CASS
Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2026, n. 18401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18401 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del TRIB. del Riesame di Foggia Udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 18401 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 21/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso, promosso ex art. 324 cod. proc. pen., nell’interesse di NT TE avverso il decreto del Pubblico Ministero di sequestro della copia forense del suo dispositivo cellulare. Il procedimento che ha condotto al sequestro si è sviluppato nel modo seguente. Nel corso di un servizio di osservazione, in data 29 settembre 2025, in esito alla perquisizione personale e domiciliare, la polizia giudiziaria aveva sottoposto a sequestro sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, un bilancino di precisione e il telefono cellulare dell’indagato NT TE. Con decreto del 30 settembre 2025, il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di tutti tali beni, ivi compreso il telefono cellulare. Avverso il decreto di convalida, l’indagato aveva proposto riesame rilevando, fra gli altri motivi, la mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria e al rapporto diretto o pertinenziale tra il bene sequestrato e l’illecito contestato. Nelle more della procedura incidentale, il Pubblico Ministero, alla presenza dei difensori dell’indagato, aveva conferito incarico ad un Consulente Tecnico, ex art. 360 cod. proc. pen., di estrapolare copia forense del telefono e acquisire contenuti inerenti l’acquisto, la detenzione o la cessione di sostanze stupefacenti, concedendo il termine di 30 giorni dall’inizio delle operazioni peritali fissato al 13 ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame, in data 22 ottobre 2025, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro del telefono cellulare, ravvisando il vizio di motivazione lamentato. Con successivo decreto del 24 ottobre 2025, il Pubblico Ministero aveva, indi, disposto il sequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen. della copia forense del telefono nel frattempo estratta dal Consulente Tecnico. Il Tribunale, con il provvedimento oggi impugnato, ha rigettato la richiesta di riesame avverso tale ultimo decreto di sequestro. 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al rigetto della doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla finalità del sequestro. Con l’ordinanza di annullamento il Tribunale del riesame aveva affermato che il difetto di motivazione del decreto di convalida non poteva essere colmato attraverso la eterointegrazione del provvedimento con il richiamo al successivo atto di accertamento tecnico irripetibile. L’ordinanza impugnata, 3 invece, - osserva il ricorrente - ha legittimato la eterointegrazione, in quanto ha ritenuto legittimo il nuovo sequestro della copia forense, nonostante la stessa non avrebbe dovuto essere estratta. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per essere stato indebitamente proseguito l’accertamento tecnico dopo l’annullamento del provvedimento di sequestro. Secondo il difensore la copia forense, in quanto prodotto di un accertamento disposto a seguito di un sequestro annullato, non avrebbe potuto essere sequestrata. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto in contraddizione con quella resa con il provvedimento di annullamento del primo sequestro. In tesi difensiva la motivazione del nuovo decreto di sequestro riprodurrebbe quella del primo decreto, annullata in quanto ritenuta meramente esplorativa. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione del diritto di difesa, conseguente al fatto che il telefono, dopo l’annullamento del decreto di sequestro, non era stato restituito immediatamente all'indagato, con conseguente inutilizzabilità della prova ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Il difensore dell’indagato ha presentato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto deducono il vizio della contraddittorietà della motivazione, rispetto alle ragioni individuate nell’ordinanza di accoglimento del primo riesame, ovvero un vizio non rilevabile in questa sede. In proposito deve ribadirsi che avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la 4 manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. . citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916). 