Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
L'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 cod. civ. nel testo introdotto dalla legge n. 61 del 2000 - è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al delitto di cui all'art. 2636 cod. civ. - dell'imputato, il quale, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., aveva ripetutamente determinato le maggioranze nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, rappresentando falsamente la presenza della maggioranza dei soci alle assemblee, in particolare, facendo figurare come presente una socia assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale nonché attestando in capo alla socia presente, moglie dello stesso imputato, la titolarità di un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza per niente corrispondenti alla titolarità reale, con il risultato di determinare la maggioranza per il funzionamento della assemblea, altrimenti interdetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2011, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 14/10/2011
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2457
Dott. VESSICHELLI IA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 22464/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI NO N. IL 04/06/1973;
avverso la sentenza n. 1639/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacovello, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RI LI avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22 febbraio 2011 con la quale è stata confermata la condanna del medesimo in ordine al reato di cui all'art. 2636 c.c., ed è stata, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata condanna al risarcimento del danno della parte civile BE IA, con riconoscimento altresì di una provvisionale in favore di costei, immediatamente esecutiva.
Il RI è stato ritenuto responsabile di avere, quale amministratore unico della srl Max Tende, ripetutamente determinato le maggioranze nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, di fatto impedendo alle socie IA BE e IT EC di parteciparvi: le condotte si reputavano poste in essere con finalità di conseguimento di un ingiusto profitto.
In particolare era stato appurato che RI - marito di Lo OL IA RM la quale, assieme alla BE e alla EC era una delle tre socie della menzionata società - a causa di perdite di esercizio che non voleva, nella sua veste, far emergere, aveva convocato le assemblee sociali del 2004 e del 2006 facendo figurare a verbale, nel primo caso, la presenza dell'BE che invece non era stata neppure convocata e, nella seconda circostanza, attribuendo alla moglie Lo OL la titolarità di quote sufficienti per la valida costituzione della assemblea, nonostante che la donna non ne fosse proprietaria in entrambe le assemblee erano state prese determinazioni funzionali al suddetto intento, quali l'approvazione del bilancio del 2003 e la rinnovazione della carica di amministratore.
Deduce:
1) La violazione di legge (artt. 125, 192 e 546 c.p.p.) e il vizio di motivazione.
La motivazione era meramente apparente in quanto non conteneva risposta ai motivi di appello con i quali si era dedotta la assenza di prova circa la falsificazione di documentazione sottoposta ai soci, la prova di interferenze sulla regolare formazione delle delibere assembleari, il ricorso ad artifici, l'elemento soggettivo del reato.
In particolare la Corte non aveva chiarito congruamente la ragione della ritenuta attendibilità della BE la quale aveva promosso l'odierno processo dopo essere stata, a sua volta, denunciata dal RI e quindi presentava evidenti connotati di interesse alle sorti del processo.
Era statd indotto, per contrastare la detta attendibilità, la deposizione del teste SI che aveva testimoniato sulla regolarità della tenuta delle scritture sociali.
Non sembra poi plausibile alla difesa quanto sostenuto dalla Corte, circa il fatto che l'BE sarebbe stata tenuta, dal RI, all'oscuro degli eventi societari per ben un triennio. Infine del tutto insufficiente sarebbe la delineazione dell'elemento psicologico del reato;
2) La violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, e il vizio di motivazione.
Era stata richiesta dalla difesa la conversione della pena ma la domanda era stata respinta sulla base di argomenti inconferenti;
3) La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla concessa provvisionale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo se ne rileva la manifesta infondatezza posto che la motivazione esibita dalla Corte di merito si presenta completa relativamente a tutte le questioni devolute e rispondente a criteri di razionalità.
È appena il caso di premettere che il reato di "illecita influenza sull'assemblea" di cui all'art. 2636 c.c., punisce la condotta di chiunque compia qualsiasi atto di natura fraudolenta che di fatto determini in maniera alterata la maggioranza della assemblea dei soci, quanto tale condotta è finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto.
E la giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza come l'elemento oggettivo del reato in esame resti integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assemblea, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (Rv. 243675).
Ebbene nel caso di specie l'attività fraudolenta è stata obiettivamente individuata nella falsa rappresentazione della presenza della maggioranza dei soci alle assemblee di cui alla imputazione, in una occasione facendo figurare come presente, con la falsificazione della relativa firma sul verbale, una socia invece assente;
in una seconda occasione attestando la titolarità in capo alla socia presente, moglie dell'imputato, di un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza ma per nulla corrispondenti alla titolarità reale.
Si tratta, come è evidente, di condotte artificiose e fraudolente, adatte ad integrare oggettivamente il reato dal momento che si sono rivelate idonee a realizzare il risultato di far apparire conseguita la necessaria maggioranza societaria e quindi a "determinare la maggioranza" per il funzionamento della assemblea, altrimenti interdetto.
In tale prospettiva appare non cogliere il nucleo fondante del giudizio di responsabilità, il ricorso in esame nel quale, contro ogni evidenza, si denuncia come assente la motivazione sulla esistenza di atti fraudolenti o sulla interferenza riguardo alla regolare formazione delle delibere assembleari.
Manifestamente infondata è poi la censura sulla ritenuta attendibilità della BE, attendibilità che invece la Corte ha espressamente valutato alla luce della documentazione reperita, della macroscopica falsità della firma ad essa apparentemente riconducibile, e della argomentata non credibilità delle contrarie dichiarazioni del teste della difesa SI.
Nemmeno coglie nel segno il ricorso quando denuncia la mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato.
Invero, stante la esistenza di adeguata argomentazione sul punto (v. pag. 6 della sentenza) ci si potrebbe limitare a rilevare come il gravame, ripetendo il corrispondente motivo di appello al quale la sentenza ha dato risposta, sia inammissibile per genericità. Inammissibile sotto tale profilo, infatti, secondo la costante giurisprudenza è il ricorso che non ottemperi al disposto dell'art.581 c.p.p., aggredendo uno specifici capo o punto della motivazione ma si limiti a riproporre una censura già motivatamente disattesa dalla Corte di merito con osservazioni che prescindono del tutto dai rilievi del giudice a quo.
Ebbene, la Corte aveva evidenziato che il comportamento del prevenuto, come sopra descritto, non trovava altra spiegazione che quella del potere agire indisturbato senza dovere subire il controllo dei soci che avrebbero potuto esautorarlo e senza soprattutto rendere conto delle perdite subite: circostanza - quella del non dovere sottoporsi al giudizio negativo dei soci - che comportava per il ricorrente il vantaggio di continuare ad esercitare una carica altrimenti destinata ad essere revocata, carica che gli consentiva invece di controllare una attività commerciale alla quale egli aveva interesse anche quale marito di una socia al 33 % del capitale sociale.
Alle generiche critiche della difesa sul punto deve replicarsi ricordando che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). Infondato è il secondo motivo di ricorso.
La Corte, esercitando il potere discrezionale che le competeva, ha rigettato la richiesta di conversione della pena dando conto della particolare intensità del dolo che è uno dei parametri desumibili dall'art. 133 c.p., e utili, secondo la costante giurisprudenza (Rv. 249717) ai fini del corretto espletamento dell'onere argomentativo in materia.
Infine, quanto alla doglianza riguardante il riconoscimento della provvisionale immediatamente esecutiva, vai la pena ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Rv. 236068; massime conformi: N. 4973 del 2000 Rv. 215770, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012