Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CIRCOLO CASTELLAZZO con sede in Parma, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Vittorio Zanichelli, CASTELLAZZO TENNIS CLUB SRL, con sede in Parma in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Marzio Corradi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che li difende unitamente agli avvocati SERGIO DALLA VOLTA, ENRICO DE RISIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ARTEC srl (già RT DI OL RI & C SAS), con sede in Solignano di Castelvetro Modena, in persona del legale rappresentante PA LD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAPOLEONE COLAJANNI n. 3, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO GIUGNI, difesa dall'avvocato MARCO GIULIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 622/99 del Tribunale di PARMA sezione seconda civile, emessa il 22/04/99, depositata il 26/07/99; R.G. 373/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO COGGIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DAL PROCESSO
Con citazione del 24/2/1996 l'Associazione Circolo del ZZ, premesso che la RT s.a.s. di LD PA e C, aveva preteso da quest'ultimo il relativo compenso, convenne in prevenzione dinanzi al Giudice di pace di Parma la RT per sentir dichiarare che ad essa nulla era dovuto dal Circolo. La RT contestò la legittimazione attiva del Circolo, sostenendo di aver prestato la consulenza in favore della ZZ TE CL s.r.l.. La ZZ TE CL intervenne in causa e aderì alla posizione del Circolo, affermando inoltre di nulla dovere alla RT. La RT riconvenne la società intervenuta per sentirla condannare al pagamento della somma di L.
3.927.000 a titolo di compenso per la prestata consulenza. Con sentenza del 17/3/1997 il Giudice di pace accolse la domanda principale del Circolo e rigettò la domanda riconvenzionale della RT. Su appello della RT il Tribunale di Parma, con sentenza del 26/7/1999, ha dichiarato il Circolo privo di legittimazione attiva ed ha condannato la ZZ TE CL al pagamento del compenso richiesto dalla RT. A sostegno della sua decisione il Tribunale ha osservato che, quantunque l'incarico di prestare la consulenza fosse stato conferito alla RT da persona priva della qualità di legale rappresentante della ZZ TE CL, la RT, in base a precedenti comportamenti univoci e concludenti di quella stessa persona e della ZZ TE CL, aveva fatto legittimo affidamento sull'esistenza di poteri rappresentativi in capo alla persona che le aveva conferito l'incarico e che col suo comportamento aveva vincolato la ZZ TE CL al pagamento del compenso. Ricorrono l'Associazione Circolo del ZZ e la ZZ TE CL con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la RT s.r.l. (già RT s.a.s.) con controricorso.
MOTIVI DALLA DECISIONE
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 Cod. Proc. Civ. le ricorrenti eccepiscono la inammissibilità del controricorso in quanto proposto dalla RT s.r.l. e cioè da un soggetto diverso dalla RT s.a.s., nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata. L'eccezione non ha fondamento, trattandosi nella specie di mera trasformazione di società, senza mutamento della originaria soggettività giuridica.
Col primo motivo l'Associazione Circolo del ZZ denunzia "erronea applicazione dei principi che regolano le condizioni dell'azione. Osserva d'essersi prospettata, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come legittimo contraddittore della RT, e lamenta che il Tribunale, in luogo di trascurare tale vincolante prospettazione, abbia erroneamente affermato il difetto di legittimazione attiva della Associazione, mentre avrebbe dovuto esaminare il merito della causa e, quindi, verificare se l'Associazione potesse considerarsi titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in contestazione dalla RT. La doglianza, riconducibile all'interesse della ricorrente a rimuovere la sua condanna al pagamento delle spese processuali di appello, motivata dal Tribunale proprio con l'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dalla RT, è priva di fondamento. Il Tribunale, con una irrilevante improprietà di espressione, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Associazione per far constare la soccombenza di quest'ultima, che nessun ragionevole motivo aveva avuto per chiedere in prevenzione, nel primo giudizio, l'accertamento della sua estraneità al rapporto giuridico litigioso, dal momento che nessuna richiesta di pagamento le era stata rivolta dalla RT, che - come si desume dalla sentenza impugnata - aveva preteso il pagamento soltanto dalla ZZ TE CL, alla quale aveva intestato la relativa fattura.
Col secondo motivo la ZZ TE CL denunzia violazione degli artt. 1398, 2384, 2487 Cod. Civ. e 345 Cod. Proc. Civ. nonché vizi motivazionali.
Lamenta in primo luogo che l'eccezione della RT (di aver confidato nei poteri rappresentativi della persona - tale BA AR - che, senza esserne munita, le avrebbe conferito l'incarico di consulenza in nome e per conto della ZZ TE CL) , quantunque sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, sia stata assunta in esame dal Tribunale, in violazione dell'art. 345 Cod. Proc. Civ. La doglianza è priva di fondamento. Con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la RT aveva dedotto che il BA (direttore del Circolo, ma privo di poteri rappresentativi sia del Circolo sia del TE CL) aveva in precedenza conferito ad un dipendente della RT l'incarico di "direttore di campo" e che il compenso per tale attività, fatturato dalla RT alla ZZ TE CL s.r.l., era stato da questa pagato.
Nel primo grado di giudizio la RT aveva, quindi, esplicitato il fatto sul quale in grado di appello ha fondato l'assunto d'essersi affidata, nell'assumere l'incarico della consulenza per il tramite del BA ai (già apparentemente dimostrati) poteri rappresentativi del BA, sicché quella che la ricorrente ZZ TE CL considera una eccezione nuova, e come tale improponibile nel giudizio di secondo grado deve in realtà considerarsi un'eccezione riproposta in appello, in quanto contenuta implicitamente nella difesa svolta dalla RT nel giudizio di primo grado.
In secondo luogo la ZZ TE CL lamenta che il Tribunale abbia considerato immune da colpa l'affidamento della RT agli apparenti poteri rappresentativi del BA, quantunque essa avesse avuto la possibilità di accertare l'inesistenza di tali poteri, facendo ricorso alle speciali forme di pubblicità previste dalla legge per le società di capitali, quale è appunto la ZZ TE CL. La doglianza è fondata. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità, mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza dell'altrui potere, come accade in ipotesi (corrispondente a quella di specie) di organi di società di capitali regolarmente costituiti (Cass. 16/8/1990, n. 8309. Cass., 27/1/1983. n. 742. Cass., 5/7/1979, n. 3859). L'accoglimento del motivo testè esaminato rende superfluo l'esame del terzo motivo (con cui le ricorrenti lamentano che il Tribunale, senza sufficienti supporti probatori, abbia ritenuto che effettivamente un incarico di consulenza sia stato conferito alla RT nei termini da questa prospettati), che appare assorbito. Il ricorso della Associazione Circolo del ZZ va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della Associazione, in favore della RT, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in E. 500,00.
Va, per contro accolto per quanto di ragione il ricorso della ZZ TE CL, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Parma, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle relative spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Associazione Circolo del ZZ, che condanna, in favore della RT, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in E. 600,00, di cui E. 100,00 per spese. Accoglie per quanto di ragione il ricorso della ZZ TE CL s.r.l. Cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle relative spese, ad altra sezione del Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004