Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8980 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
I 9 L L 8 O 6 B . E e N l E , a n N 1 e 8 O I p 9 Z 1 a A - R m 1 T e 1 S t - I s i 4 G s 2 E REPUBBLICA ITALIANA l R . a L A e D 3 h c 2 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i f T . i LA CORTE SUPREMA D89 8 0 /0 1 N d T E o R S E m A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.8200/99 Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. 20511 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Cons. Rel. Ud. 09/03/01 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: а EI VO, elettivamente domiciliato in Roma, via Palumbo 12, presso l'avv. Simonetta Crisci e rappresentato e difeso - per procura speciale a -© dall'avv. (rechtsanwalt) Joachim Lau con studio in margine del ricorso Firenze via delleFarine 2
- ricorrente -
contro
Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Bolzano n. 141 del 15.5.98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.3.01 dal Relatore Cons.Luigi Macioce Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 647 2001 In data 28.7.96 a WE VO, cittadino della BRD, era contestata da personale della Polstrada la violazione dell'art. 172 commi 1 ed 8 del CdS perché, al km 78 della A22, conduceva veicolo immatricolato all'estero senza far uso delle prescritte cinture di sicurezza. Poiché il WE non effettuava l'immediato pagamento in misura ridotta della sanzione né versava la prescritta cauzione, come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 207 del CdS, gli agenti procedevano all'immediato ritiro della patente di guida ai sensi del comma 3 della stessa disposizione. Il WE, con ricorso 20.3.97 al Pretore di Bolzano, si opponeva alla ordinanza ingiunzione 13.1.97, notificata il 3.3.97, contenente intimazione di pagamento della somma di lire 100.000, ed al ritiro della patente, deducendo il contrasto dell'art. 207 comma 3 CdS con il Trattato UE e l'inesistenza di ragioni per imporre una anomala cautela quale il ritiro in contestazione. Il Pretore, con decreto 24.3.97, fissava l'udienza e rigettava l'istanza di restituzione della patente. Si costituiva il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, a mezzo di proprio funzionario delegato, ed il Pretore adito, con sentenza 15.5.98 respingeva l'opposizione e confermava l'opposta o.i. Rilevava il Giudice di merito che l'art. 207 CdS stabiliva una ragionevole cautela per la riscossione di somme dovute a titolo di s.a., non vietata dal Trattato UE ed anzi applicata, o sostituita con analoghi sistemi, dagli altri Paesi, una cautela peraltro evitabile con la prestazione immediata di una modesta cauzione (che il WE non aveva ritenuto di prestare). Osservava il Pretore, quanto al merito della opposizione, che dal verbale risultava la commissione della infrazione contestata, luogo ed ora di essa, sì che, non proposta querela di falso, le circostanze ad essa afferenti rimanevano 2 incontrovertibili ex art. 2700 c.c. in base ad un principio ritenuto costituzionalmente corretto da C.C. 504/87 e ribadito dalle S.U. 12545/92. Concludeva nel senso che, incontrovertibili le circostanze di fatto attestate nel verbale e non implicando esse apprezzamento o valutazione di sorta, non andava ammessa la chiesta prova orale. Per la cassazione di tale sentenza il WE ha proposto ricorso con atto notificato il 24.4.99. L'intimato Commissariato non si è costituito né ha espletato difese. Il domiciliatario (non munito di procura) del WE, infine, ha irritualmente depositato memoria finale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso -inammissibili od infondati essendo i cinque motivi sui quali esso si articola-deve essere respinto. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 19 comma 1 della Legge 689/81, per avere il Commissario emesso ordinanza ingiunzione e disposto il sequestro pur essendo trascorsi oltre 10 giorni dal ricorso avverso il verbale. La censura muove dalla inconsistente ipotesi della estensibilità, al ritiro della patente disciplinato dal CdS, delle previsioni, sulla perenzione di efficacia del sequestro cautelare del bene confiscabile, contenute nell'art. 19 L. 689/81 (e sulle quali Cass. 10670/96 - 4722/93). Ma la censura è radicalmente inammissibile per la sua indiscutibile novità, sol che si legga il contenuto del ricorso in opposizione 20.3.97 nel quale tal questione non era in alcun modo prospettata. Con il secondo motivo, poi, il WE denunzia violazione dell'art. 22 della L. 689/81 per aver mancato di disporre la restituzione della patente per gli allegati gravi motivi. La censura è, anch'essa, inammissibile perché 3 carente della contestazione della specifica ragione di diniego della restituzione quale palesata dal Pretore: la sentenza, infatti, da un canto, afferma di condividere la “ratio" del decreto 24.3.97 reiettivo della istanza di restituzione immediata e, dall'altro canto, fonda autonoma ragione del