2.1. In ogni caso, si osserva che il primo annullamento era stato disposto in ragione del difetto di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio, non integrabile con il riferimento a successive risultanze, nel rispetto del principio per cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Rv. 269664) e del principio per cui al mancato assolvimento di tale onere non può sopperire il Tribunale del Riesame, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 39187 del 17/09/2021, Rv. 282200; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, [...], Rv. 277989). Questa Corte ha più volte affermato che, nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi 5 entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838). Tuttavia, nel caso in esame il provvedimento di sequestro confermato con l’ordinanza impugnata ha ad oggetto non già il telefono cellulare, bensì la copia forense del telefono. Il Tribunale del riesame, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si è soffermato anche sul requisito della proporzionalità della misura reale, rilevando che il Pubblico Ministero aveva illustrato le ragioni sottese all’apposizione del vincolo reale sulla copia forense estratta dal telefono, ovvero la necessità di verificare l’esistenza di conversazioni o contatti utili a confermare l’ipotesi accusatoria del coinvolgimento dell’indagato in attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di individuare i suoi canali di rifornimento. 3.Il secondo motivo e il quarto motivo, incentrati sulla violazione di legge per essere stato l’accertamento tecnico indebitamente proseguito dopo l’annullamento del provvedimento di sequestro e per non essere stato il telefono immediatamente restituito dopo tale annullamento con conseguente inutilizzabilità dei dati estrapolati, sono manifestamente infondati. In proposito è sufficiente osservare come il Tribunale abbia puntualizzato che l’accertamento tecnico ex art. 360 cod. proc. pen. era stato espletato prima del deposito dell’ordinanza di annullamento e che, a seguito di tale annullamento, il telefono era stato tempestivamente restituito. L’accertamento irripetibile era stato disposto ed espletato, dunque, prima dell’annullamento del primo sequestro e aveva consentito la selezione del materiale oggetto di definitiva apprensione in contraddittorio fra le parti. Il fatto che il primo decreto di sequestro del telefono fosse stato annullato è del tutto irrilevante ai fini della legittimità del vincolo apposto sulla copia forense estratta da tale telefono. Infatti, come rilevato da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento del sequestro non impedisce l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento del sequestro (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991 – 01; Sez. 2, n. 40831 del 09/09/2016, Rv. 267610; Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, dep. 2003, Rv. 223739). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di un sequestro probatorio successivamente annullato non possono rientrare nell'orbita delle prove illegittimamente acquisite in quanto l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste 6 dalla legge (Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318; Sez. 6, n. 3460 del 13/02/1998, Rv. 210089). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI EU RA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 18401 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 21/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso, promosso ex art. 324 cod. proc. pen., nell’interesse di NT TE avverso il decreto del Pubblico Ministero di sequestro della copia forense del suo dispositivo cellulare. Il procedimento che ha condotto al sequestro si è sviluppato nel modo seguente. Nel corso di un servizio di osservazione, in data 29 settembre 2025, in esito alla perquisizione personale e domiciliare, la polizia giudiziaria aveva sottoposto a sequestro sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, un bilancino di precisione e il telefono cellulare dell’indagato NT TE. Con decreto del 30 settembre 2025, il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di tutti tali beni, ivi compreso il telefono cellulare. Avverso il decreto di convalida, l’indagato aveva proposto riesame rilevando, fra gli altri motivi, la mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria e al rapporto diretto o pertinenziale tra il bene sequestrato e l’illecito contestato. Nelle more della procedura incidentale, il Pubblico Ministero, alla presenza dei difensori dell’indagato, aveva conferito incarico ad un Consulente Tecnico, ex art. 360 cod. proc. pen., di estrapolare copia forense del telefono e acquisire contenuti inerenti l’acquisto, la detenzione o la cessione di sostanze stupefacenti, concedendo il termine di 30 giorni dall’inizio delle operazioni peritali fissato al 13 ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame, in data 22 ottobre 2025, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro del telefono cellulare, ravvisando il vizio di motivazione lamentato. Con successivo decreto del 24 ottobre 2025, il Pubblico Ministero aveva, indi, disposto il sequestro probatorio ex art. 253 cod. proc. pen. della copia forense del telefono nel frattempo estratta dal Consulente Tecnico. Il Tribunale, con il provvedimento oggi impugnato, ha rigettato la richiesta di riesame avverso tale ultimo decreto di sequestro. 2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo di proprio difensore, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al rigetto della doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla finalità del sequestro. Con l’ordinanza di annullamento il Tribunale del riesame aveva affermato che il difetto di motivazione del decreto di convalida non poteva essere colmato attraverso la eterointegrazione del provvedimento con il richiamo al successivo atto di accertamento tecnico irripetibile. L’ordinanza impugnata, 3 invece, - osserva il ricorrente - ha legittimato la eterointegrazione, in quanto ha ritenuto legittimo il nuovo sequestro della copia forense, nonostante la stessa non avrebbe dovuto essere estratta. