Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15960 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
с.с. 63860 REPUBBLICA ITALIANA ☐ BA REGISTRAZIONE MATERIA IBUTARIAA N. 5 V ALL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N P B 246471986 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 5960 /03 Dott. Vito GIUSTINI 876/99 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Cron. 32472 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Dott. AN BIELLI Ud. 19/03/03Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Ѓе 1 SEN TENZA sul ricorso proposto da: LE AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GAS PARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE;
. N intimato e sul 2° ricorso n° 07177/99 proposto da: MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI2003 824 12, difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LE AN;
intimato - avverso la sentenza n. 224/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 17/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO innanzi allaatti notificati nel gennaio 1994, AN EN impugnava Con Commissione tributaria provinciale di Prato gli avvisi con cui 1'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Prato, aveva accertato, con riferimento all'IRPEF per gli anni 1987 1988, maggiori importi per rispettive L.53.204.000 e L. e 72.895.000, traenti origine dalle somme corrisposte dal suo datore di lavoro, Banca Commerciale Italiana, a titolo di contributo per differenza canone d'affitto, per le maggiori spese di locazione sopportate a seguito del trasferimento in altra sede di lavoro. Con gli stessi atti venivano liquidate le maggiori imposte di L.
2.094.000 e di L 467.000, ed irrogata sanzione per la omessa dichiarazione. La Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 22 del 18.1.96, accoglieva il ricorso, nella considerazione della natura risarcitoria dell'erogazione e, quindi, della relativa intassabilita'. L'Ufficio interponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, е riformava la con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'impugnazione decisione impugnata. Il EN, con ricorso notificato il 19/2/99, ha chiesto la Cassazione della decisione d'appello. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso ed ha dichiarato di proporre ricorso incidentale, di cui non si rinvengono gli estremi negli atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt, 46 e 48 del DPR 29/09/73 II. 597 e degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. 22/12/86 n. 917, nonchè insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.. In via gradata, con riferimento all'art. 53 comma 1^ Costituzione, ha eccepito l'illegittimità' costituzionale dell'art. 48 comma 1^ PR n.597/73, ove interpretato nel senso d'includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che costituiscono una mera reintegrazione patrimoniale, nonchè della medesima norma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nonchè per incongruenza e irragionevolezza della disposizione in essa racchiusa, ove interpretata nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente somme, quali quelle in questione, а contenuto prettamente risarcitorio. in ordine al capoCon il secondo motivo deduce sia la formazione del giudicato, della decisione che si riferisce all'indennità di trasferta, sia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per aver la Commissione ritenuto assimilabile detta indennità a quella per i maggiori canoni di locazione. Con riferimento alle irrogate sanzioni, col terzo motivo, ne ha sostenuto la relativa inapplicabilita' alla fattispecie per obiettiva incertezza, ai sensi dell'art. 8 del D. Legs. n. 546/92 e dell'art. 6, comma 2 D. Legs. n. 472/97.e sosiche di aver/a-gito in buona fede, data l'incertezza della normativa esistente. Il ricorso incidentale, che il Ministero ha dichiarato in controricorso di aver proposto, non si rinviene. Suddetto atto di costituzione non contiene alcuna censura che sia indirizzata nei confronti della decisione impugnata dalla controparte, bensì mera richiesta di sua conferma, onde non può essere qulaificato ricorso incidentale, né si rinviene nel fascicolo d'ufficio ulteriore atto definibile tale. Le censure mosse nei primi due motivi sono infondate. Con indirizzo ormai fermo (cfr. Cass. nn.2604/2000, 7703/00, 12578/00, 1842/00) questa Corte ha affermato la tassabilità degli emolumenti controversi, per l'intero ammontare, ove ricadenti in periodi d'imposta anteriori al 1998, in considerazione del fatto che il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48 1 co. del D. P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio о liberalità, sicchè detto reddito include, oltre alla retribuzione in senso stretto, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione compensativa, con funzione riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e dalle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa. In questa ampia nozione rientrano, perciò, anche i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere