del Gip, poi, sarebbe stata del tutto coerente con il concorde indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ha individuato nella confisca ex art. 322 ter cod. pen. una natura sostanzialmente sanzionatoria con conseguente irretroattività delle relative disposizioni a fatti di reato commessi prima della entrata in vigore della norma (Cass. Sez. Unite 31/1/2013 n. 18374, Adami, Rv 255037), con enunciazione di un principio che sicuramente sarebbe estensibile, per evidenti ragioni di analogia, anche alla "sanzione" di cui all'art. 444, comma 1/ter cod. proc. pen. se effettivamente di sanzione si trattasse.
4. E' però parere della Corte che l'art. 444, comma 1/ter cod. proc. pen., per il chiaro riferimento a condotte riparatorie per un verso volontariamente adottate anche al di fuori di qualsiasi intervento giudiziale prescrittivo, e per l'altro temporalmente precedenti la richiesta di applicazione pena e anche, in ipotesi, allo stesso sorgere del procedimento, enunci in realtà un condizione meramente processuale di ammissibilità del rito speciale in argomento e si collochi conseguentemente nell'ambito delle norme a natura esclusivamente procedimentale, in quanto tali sicuramente applicabili al caso in esame, nel quale la richiesta di applicazione pena era intervenuta quando già la norma citata era in pieno vigore.
5. In diretta conseguenza di quanto sopra ritenuto, quindi, va affermato che il Gip, in sostanziale violazione di legge processuale, ha omesso di accertare la sussistenza di una condizione necessaria di accesso al rito del "patteggiamento", con l'ulteriore conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione del venir meno del negozio processuale concordato dalle parti e fatto proprio dal Giudice con la sentenza stessa.
6. Il riconoscimento di fondatezza del primo motivo di ricorso del Procuratore generale esime dall'esame approfondito del secondo, evidentemente subordinato logicamente al mancato accoglimento del primo;
in ogni caso andrà qui osservato, in fatto, che vanno condivise le osservazioni svolte dal ricorrente dove lo stesso rileva che l'effetto dell'adempimento della condizione processuale di ammissibilità di cui si è detto è quello, da un lato, di impedire all'imputato 2 qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato e, dall'altro, di consentirgli di escludere l'applicazione, con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., della confisca ex art. 322 ter del profitto del reato o, in caso di sentenza di condanna ordinaria, anche della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 quater a favore dell'amministrazione di appartenenza, circostanze tutte che supportano univocamente la conclusione che la restituzione integrale del profitto del reato ex art. 444, comma 1/ter cod. proc. pen. deva avvenire a cura esclusiva dell'imputato e non possa essere perciò sostituita da adempimenti di terzi estranei al reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 gennaio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo PAOLONI Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 FEB 2017 IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO Piera Esposito 3