Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15180 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Big VA CIRCA per diritti € REPUBBLI5 180/002 11 15.11.02 IL CANCELLIERE IN NOME DE POPOLO ITALL NO. - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.10773/00 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.35427 Dou. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Rep. Dott. Fernando LUPI Cous. Rei. Ud.
3.7.02 Don Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente PCM 225/BРом domiciliata in Roma, via Brunelles m presso l'avv.Roberto Pessi, che unitamente all'avv. Luigi Fiorillo, la rappresenta e difende giusta procura a margine:
- ricorrente -
3262
contro
ON AN, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia 195 pressso l'avv. Sergio Vacirca, che, unitamente all'avv. Massimo Pozza, lo rappresenta e difende per procura a margine;
CANCELLERIA 1
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.402 del 2.3.2000, reg. gen. n.53 del 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.7.02 dal Relatore Cons. Fernando Lupi: Uditi gli avv. Fiorillo e Vacirca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed in subordine per la rimessione della causa alle Sezioni Unite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 marzo 2000 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da BU NT nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello dichiarando il diritto del BU ad essere inquadrato nel primo livello dell'area quadri dal 30.6.1995 per essere stato adibito alle relative mansioni per un periodo superiore a tre mesi. Osservava in motivazione che il settimo comma dell'art.38 del contratto collettivo 26.11.1994, interpretato alla luce del disposto degli artt.2 e 6 della legge n. 190 del 1985, prevede il maggior termine di sei mesi per l'accesso all'area quadri e non per il passaggio tra una qualifica ed altra della medesima area quadri, per il quale resta fermo il periodo trimestrale stabilito dall'art. 2103 c.c. -2- Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la soccombente;
resiste con controricorso il BU, ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso le Poste Italiane, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, 2103 c.c. e 12 e 14 disp. sulla legge in generale, lamentano la violazione del canone ermeneutico della interpretazione letterale dell'art.38 settimo comma del C.C.N.L. che, in applicazione dell'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n.190, prevede che l'assegnazione a mansioni dell'area quadri, ovvero a mansioni dirigenziali diviene definitiva dopo un periodo superiore a sei mesi. La censura è fondata. Malgrado qualche precedente di segno diverso, la giurisprudenza di legittimità si è orientata a ritenere, con sentenza n.9165 del 2001, che "L'art.6 della legge n.190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione a concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione della rigidità imposte dall'art. 2103 c.c. di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi che sia prevista una sola qualifica(coincidente con l'appartenenza alla categoria), sia per l'ipotesi di -3- una pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti." La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto di interpretare l'art. 38, settimo comma, del contratto collettivo delle Poste 26.11.1994 nel senso che solo per l'accesso alla categoria dei quadri fosse necessario il maggior termine e non anche per il passaggio da una qualifica ad altra della categoria dei quadri. Nello stesso senso Cass. nn. 10358 e 11724 del 2001. Difformemente da questi principi, ai quali si uniforma il Collegio non essendo state esposte ragioni per mutarli, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli artt.2 e 6 della legge 19° del 1985 imponessero di interpretare il settimo comma dell'art.38 del contratto collettivo nel senso che solo per l'accesso all'area quadri fosse richiesto l'espletamento delle mansioni per sei mesi e non anche per il passaggio da una qualifica ad altra all'interno dell'area. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata ex art.360 n. 3 e 5 c.p.c. e la causa va rinviata ad altro giudice che nel decidere si atterrà al trascritto principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 3 luglio 2002 Il Consigliere est. Presidente Fem audifle CANCELLIERE eposi to in Cancelleria 28 8TT, 2002 oggi, IL CANCEL