la sua attività, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa. Pertanto, atteso che l'erogazione di cui si discute non rappresenta reintegrazione patrimoniale, ma incentivo economico, la sua tassabilità è incontroversa Le argomentazioni che precedono rendono irrilevante la censura d'incostituzionalità delle norme applicate. Nel momento in cui, infatti, l'erogazione di che trattasi è stata qualificata come sopra, è consequenziale che le questioni sollevate non hanno più importanza agli effetti della decisione. Nessuna disparità di trattamento sarebbe, comunque, ipotizzabile tra lavoratori subordinati ed autonomi, non solo pure, per l'insussistenza per effetto del carattere reddituale dell'emolumento ma, momento che, neppure al proprio del presupposto del diverso trattamento, dal lavoratore autonomo e' consentito dedurre dall'imponibile il canone di locazione della propria abitazione. Anche il secondo motivo è infondato. Anzitutto deve escludersi che si sia formato il giudicato sulla questione attinente alla diaria nell'ambito di quelle relativa all'indennità di trasferta. Quest'ultima indennità, che è assoggettata pro quota a tassazione, si riferisce ai casi un cui il lavoratore dipendente viene temporaneamente comandato a prestare servizio altrove, per far ritorno alla sua sede. Mel caso di specie il trasferimento non è temporaneo, ed il dipendente non destinato a far rientro presso la sede è originaria, ma resta presta la sede di destinazione. Il trattamento di missione per un certo periodo, in questo caso, previsto dall'art. 51 del CCNL per un minimo di 20 gg. ed un massimo di 30, è stato ritenuto equiparabile all'indennità di trasferta ai sensi del D.P.R. n. 597/73 e n. 917/86 (Cass. 13486/99) e soggetto ad imposizione in quanto componenti del reddito tassabile per i periodi d'imposta anteriori al 1998. A questo orientamento prevalente ritiene di uniformarsi questo Collegio, ribadendo che la corresponsione della diaria, nel caso di specie non è equiparabile alla "missione" temporanea per trasferimento temporaneo in altra sede, e rientrando, pertanto, fra le componenti del reddito è tassabile integralmente. In questo senso si છે espressa la Commissione regionale che ha sostenuto che 1'indennità di trasferta, così come l'altra indennità controversa, non ha natura su delof risarcitoria ma retribuitva, e tale postulato ha accolto l'appello Ministero. perL'ultima censura, concernente "l'inapplicabilita' della sanzione irrogata, obiettiva incertezza al sensi dell'art.8 del D.L. n. 546/1992 e dell'art. 6, comma 2 Decr. Legs. n. 472/1997", è fondata. La problematica, invero, non risulta esaminata dal giudice di appello, e la prospettata doglianza può, quindi, intendersi anche come omessa pronuncia. Ai sensi dell'art. 39 bis DPR 26/10/72 n. 636, la Commissione Tributaria Regionale, avrebbe dovuto pronunciare, in merito, rientrando nei relativi compiti d'ufficio, per essere l'istanza del contribuente, ritualmente proposta con l'originario ricorso, dichiarata assorbita dalla sentenza del giudice di primo grado. Tanto, in coerenza con il condiviso principio giurisprudenziale, secondo cui le domande dell'appellato vittorioso in primo grado, rimasto contumace in sede di appello, devono essere riesaminate d'ufficio dal giudice dell'appello, ancorchè siano state non esaminate e ritenute assorbite о disattese in primo grado (ex multis Cass. n.7999 del 26/6/92). Peraltro è evidente la rilevanza della questione ai fini decisionali, stante che la previsione delle richiamate norme esclude la punibilità dell'autore della violazione, quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, e che il giudice di merito non ha esaminato circostanze, quali il mancato assoggettamento a ritenuta da parte del datore di lavoro ed il pregresso contrario orientamento giurisprudenziale, che ove acorrettamente valutate avrebbero potuto indurre la C.T.R. diverse conclusioni, anche avuto riguardo al disposto dell'art.3 del Decr. Legs. 472/1997 che, introducendo il principio del favor rei, e disponendo che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, postulava l'esigenza di una verifica sottesa ad accertare quale delle normative, tra la previgente e la sopravvenuta, in quanto più favorevole, fosse da applicare. Principio, peraltro, che in forza delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 25 del citato decreto legislativo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'1/4/1998, e che, per i procedimenti pendenti in questa sede, impone la cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni, con rinvio al giudice a quo per le valutazioni e le determina in merito sulla base della nuova disciplina sanzionatoria. Conclusivamente vanno respinti i primi due motivi del ricorso ed accolto il terzo. La decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana. Cosi' deciso in Roma, il 19.3.03. Il Consigliere est. Il Presidente W he Пільна DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23.0T) 2003 Арисовать IL CANCELLIERE C1 Arnalde Caspe Oggi. LCANCELLIERE Atraido Catand Molek