Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
La competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice per le indagini preliminari, da considerare "giudice procedente" pur dopo la notifica del decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2006, n. 19946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19946 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1855
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 009690/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE GORIZIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE DI GORIZIA;
ORDINANZA del 25/01/2006 TRIBUNALE di GORIZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni che chiede dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Gorizia. OSSERVA
Con ordinanza in data 24.5.2005 il GIP del Tribunale di Gorizia, nel procedimento a carico di MI RO per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato e rimetteva le parti davanti al tribunale di Gorizia per la stessa data in cui era stato fissato tale giudizio.
Il Tribunale a sua volta declinava la competenza e sollevava conflitto davanti a questa Corte rilevando che la interpretazione sistematica delle norme che regolano la trasformazione del giudizio immediato in uno dei riti alternativi privilegia la competenza funzionale del GIP, il quale si spoglia del procedimento solo una volta decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui all'art. 458 c.p.p., comma 1, previsto per la scelta del rito alternativo da parte dell'imputato.
Il conflitto è ammissibile, a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), poiché due giudici ordinari, ugualmente competenti sotto il profilo funzionale a giudicare con il rito del patteggiamento, a seconda dei casi, contemporaneamente hanno ricusato di prendere cognizione di una domanda di patteggiamento proposta in relazione al medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Il conflitto, in conformità alla decisione di recente adottata dalle Sezioni Unite di queste Corte (v. Cass. n. 3088/2006 nel procedimento Bergamasco), cui questo Collegio ritiene di adeguarsi, condividendolo, deve essere risolto individuando nel giudice per le indagini preliminari la autorità competente a decidere sulla richiesta di applicazione della pena ritualmente presentata a seguito della emanazione del decreto che dispone il giudizio immediato. La modifica legislativa dell'art. 446 c.p.p., introdotta con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, prevede infatti espressamente che la domanda di patteggiamento a seguito di decreto di giudizio immediato deve essere formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458 c.p.p., comma 1, così parificando i requisirti della richiesta di patteggiamento alle forme ed ai termini già propri ed esclusivi della domanda di giudizio abbreviato ed operando anche una parificazione della ratio della previsione del termine di decadenza imposto per la presentazione della istanza di giudizio abbreviato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminare;
con la conseguenza che la previsione che la richiesta della applicazione della pena deve essere formulata entro il termine stabilito dall'art. 458 c.p.p., comma 1, al giudice delle indagini preliminari comporta che lo stesso giudice è competente a decidere su tale richiesta. Si deve inoltre rilevare che, anche sotto il profilo dell'armonia con i principi che regolano la materia, il criterio attributivo dei competenza è quello per cui, in mancanza di diversa indicazione espressa da parte del legislatore, si individua nel giudice che procede la autorità competente e quindi, nella specie, nel giudice per le indagini preliminari il quale è il giudice che ha disponibilità del fascicolo e che procede nel periodo in cui in cui, a seguito del decreto che dispone il giudizio immediato, può ritualmente essere presentata richiesta di applicazione della pena. Corrisponde infine all'intento di semplificazione perseguito dal legislatore con la modifica di cui alla L. n. 479 del 1999 la concentrazione nel giudice delle indagini preliminari della celebrazione di ogni rito alternativo, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.
Ne consegue che deve dichiarata la competenza del GIP cui devono essere trasmessi gli atti per il giudizio alternativo. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Gorizia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006