diniego sulla condivisione della scelta sanzionatoria dell'Amministrazione. Ed il ricorso manca di censurare l'una e l'altra argomentazione reiettiva, sol allegando l'estrema iniquità della protrazione del "sequestro" della patente a molti mesi dal fatto. Con il terzo motivo viene, quindi, censurata la violazione dell'art. 12 del Trattato dell'Unione perché l'art. 207 del CdS sarebbe contrario al divieto di discriminazione dei cittadini comunitari nel mentre la disposizione contestata imporrebbe ai soli cittadini non italiani la misura cautelare (senza che possa assumere rilievo di sorta la presenza di simili misure negli altri ordinamenti comunitari). Il motivo è infondato. Ad avviso del Collegio, sottoponendo ad esame l'art. 12 del Trattato UE (già art. 6), la cui chiarezza testuale dispensa questa Corte dalla remissione di cui all'art. 234 u.c. Trattato (già art. 177), e come più volte rammentato (Cass. 1804/00 – - 5673/98 - 2254/96 569/95), si evince la previsione del divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità del soggetto e nel campo di applicazione del Trattato stesso. Orbene, da un canto la norma contestata regola una misura cautelare diretta alla sollecita - ma garantita - riscossione della sanzione dovuta per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale (e quindi in materia estranea al "campo” di applicazione del Trattato) ; dall'altro canto, ed il rilievo pare del tutto assorbente, le misure cautelari di cui all'art. 207 CdS riguardano non già il 4 solo cittadino straniero che commetta l'infrazione bensì chiunque la commetta con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE (e quindi anche il cittadino italiano alla guida di tali veicoli). Con il chè appare evidente la ratio della cautela e la carenza, in essa, di alcun profilo di discriminatorietà, anche implicita o "nascosta", essendo la condizione per l'applicazione delle misure la sola immatricolazione estera del veicolo e non la nazionalità del trasgressore. Con il quarto motivo il WE denunzia la violazione degli artt. 97 Cost. e 17 D.L. 13.5.91 n. 152 perché il Pretore non avrebbe esaminato i vizi dell'ordinanza ingiunzione opposta (quali l'erronea indicazione della data del 13.1.96 e la mancata valutazione delle prove a difesa immediatamente offerte). Anche tal censura è inammissibile per novità, posto che dall'esame del ricorso 20.3.97 si evince che le doglianze mosse avverso l'ordinanza erano solo quelle esposte ai punti 5-6-7-8-9 e che la questione della prova documentale-orale della inesistenza dell'infrazione non era, ovviamente, posta in termini di vizio formale dell'ingiunzione bensì quale oggetto dell'iniziativa istruttoria sollecitata al Pretore. E di ciò appresso. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 24 e 27 Cost., 6 comma 2 della Conv. diritti dell'uomo, 23 L. 689/81, 2700 c.c., 193 c.p.c., per avere il Giudice di merito ritenuto - in violazione delle norme - di non poter dare ingresso alla chiesta di rito e della costituzione istruttoria in presenza dell'ostacolo costituito da un verbale non sottoposto a querela di falso. Ed al proposito la stessa sent. 504/87 della Corte Costituzionale conterrebbe inquietanti elementi di illogicità. Il motivo è privo di fondamento. Si premetta che il Pretore ha correttamente 5 rilevato che la circostanza addebitata (la circolazione del WE alla guida della vettura senza indossare le cinture di sicurezza) era del tutto oggettiva nei termini nei quali era riportata a verbale, senza alcun margine di apprezzamento valutativo. Emergeva, cioè, che la infrazione contestata al WE era risultante da una constatazione statica della vicenda e cioè da una percezione sensoriale dei verbalizzanti diretta ed immediata (propria del caso di vettura arrestatasi su intimazione). E di qui la corretta attribuzione al verbale della piena efficacia probatoria dell'atto pubblico, superabile solo con la querela di falso, come ripetutamente da questa Corte affermato (Cass. 3522/99 - 693/99 12887/98 - 3939/98), e la - esatta decisione di non ammettere la offerta prova orale. Né, conclusivamente, sussiste il benchè minimo dubbio di irragionevolezza nella richiamata affermazione di applicazione ai verbali di contestazione della efficacia privilegiata dell'atto pubblico, una volta ristretto, come operato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed in adesione all'indicazione di Corte Cost. 504/87, l'ambito oggettivo della fede privilegiata alle sole immediate e dirette constatazioni sensoriali dei verbalizzanti. Non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione o difese dell'intimato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 9 marzo 2001 IV Cons.est. il Presidente Juve иш %segure DEPOSITATA IN CANCELLERIA Наше б биого IL CANCELLERE Maria Di Nuzh ggi. IL CANCELLERE O Пі Айого UZZO I L L 0 O 8 ね B 6 E . E M N , O 1 I 8 Z 9 A 1 R - T 1 S I 1 - G E 4 R 2 l a . A L D a 3 E c i 2 T f i N . E d T S o E R m A