Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2026, n. 18401
CASS
Sentenza 21 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla finalità del sequestro

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto legittimo il sequestro della copia forense, motivando sulla necessità di verificare l'esistenza di conversazioni o contatti utili a confermare l'ipotesi accusatoria.

  • Rigettato
    Violazione di legge per indebita prosecuzione dell'accertamento tecnico dopo l'annullamento del sequestro

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento tecnico fosse stato espletato prima dell'annullamento del primo sequestro e che il telefono fosse stato tempestivamente restituito. L'annullamento del sequestro non impedisce l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto in contraddizione con quella resa con il provvedimento di annullamento del primo sequestro

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto deduce il vizio della contraddittorietà della motivazione, non rilevabile in questa sede.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata restituzione immediata del telefono

    Il Tribunale ha ritenuto che il telefono fosse stato tempestivamente restituito e che l'accertamento tecnico fosse stato disposto ed espletato prima dell'annullamento del primo sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2026, n. 18401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18401
    Data del deposito : 21 maggio 2026

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