Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5781 /01 REGISTRATIONONETHEL POPOLO ITALIANO ESEN 39 L. 21-11-1991, N.374 ART LA COR E REMA DI CASSAZI SEZIONE PRI CIVIL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1928/99 Presidente SENOFONTEDott. Pellegrino Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.12437 CELENTANO ConsigliereDott. Walter Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Cons. Rel. Ud. 24/01/01 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: SENTENZA la sul ricorso proposto da: L'US s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, viale Aldo Ballarin 7, presso l'avv.Paolo Improta, che la rappresenta e difende giusta procura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio. IL SOLE 24 ORE dal Sig. Direttore Generale della ASL 1 di Napoli n.q. di comm.rio liq.re della 1 1500 per diritti L il 19 APR. 200T USL 39 Na IL CANCELLIERE Regione Campania in persona del Presidente in carica
- intimati -
avverso la sentenza del G.d.P. di Napoli n. 5722 del 9.4.98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.01.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha chiesto l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 199 2001 I Con citazione del 2.2.98 la soc. L'US in n.c. conveniva innanzi al GdP di Napoli la Regione Campania ed il D.G. della ASL 1 Napoli @n.q. di commissario liquidatore della USL 39) e, sull'assunto di essere ancora creditrice della somma di lire 1.329.353 per interessi relativi al ritardato pagamento della fattura 4/91 emessa a carico della USL 39, ne chiedeva la solidale condanna al pagamento dell'indicato importo. Nella dichiarata contumacia dei convenuti, l'adito GdP con sentenza 9.4.98 rigettava la domanda sull'assunto che il credito per interessi maturato al 15.10.92 fosse estinto per prescrizione alla data (10.11.97) della costituzione in mora. Per la cassazione di tale sentenza la s.n.c L'US ha proposto ricorso con unico mezzo, notificando l'atto alla ASL ed alla Regione il 2.2.99. Gli la intimati non hanno espletato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo del ricorso la società L'US denunzia violazione di legge (artt. 1224-1282-1283-2938 c.c.) per avere il Giudice di Pace, decidendo in controversia sottoposta alla sua cognizione di equità necessaria, rilevato la prescrizione del credito senza che alcuno la avesse eccepita. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. E' noto l'indirizzo di questa Corte, fissato dalla sent. 716/99 a S.U. e seguito da tutte le successive pronunzie delle sezioni semplici (ex multis Cass. 5949/00-9268/00-9799/00-10363/00-13269/00-977/01), per il quale, tra i vizi della sentenza resa dal GDP nel giudizio di equità necessaria, che sono denunziabili con il ricorso per cassazione, vi è quello afferente la violazione di norme nelle quali la regola di giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale. 2 E tale è il caso (pervero già rilevato da Cass. 2063/00) del rilievo officioso della prescrizione il cui divieto trae origine dalla generale previsione dell'art. 112 c.p.c. contenente rinvio a quelle norme sostanziali che, come l'art. 2938 c.c., impongono alla regola del giudizio il limite della deduzione ad istanza della parte interessata. E poiché la censura proposta dalla società L'US è, su tali premesse, certamente ammissibile ed altrettanto certamente fondata (avendo il GdP napoletano rilevato il decorso prescrizionale del credito nella dichiarata contumacia degli interessati, soli legittimati ad eccepirlo) deve essere pienamente accolto il ricorso e va cassata la sentenza che tale regola ha violato. Poiché il giudizio di rinvio deve essere nuovamente svolto secondo la regola della equità necessaria, questa Corte non può far uso del potere di decisione immediata ex art. 384 c.p.c. e deve rimettere ad altro GdP per la corretta decisione sulla domanda della soc. L'US (e per regolare le spese del giudizio). O L L O 4 B
P.Q.M.
7 ) E 3 E . E C N N , A O 1 La Corte di Cassazione, I P 9 Z I 9 A 1 D R - T 1 E S -anche per le 1 accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia I - C 1 G I E 2 D R . U L A al Giudice di Pace di Napoli in persona di altro giudicante. I spese- 9 D G 3 E E T E N 6 N Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001 E . 4 S T . E S T I T ( R Il Cons.est. il Presidente A ма CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti o Depositato in Cancellerial # 19 APR. 2001 ize IL CANCELLIERĘ 3 fuire low her