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per essere stato indebitamente proseguito l’accertamento tecnico dopo l’annullamento del provvedimento di sequestro. Secondo il difensore la copia forense, in quanto prodotto di un accertamento disposto a seguito di un sequestro annullato, non avrebbe potuto essere sequestrata. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto in contraddizione con quella resa con il provvedimento di annullamento del primo sequestro. In tesi difensiva la motivazione del nuovo decreto di sequestro riprodurrebbe quella del primo decreto, annullata in quanto ritenuta meramente esplorativa. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione del diritto di difesa, conseguente al fatto che il telefono, dopo l’annullamento del decreto di sequestro, non era stato restituito immediatamente all'indagato, con conseguente inutilizzabilità della prova ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.Il difensore dell’indagato ha presentato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto deducono il vizio della contraddittorietà della motivazione, rispetto alle ragioni individuate nell’ordinanza di accoglimento del primo riesame, ovvero un vizio non rilevabile in questa sede. In proposito deve ribadirsi che avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la 4 manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. . citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, Rv. 242916). 2.1. In ogni caso, si osserva che il primo annullamento era stato disposto in ragione del difetto di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio, non integrabile con il riferimento a successive risultanze, nel rispetto del principio per cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711; in conformità, tra le altre, Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017, Rv. 269664) e del principio per cui al mancato assolvimento di tale onere non può sopperire il Tribunale del Riesame, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 39187 del 17/09/2021, Rv. 282200; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, [...], Rv. 277989). Questa Corte ha più volte affermato che, nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi 5 entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838). Tuttavia, nel caso in esame il provvedimento di sequestro confermato con l’ordinanza impugnata ha ad oggetto non già il telefono cellulare, bensì la copia forense del telefono. Il Tribunale del riesame, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si è soffermato anche sul requisito della proporzionalità della misura reale, rilevando che il Pubblico Ministero aveva illustrato le ragioni sottese all’apposizione del vincolo reale sulla copia forense estratta dal telefono, ovvero la necessità di verificare l’esistenza di conversazioni o contatti utili a confermare l’ipotesi accusatoria del coinvolgimento dell’indagato in attività di spaccio di sostanze stupefacenti e di individuare i suoi canali di rifornimento. 3.Il secondo motivo e il quarto motivo, incentrati sulla violazione di legge per essere stato l’accertamento tecnico indebitamente proseguito dopo l’annullamento del provvedimento di sequestro e per non essere stato il telefono immediatamente restituito dopo tale annullamento con conseguente inutilizzabilità dei dati estrapolati, sono manifestamente infondati. In proposito è sufficiente osservare come il Tribunale abbia puntualizzato che l’accertamento tecnico ex art. 360 cod. proc. pen. era stato espletato prima del deposito dell’ordinanza di annullamento e che, a seguito di tale annullamento, il telefono era stato tempestivamente restituito. L’accertamento irripetibile era stato disposto ed espletato, dunque, prima dell’annullamento del primo sequestro e aveva consentito la selezione del materiale oggetto di definitiva apprensione in contraddittorio fra le parti. Il fatto che il primo decreto di sequestro del telefono fosse stato annullato è del tutto irrilevante ai fini della legittimità del vincolo apposto sulla copia forense estratta da tale telefono. Infatti, come rilevato da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento del sequestro non impedisce l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento del sequestro (Sez. 2, n. 4887 del 20/01/2017, Rv. 268991 – 01; Sez. 2, n. 40831 del 09/09/2016, Rv. 267610; Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002, dep. 2003, Rv. 223739). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di un sequestro probatorio successivamente annullato non possono rientrare nell'orbita delle prove illegittimamente acquisite in quanto l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste 6 dalla legge (Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318; Sez. 6, n. 3460 del 13/02/1998, Rv. 210089). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI EU RA